IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza pubblica; Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112, ed in particolare il comma 1-ter, il quale dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, individua le gestioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa; Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, con il quale si e' stata disposta la soppressione e messa in liquidazione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (F.G.I.C.L.P.); Considerato che con decreto del ragioniere generale dello Stato del 19 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 gennaio 2001, sono state avocate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ed affidate all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) le residue operazioni liquidatorie del Fondo; Considerato che con decreto ministeriale del 7 gennaio 2002 e' stata disposta la nomina di un commissario liquidatore del F.G.I.C.L.P., a seguito del decesso del precedente commissario liquidatore, nominato con decreto del 3 maggio 2001; Ritenuto di dover assumere formalmente la liquidazione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ai sensi della citata legge n. 1404/1956; Rilevato che dalla situazione patrimoniale del Fondo al 31 dicembre 2002 risulta che a fronte di un attivo di Euro 709.095.322,45 sussiste un passivo di Euro 907.931.228,60 con un disavanzo di Euro 198.835.906,15; Considerato che la situazione finanziaria evidenzia l'impossibilita' da parte di tale gestione a soddisfare tutte le proprie obbligazioni; Rilevato che lo squilibrio tra elementi attivi e passivi del patrimonio complessivamente considerato ed in particolare lo stato gravemente deficitario richiedono l'apertura della liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto disposto dal citato art. 9, comma 1-ter, della legge n. 112/2002; Sentito il gruppo di lavoro istituito con provvedimento del ragioniere generale dello Stato del 2 agosto 2002, integrato con provvedimento del 12 settembre 2002; Decreta: 1. La liquidazione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e' formalmente assunta ai sensi dell'art. 5 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. 2. La liquidazione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e' sottoposta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, di cui all'art. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 3. Con successivo decreto si procedera' alla nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 maggio 2003 Il ragioniere generale dello Stato: Grilli |