Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2003 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 marzo 2003, n. 49
Testo del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 31 marzo 2003), coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119 (pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari».

Art. 1.
Disposizioni generali
1. Gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e delle province autonome (( alle quali spettano anche le funzioni di controllo relative all'applicazione del regime medesimo. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono devoluti i proventi delle sanzioni. ))
2. (( All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) compete unicamente )) la gestione della riserva nazionale ai sensi (( dell'articolo 3, )) l'esecuzione del calcolo delle quantita' e degli importi (( di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 8, )) nonche' l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'art. 15 del regolamento (CE) n. 1392/2001.
3. La provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con propri provvedimenti, le necessarie disposizioni a tutela di tale istituto.
4. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti delle forze di polizia competenti. Gli altri organi dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni accertino violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui al presente comma. (( 5. Tutti i soggetti componenti la filiera lattiero-casearia )) sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonche' alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli, (( nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente decreto. )) In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro 100.000.
6. Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti, (( ai sensi dell'articolo 4 )) e le loro organizzazioni, le organizzazioni (( dei produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, )) nonche' i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo (( 3-bis )) del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, cosi' come modificato dal (( decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, )) si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 7. (( I dati comunicati dalle regioni e dalle province autonome tramite il SIAN fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti a carico degli acquirenti, previsti dal presente decreto. ))
7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, (( sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari, )) sono definite le modalita' di attuazione (( delle disposizioni del presente decreto. ))
8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto e' effettuata dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, cui sono devoluti i relativi proventi. Si applicano le disposizione contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. In caso di mancato versamento del prelievo supplementare (( dovuto, )) le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le (( misure )) di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001.
Riferimenti normativi.
- Si riporta il testo dell'art. 15 Regolamento (CE) n.
1392/2001:
«Art. 15 (Comunicazioni). - 1. Gli Stati membri
comunicano alla Commissione:
a) entro il mese successivo alla loro adozione, le
misure adottate ai fini dell'applicazione del regolamento
(CEE) n. 3950/92 e del presente regolamento, nonche', se
del caso, le eventuali modifiche;
b) la propria decisione debitamente motivata, in caso
di applicazione dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n. 3950/92;
c) ogni anno, anteriormente al 1° marzo, i
quantitativi convertiti conformemente all'art. 4, paragrafo
2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92;
d) i risultati e le informazioni occorrenti per la
valutazione delle misure applicate in virtu' dell'art. 8,
lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 3950/92;
e) ogni anno, anteriormente al 1° settembre, il
questionario di cui all'allegato I debitamente compilato;
f) il metodo o i metodi utilizzati nel quadro del
presente regolamento per misurare le masse o, se del caso,
per convertire i volumi in massa, la giustificazione dei
coefficienti adottati e le circostanze precise in cui sono
applicabili nonche' loro eventuali ulteriori modifiche.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni relative
al questionario di cui al paragrafo 1, lettera e), la
Commissione trattiene forfettariamente, in applicazione
dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del
Consiglio (3), un importo sugli anticipi in occasione del
conteggio delle spese agricole degli Stati membri
interessati. Tale importo e' pari ad una percentuale del
prelievo calcolato per un superamento teorico del
quantitativo di riferimento globale di cui trattasi ed e'
calcolato nel modo seguente:
a) se il questionario non e' stato trasmesso entro il
1° settembre o se taluni dati essenziali per il calcolo del
prelievo mancano, la percentuale e' pari allo 0,01 per
settimana di ritardo;
b) se si e' costatato che la somma dei quantitativi
consegnati o venduti direttamente, comunicati
nell'aggiornamento di cui al paragrafo 3 si discosta di
oltre il 10% dai dati forniti nella risposta iniziale al
questionario, la percentuale e' pari allo 0,1 %.
3. In caso di modifica dei dati del questionario di cui
al paragrafo 1, lettera e), in seguito segnatamente ai
controlli di cui all'art. 11, una versione aggiornata del
questionario viene trasmessa alla Commissione prima
dell'inizio dei mesi di dicembre, marzo, giugno e settembre
di ogni anno.»
- Si riporta, per completezza d'informazione, il testo
dell'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
(organizzazioni dei produttori):
«Art. 26 (Organizzazioni di produttori). - 1. Le
organizzazioni di produttori e le loro forme associate
hanno lo scopo di:
a) assicurare la programmazione della produzione e
l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di
vista quantitativo che qualitativo;
b) concentrare l'offerta e commercializzare la
produzione degli associati;
c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i
prezzi alla produzione;
d) promuovere pratiche colturali e tecniche di
produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli
animali, allo scopo di migliorare la qualita' delle
produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la
qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire
la biodiversita'.
2. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di
produttori e le loro forme associate devono assumere una
delle seguenti forme giuridiche societarie:
a) societa' di capitali aventi per oggetto sociale la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale
sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da
societa' costituite dai medesimi soggetti o da societa'
cooperative agricole e loro consorzi;
b) societa' cooperative agricole e loro consorzi;
c) consorzi con attivita esterne di cui all'art. 2612
e seguenti del codice civile o societa' consortili di cui
all'art. 2615-ter del codice civile, costituiti da
imprenditori agricoli o loro forme societarie.
3. Le regioni riconoscono, ai fini del presente
decreto, le organizzazioni di produttori che ne facciano
richiesta a condizione che gli statuti:
a) prevedano l'obbligo per i soci almeno di:
1) applicare in materia di produzione,
commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate
dall'organizzazione;
2) aderire, per quanto riguarda la produzione
oggetto dell'attivita' delle organizzazioni, ad una sola di
esse;
3) far vendere almeno il 75% della propria
produzione direttamente dall'organizzazione;
4) versare contributi finanziari per la
realizzazione delle finalita' istituzionali;
5) mantenere il vincolo associativo per almeno un
triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di
almeno dodici mesi;
b) contengano disposizioni concernenti:
1) regole atte a garantire ai soci il controllo
democratico dell'organizzazione e l'assunzione autonoma
delle decisioni da essa adottate;
2) le sanzioni in caso di inosservanza degli
obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento
dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle
organizzazioni;
3) le regole contabili e di bilancio necessarie per
il funzionamento dell'organizzazione.
4. Le organizzazioni di produttori e le loro forme
associate devono, altresi', rispondere ai criteri previsti
dal presente decreto legislativo ed a tal fine comprovare
di rappresentare un numero minimo di produttori ed un
volume minimo di produzione commercializzabile per il
settore o il prodotto per il quale si chiede il
riconoscimento, come determinati dall'art. 27. Esse inoltre
devono dimostrare di mettere effettivamente a disposizione
dei soci i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il
confezionamento, la preparazione, la commercializzazione
del prodotto e garantire altresi' una gestione commerciale,
contabile e di bilancio adeguata alle finalita'
istituzionali.
5. Le regioni determinano, con propri provvedimenti,
senza oneri aggiuntivi, le modalita' per il controllo e per
la vigilanza delle organizzazioni di produttori al fine di
accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e
per la revoca del relativo provvedimento.
6. Spettano al Ministero delle politiche agricole e
forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza
e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei
produttori agricoli, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del
decreto 30 luglio 1999, n. 300.
7. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo le associazioni di produttori
riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674,
adottano delibere di trasformazione in una delle forme
giuridiche previste dal presente articolo. Gli aiuti di
avviamento previsti dalla legislazione vigente sono
concessi in proporzione alle spese reali di costituzione e
di funzionamento aggiuntive. Nel caso le associazioni non
adottino le predette delibere le regioni dispongono la
revoca del riconoscimento. Gli atti e le formalita' posti
in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati,
in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva
determinata nella misura di lire un milione.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165:
«Art. 3-bis (Centri autorizzati di assistenza
agricola). - 1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel
rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n.
1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai
professionisti iscritti agli ordini e ai collegi
professionali, possono, con apposita convenzione,
incaricare «Centri autorizzati di assistenza agricola
(CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei
propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le
seguenti attivita':
a) tenere ed eventualmente conservare le scritture
contabili;
b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni
di coltivazione e di produzione, delle domande di
ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e
controllare la regolarita' formale delle dichiarazioni
immettendone i relativi dati nel sistema informativo
attraverso le procedure del SIAN;
c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della
consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai
propri associati.
2. I Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per
l'esercizio dell'attivita' di assistenza agli agricoltori,
nella forma di societa' di capitali, dalle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative, o da
loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei
lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e
dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che
svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni
sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di
garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle
attivita' di cui al comma 1.
