IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto l'art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista l'ordinanza n. 32, adottata dal sindaco del comune di Falconara Marittima il 20 marzo 2003, con la quale in relazione alle operazioni militari in corso interessanti lo Stato dell'Iraq, e' stato disposto ai sensi dell'art. 54, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il divieto di atterraggio agli aerei militari delle parti belligeranti nell'aeroporto del comune di Falconara Marittima; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione I del 2 aprile 2003, in cui testo e' allegato al presente decreto, e le cui considerazioni si intendono, qui, integralmente riprodotte; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2003; Sulla proposta del Ministro dell'interno; Decreta: E' disposto l'annullamento straordinario, a tutela dell'unita' dell'ordinamento, dell'ordinanza n. 32 del sindaco del comune di Falconara Marittima in data 20 marzo 2003. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 23 aprile 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2003 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 4, foglio n. 304 |