3. Per le attivita' di cui al comma 1, i Centri hanno,
in particolare, la responsabilita' della identificazione
del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione
dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del
rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei
regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonche' la
facolta' di accedere alle banche dati del SIAN,
esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio
dati. La disponibilita' dei dati relativi ai propri utenti
che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non
costituisce violazione di quanto disposto dalla legge
30 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e
integrazioni.
4. Le regioni verificano i requisiti minimi di
funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le
regioni, inoltre, possono incaricare i Centri
dell'effettuazione di ulteriori servizi e attivita'.».
- Il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, reca:
«Le sanzioni amministrative».
 
Art. 2.
Determinazione e comunicazione della quota
1. A decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono determinati dalla somma della quota A e della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, (( considerando le riduzioni apportate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, )) e delle assegnazioni integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79. (( 2. E' istituito presso l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un registro pubblico delle quote, nel quale sono iscritti per ciascun produttore i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette.
2-bis. Prima dell'inizio di ogni periodo di commercializzazione le regioni e le province autonome aggiornano e determinano il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore, iscrivendolo nel registro delle quote di cui al comma 2, e ne danno comunicazione all'interessato attraverso l'invio di un certificato in due copie, una delle quali recante l'indicazione: «copia per l'acquirente».
2-ter. La titolarita' del quantitativo individuale di riferimento spetta al produttore nella sua qualita' di conduttore dell'azienda agricola. Alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilita' del quantitativo individuale di riferimento. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 26
novembre 1992, n. 468:
«Art. 2. (Determinazione della quota). - 1. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo (AIMA) pubblica gli elenchi dei produttori
titolari di quota, redatti conformemente alle disposizioni
del presente articolo, in appositi bollettini, articolati
per provincia. Essi sono trasmessi alle regioni ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano che li mettono a
disposizione degli operatori in ciascun capoluogo di
provincia.
2. Per i produttori soci di associazioni aderenti
all'Unione nazionale fra le associazioni di produttori di
latte bovino (UNALAT), nonche' per quelli aderenti
all'Associazione produttori latte (AZOOLAT), le quote per
le consegne e per le vendite dirette sono articolate in due
parti distinte:
a) una quota A, pari alla indicazione produttiva
assegnata nel periodo 1991-1992, corrispondente alla
quantita' di prodotto commercializzata dai produttori nel
periodo 1988-1989. Per i produttori la cui produzione ha
risentito, nel periodo 1988-1989, degli eventi indicati
nell'art. 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento
CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive
modificazioni, integrazioni e codificazioni, e' considerata
la quantita' di prodotto commercializzata in un periodo
compreso fra il 1985-1986 ed il 1987-1988;
b) una quota B, pari alla maggiore quantita'
commercializzata dai produttori di cui alla lettera a) nel
periodo 1991-1992 rispetto al periodo 1988-1989. Ai
produttori che hanno inviato la dichiarazione di cui
all'art. 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste 30 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, non compresi nella
lettera a), e' attribuita una quota B pari alla quantita'
di prodotto commercializzato nel periodo 1991-1992.
3. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione
sono assegnate le quote indicate negli allegati al decreto
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio
1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 130 del 4 giugno 1992, e nelle successive
integrazioni degli allegati medesimi, a titolo di quota A.
L'assegnazione non puo' essere superiore ai quantitativi
effettivamente prodotti e commercializzati nei periodi
1990-1991 o 1991-1992, salvo che i produttori abbiano
cessato l'attivita' prima del periodo 1990-1991 senza
usufruire di alcuna indennita' prevista in relazione ai
piani di abbandono della produzione lattiera o in relazione
ai piani di abbattimento.
4. La mancata produzione e commercializzazione del
latte per un periodo di 12 mesi, elevabili a 24 mesi in
casi di forza maggiore o di impossibilita' sopravvenuta,
comporta per i produttori, titolari di quota ai sensi dei
commi 2 e 3 del presente articolo e dell'art. 10, la
perdita della stessa che confluisce nella riserva
nazionale.
5. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione,
non compresi negli elenchi allegati al citato decreto del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992,
non spetta alcuna attribuzione di quota. Sono altresi'
esclusi dall'assegnazione delle quote i produttori,
associati e non associati, che hanno aderito a programmi di
abbandono della produzione eseguiti in virtu' di
disposizioni comunitarie o nazionali.
6. Le quote di cui ai commi 2 e 3 sono assegnate ai
produttori con riserva, in attesa della determinazione
delle quote nazionali spettanti all'Italia a decorrere dal
periodo 1993-1994 nell'ambito della normativa comunitaria
di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 del
Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni,
integrazioni e codificazioni.
7. Le regioni svolgono periodici controlli sull'entita'
della produzione effettiva di latte dei singoli produttori
e, nel caso in cui verifichino che essa e' inferiore alla
quota assegnata, provvedono ad adeguare quest'ultima alla
produzione effettiva, dandone comunicazione all'AIMA per
l'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4.
8. Ove le quote nazionali risultino inferiori alla
somma delle quantita' attribuite ai produttori ai sensi dei
commi 2 e 3, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e sentite le organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale, stabilisce con proprio decreto i cliteri
generali per realizzare, nell'arco di un triennio e nel
rispetto delle norme comunitarie, l'esatta rispondenza
delle quantita' assegnate ai produttori con le quote
nazionali spettanti all'italia, tenendo conto,
relativamente alle riduzioni obbligatorie della quota B,
dell'esigenza di mantenere nelle aree di montagna e
svantaggiate la maggior quantita' di produzione lattiera.
9. In particolare l'AIMA, sulla base dei criteri
generali stabiliti con il decreto di cui al comma 8, e'
autorizzata ad approntare:
a) programmi di abbandono volontario della
produzione, nell'ambito dei quali potranno essere
assoggettati a trattamenti differenziati i quantitativi di
cui alle quote A e B;
b) riduzioni obbligatorie delle quote assegnate ai
produttori, senza erogazione di alcuna indennita' in favore
dei produttori. La riduzione obbligatoria si applica
esclusivamente alla quota B.
- Il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
1995, n. 46 reca: «Norme per l'avvio degli interventi
programmati in agricoltura e per il rientro della
produzione lattiera nella quota comunitaria».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 21, del
decreto legge 1° marzo 1999, n. 43 convertito, con
modificazioni dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, recante:
«Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario»:
«21. Le quote resesi disponibili a seguito
dell'attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997, e
successive modificazioni ed integrazioni, delle
disposizioni applicative approvate con decreto del Ministro
per le politiche agricole 17 febbraio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998,
nonche' a seguito dell'applicazione da parte dell'AIMA,
sentite le regioni e province autonome interessate, degli
articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1993, n. 569, affluiscono alla riserva
nazionale e sono ripartite tra le regioni e le province
autonome, ai fini della assegnazione ai produttori titolari
di quota, in misura proporzionale ai quantitativi
individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione
e provincia autonoma accertati per i periodi 1995-1996 e
1996-1997 ai sensi del citato decreto-legge n. 411 del
1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del
1998 per essere riassegnate secondo criteri oggettivi di
priorita' deliberati dalle stesse, tenendo prioritariamente
conto delle riduzioni effettuate ai sensi del decreto-legge
23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Le disposizioni del
presente comma si applicano a decorrere dal periodo
1999-2000».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 4
febbraio 2000, n. 8 convertito, con modificazioni dalla
legge 7 aprile 2000, n. 79 recante: Disposizioni urgenti
per la ripartizione dell'aumento comunitario del
quantitativo globale di latte e per la regolazione
provvisoria, del settore lattiero-caseario»:
«Art. 1. - 1. Il quantitativo di latte attribuito
dall'Unione europea con regolamento (CE) n. 1256/99 del
Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza 1° aprile
2000, affluisce alla riserva nazionale ed e' ripartito tra
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
base alla tabella allegata. Le regioni e le province
autonome provvedono ad assegnare ai (produttori titolari di
quotaoperanti) nel rispettivo territorio il quantitativo
ripartito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, secondo
criteri oggettivi di priorita' e modalita' (dalle stesse)
preventivamente determinati. Tali criteri devono prevedere
una riserva pari almeno al 20 per cento in favore dei
giovani agricoltori richiedenti, (di cui alla legge
15 dicembre 1998, n. 441, iscritti nella apposita gestione
previdenziale, anche non titolari di quota) salvo il caso
di mancanza di sufficienti richieste. In nessun caso
possono beneficiare delle suddette assegnazioni i
produttori che nel corso degli ultimi tre periodi hanno
venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte,
le quote di cui erano titolari.
1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono assegnare quantitativi di riferimento ad
universita' degli studi, istituti di istruzione, enti
pubblici e privati di ricerca e sperimentazione, istituti
di pena, nonche' istituzioni pubbliche ed enti o
organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito
del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione
e dell'inserimento dei portatori di handicap mediante la
conduzione di appropriate strutture produttive.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano assicurano che le quote assegnate in applicazione
del presente articolo, nonche' quelle di cui all'art. 1,
comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999,
n. 118, non vengano in tutto o in parte vendute, affittate,
date in comodato o costituiscano oggetto di contratti di
soccida separatamente dall'azienda. Qualora il produttore,
beneficiario delle assegnazioni di cui al presente comma,
venda, affitti, conceda in comodato o faccia oggetto di
contratti di soccida, separatamente dall'azienda, tutte o
parte delle quote ad esso riconosciute a titolo diverso da
quello di cui al presente comma, le quote ad esso assegnate
ai sensi del presente articolo nonche' ai sensi dell'art.
1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999,
a. 118, confluiscono nella riserva nazionale per essere
poste, al fine di rendere possibili nuove assegnazioni,
nella disponibilita' delle regioni e delle province
autonome cui afferivano.
3. Entro il 15 marzo 2000, in applicazione dell'art. 1
del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, le regioni
e le province autonome provvedono all'aggiornamento, per il
periodo 2000-2001, dei quantitativi individuali di
riferimento dei produttori titolari di quota, la cui
azienda sia ubicata nel proprio territorio, avvalendosi dei
dati risultanti dal sistema informativo di supporto di cui
all'art. 5 del decreto del Ministro per le politiche
agricole 21 maggio 1999, n. 159, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno
1999. La relativa comunicazione ai produttori interessati,
da effettuarsi entro il 31 marzo 2000, e' curata
dall'organismo nazionale di intervento nel mercato
agricolo. Le regioni e le province autonome provvedono
entro il 30 giugno 2000 all'eventuale aggiornamento dei
suddetti quantitativi individuali, dandone comunicazione,
in duplice copia, di cui una recante la dicitura «per
l'acquirente», agli interessati e, tramite il sistema
informativo, all'organismo nazionale di intervento nel
mercato agricolo. La copia della comunicazione sottoscritta
recante la dicitura «per l'acquirente» e' consegnata dal
produttore all'acquirente medesimo e costituisce il titolo
per l'applicazione, delle disposizioni sul prelievo
supplementare, Le regioni e le province autonome forniscono
copia delle predette comunicazioni, anche su supporto
magnetico, agli acquirenti, alle loro organizzazioni,
nonche' alle associazioni di produttori di latte ai sensi
del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio
1997.
3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono ad adeguare il quantitativo individuale
di riferimento alla produzione effettivamente
commercializzata nel caso in cui, nel corso dell'ultimo
periodo di dodici mesi, il medesimo quantitativo non e'
stato utilizzato per almeno il 70 per cento. Sono fatti
salvi i casi di forza maggiore e quelli debitamente
certificati che colpiscono la capacita' produttiva dei
produttori in questione, a condizione che siano comunicati
alle competenti regioni e province autonome entro il
31 ottobre di ogni anno. I quantitativi di riferimento
inutilizzati affluiscono alla riserva nazionale e sono
riattribuiti alla regione o provincia autonoma cui
afferiscono detti quantitativi, la quale provvede alla
riassegnazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo.
4. Alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti e ai
relativi modelli L1 continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del
decreto-legge 1° dicembre 1997, a. 411, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e
successive modificazioni. In presenza delle anomalie di cui
all'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro per le
politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159, le regioni e le
province autonome provvedono agli occorrenti accertamenti
con le modalita' previste dall'art. 3, commi 2 e 3, del
suddetto decreto, ovvero con quelle dalle medesime
stabilite. (I quantitativi di latte risultanti dai modelli
L1 pervenuti dopo l'effettuazione delle operazioni di
compensazione nazionale sono assoggettati a prelievo
definitivo per l'intero ammontare a carico dell'acquirente
inadempiente, ferme le sanzioni previste dal regolamento
(CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998).
5. Alle operazioni di compensazione nazionale da
effettuarsi entro il 31 luglio di ogni anno, si applicano i
criteri di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge
1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 1999, n. 118, nonche' le disposizioni di
cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo art. 1, in quanto
compatibili. In caso di mancato pagamento del prelievo
supplementare da parte dell'acquirente, le regioni e le
province autonome effettuano la riscossione coattiva
mediante ruolo previa intimazione anche nei confronti del
produttore, dopo aver verificato l'effettiva mancata
trattenuta del prelievo da parte dell'acquirente, ovvero la
natura non fittizia della stessa, salvo diritto di rivalsa
di questi nei confronti dell'acquirente insolvente o
inadempiente. Il credito del produttore e' assistito dal
privilegio generale sui mobili di cui all'art. 2751-bis, n.
4), del codice civile. Gli acquirenti, in luogo della
materia trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo
del latte, possono avvalersi di una idonea garanzia, ai
sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995, a
condizione che sia immediatamente esigibile, pena le
sanzioni previste dall'art. 11, comma 2, della legge 26
novembre 1992, n. 468, e l'eventuale revoca del
riconoscimento di primo acquirente, ferma restando la
responsabilita' dello stesso per il versamento del
prelievo. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano effettuano controlli anche in corso di periodo
circa la corretta applicazione dei predetti obblighi.
6. Le regioni e le province autonome possono
autorizzare, in deroga a quanto previsto dall'art. 10,
comma 2, lettera a), della legge 26 novembre 1992, n. 468,
trasferimenti di quota tra aziende ubicate in regioni e
province autonome diverse, prevedendo le relative modalita'
di controllo. E' consentita la stipulazione di contratti di
affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente
dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso,
dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome
per le relative verifiche, purche' concorrano almeno le
seguenti condizioni:
a) il contratto intervenga tra produttori in
attivita' che hanno prodotto e commercializzato nel corso
del periodo almeno il 50 per cento della loro quota;
b) le aziende agricole dei contraenti siano ubicate
nella medesima zona omogenea (di montagna, svantaggiata, di
pianura).
Sono in ogni caso esclusi i contratti di soccida e di
comodato di stalla, che non possono avere una durata
inferiore ad un intero periodo;
(b-bis) a partire dal periodo 2000-2001 la stipula
del contratto intervenga anteriormente al 31 gennaio di
ogni anno e la comunicazione agli organi regionali o della
provincia autonoma di controllo sia effettuata entro il
15 febbraio successivo. L'atto attestante il trasferimento
di quota deve essere convalidato dalla regione o dalla
provincia autonoma del produttore che acquisisce il
quantitativo in questione, entro quindici giorni dalla
predetta comunicazione; e' fatto obbligo alle parti
contraenti di trasmettere detto documento ai rispettivi
acquirenti che si avvalgono dello stesso ai fini del
calcolo del prelievo supplementare,
7. I termini per le compensazioni nazionali relative ai
periodi di produzione lattiera 1997-98 e 1998-99, di cui
all'art. 1, commi 7 e 10, del decreto-legge 1° marzo 1999,
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1999, n. 118, sono entrambi differiti al 30 aprile 2000.
(Il prelievo dovuto peri periodi 1997-98 e 1998-99 e'
versato dall'acquirente entro trenta giorni dal ricevimento
della relativa comunicazione da parte dell'AIMA in
liquidazione).
7-bis. Fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del
decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1998, n. 118, l'esatta
localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente
delimitati, con effetto a decorrere dal periodo 1998-99,
non opera ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 1,
del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.
8. Per quanto non modificato dal presente decreto, si
applicano le disposizioni della legge 26 novembre 1992, n.
468, e successive modificazioni e integrazioni e le altre
disposizioni vigenti in materia, In caso di inadempimento,
ai compiti e obblighi spettanti alle regioni e alle
province autonome in materia di quote latte, si applicano
le disposizioni dell'art. 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono agli adempimenti loro attribuiti
dal presente decreto nel rispetto degli statuti e delle
norme di attuazione.
8-bis. Il quantitativo di latte attribuito ai sensi del
regolamento (CE) n. 1256/99, del Consiglio del 17 maggio
1999, con decorrenza dal 1° aprile 2001, affluisce alla
riserva nazionale ed e' ripartito tra le regioni e le
province autonome sulla base di criteri stabiliti con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Lo schema di decreto, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, e' trasmesso al Parlamento per
l'espressione del parere da parte delle competenti
commissioni parlamentari. Con le medesime modalita' sono
stabiliti i criteri per la ripartizione tra le regioni e le
province autonome dei quantitativi che affluiscono alla
riserva nazionale a seguito di revoche, rinunce o abbandoni
effettuati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria
vigente o per effetto di ulteriori aumenti comunitari del
quantitativo globale nazionale.
8-ter. Entro il 30 giugno 2000 l'AIMA in liquidazione
provvede ad aggiornare il tasso di tenore medio nazionale
di grasso di riferimento nel latte. Il tasso sara'
successivamente aggiornato ogni due anni entro il 31 marzo,
nel rispetto della normativa comunitaria.».
 
Art. 3.
Revoca e assegnazione della quota (( 1. In conformita' all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 3950/92, nel caso in un periodo di contabilizzazione un produttore non utilizzi almeno il 70 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, decade dalla titolarita' del quantitativo non utilizzato. Sono esclusi dalla decadenza della titolarita' della quota i produttori per i quali le regioni e le province autonome abbiano riconosciuto la sussistenza di una causa di forza maggiore, debitamente iscritta nel registro di cui all'articolo 2, comma 2, entro e non oltre il termine del periodo di commercializzazione. Entro il successivo 30 giugno le regioni e le province autonome comunicano ai produttori interessati la decadenza della titolarita' del quantitativo di riferimento non utilizzato. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, inclusa la dettagliata definizione delle cause di forza maggiore ammissibili. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 10, comma 15, non costituisce utilizzo della quota. ))
2. I quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e (( nel territorio delle regioni insulari )) confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni o province autonome cui afferivano, (( le quali provvedono alla riassegnazione ad aziende ubicate nelle zone di montagna o svantaggiate. ))
3. I quantitativi di riferimento confluiti nella riserva nazionale, con esclusione di quelli di cui al comma 2, sono riattribuiti dall'AGEA alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. I quantitativi eventualmente eccedenti tale misura massima sono ripartiti fra tutte le regioni e province autonome, in misura proporzionale alla media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti. (( 4. Le regioni e le province autonome provvedono alla riassegnazione dei relativi quantitativi secondo le seguenti priorita':
a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota «B» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;
c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e dalle province autonome, che assicurino anche il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio con la finalita' di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.
4-bis. In nessun caso possono beneficiare delle assegnazioni di cui al comma 4 i produttori che, a partire dal periodo 1995-1996, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari. Rimangono esclusi dalle previsioni del presente comma gli affitti in corso di annata. ))

5. Per il calcolo del prelievo supplementare dovuto da ciascun produttore si considera il quantitativo individuale di riferimento di fine periodo, che puo' essere diverso da quello di inizio a seguito delle variazioni intervenute nel corso del periodo, in applicazione del presente decreto.
6. Tutte le revoche, riduzioni e assegnazioni della quota eseguite in applicazione del presente decreto hanno effetto a partire dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo.
Riferimenti normativi:
- Il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del
28 dicembre 1992 istituisce un prelievo supplementare nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
- Si precisa che il regolamento (CE) n. 1256/1999 del
Consiglio del 17 maggio 1999, modifica il regolamento (CEE)
n. 3950/92 del Consiglio.
- Si riporta il testo degli articoli 18 e 19 del
regolamento (CEE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio
1999:
«Art. 18. - 1. Le zone di montagna sono quelle
caratterizzate da una notevole limitazione delle
possibilita' di utilizzazione delle terre e da un notevole
aumento del costo del lavoro, dovuti:
all'esistenza di condizioni climatiche molto
difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un
periodo vegetativo nettamente abbreviato;
in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella
maggior parte del territorio di forti pendii che rendono
impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di
materiale speciale assai oneroso, ovvero;
a una combinazione dei due fattori, quando lo
svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi
separatamente e' meno accentuato, ma la loro combinazione
comporta uno svantaggio equivalente.
2. Le zone situate a nord del 62° parallelo e talune
zone adiacenti sono assimilate alle zone di montagna».
«Art. 19. - Le zone svantaggiate minacciate di
spopolamento e nelle quali e' necessario conservare
l'ambiente naturale sono composte di territori agricoli
omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali di
produzione e per esse devono ricorrere tutte le seguenti
caratteristiche:
esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla
coltivazione, le cui scarse potenzialita' non possono
essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano
soprattutto all'allevamento estensivo;
a causa della scarsa produttivita' dell'ambiente
naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori
alla media quanto ai principali indici che caratterizzano
la situazione economica dell'agricoltura;
scarsa densita', o tendenza alla regressione
demografica, di una popolazione dipendente in modo
preponderante dall'attivita' agricola e la cui contrazione
accelerata comprometterebbe la vitalita' e il popolamento
della zona medesima.».
 
Art. 4.
Riconoscimento degli acquirenti
1. Il riconoscimento delle ditte acquirenti di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 e' subordinato alla verifica del rispetto di tutti i requisiti ivi indicati, nonche' delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 7. (( Le regioni istitituiscono un apposito albo degli acquirenti e provvedono, prima dell'avvio di ogni campagna di commercializzazione, alla pubblicazione dell'elenco degli acquirenti riconosciuti. ))
2. Ogni produttore e' tenuto ad accertarsi che l'acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto ai sensi del presente articolo; il latte o equivalente latte conferito ad un acquirente non riconosciuto e' interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore.
3. Le regioni e le province autonome revocano il riconoscimento agli acquirenti gia' riconosciuti nel caso vengano meno i requisiti di cui al comma 1, o negli altri casi previsti dal presente decreto. L'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca e' tenuto a rendere noto entro quindici giorni (( dalla notifica )) il provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca e fino al termine del periodo di commercializzazione in corso sono assoggettati a prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso. La revoca del riconoscimento deve essere notificata (( dalla regione o dalla provincia autonoma competente )) all'acquirente interessato, nonche' resa nota ai produttori con adeguate forme di pubblicita'. La revoca ha effetto a decorrere dal (( quarantacinquesimo giorno )) successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso, per il quale restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti degli acquirenti.
4. L'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo e' assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del regolamento (CE)
n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante
modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92
del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:
«Art. 13 (Riconoscimento dell'acquirente). - 1. Ogni
acquirente che operi nel territorio di un dato Stato membro
deve essere riconosciuto da tale Stato membro.
2. Fatte salve disposizioni piu' limitative dello Stato
membro interessato, un acquirente e' riconosciuto soltanto
se:
a) puo' comprovare la propria qualita' di
commerciante ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali;
b) dispone, nello Stato membro in questione, di
locali in cui l'autorita' competente possa consultare la
contabilita' di magazzino, i registri e gli altri documenti
di cui all'art. 14, paragrafo 2;
c) si impegna a tenere aggiornati la contabilita' di
magazzino, i registri e gli altri documenti di cui all'art.
14, paragrafo 2;
d) si impegna a trasmettere almeno una volta all'anno
all'autorita' competente dello Stato membro in questione i
conteggi o la dichiarazione di cui all'art. 5, paragrafo 2.
3. Fatte salve eventuali sanzioni adottate o da
adottare da parte dello Stato membro interessato, il
riconoscimento e' revocato se non sono piu' soddisfatte le
condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). Qualora
venga constatato che l'acquirente ha trasmesso un conteggio
o una dichiarazione inesatti o non ha rispettato l'obbligo
di cui al paragrafo 2, lettera c), o ripetutamente, un
altro obbligo del regolamento (CEE) n. 3950/1992, del
presente regolamento o della normativa nazionale
applicabile in materia, lo Stato membro revoca il
riconoscimento o impone il pagamento di un importo
proporzionale al volume di latte di cui trattasi e alla
gravita' dell'irregolarita'.
4. Su richiesta dell'acquirente, il riconoscimento puo'
essere ristabilito dopo un periodo di almeno sei mesi se un
nuovo controllo approfondito da' risultati soddisfacenti.
Le sanzioni di cui al paragrafo 3 non sono imposte qualora
lo Stato membro constati che si tratta di un caso di forza
maggiore o che l'irregolarita' non e' stata commessa
deliberatamente o per negligenza grave o ancora che e' di
importanza trascurabile in relazione al funzionamento del
regime o all'efficacia dei controlli.».
 
Art. 5.
Adempimenti degli acquirenti
1. Entro il mese successivo quello di riferimento, gli acquirenti trasmettono alle regioni e alle province autonome che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi (( dell'articolo 14, paragrafo 2, )) del regolamento (CE) n. 1392/2001, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. (( 3950/92 )) e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, (( tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo. )) Entro lo stesso termine gli acquirenti trasmettono alle regioni ed alle province autonome che li hanno riconosciuti e all'AGEA anche l'aggiornamento del registro mensile tenuto (( ai sensi dell'artico 14, paragrafo 3, )) del regolamento (CE) n. 1392/2001, (( limitatamente ai soli quantitativi di latte. )) Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, prevede forme di trasmissione dei dati per via telematica e definisce gli adempimenti contabili degli acquirenti.
2. Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, (( fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, commi da 27 a 32, )) gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonche' all'invio alle regioni ed alle province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fideiussioni di cui al comma 6.
3. Le regioni e le province autonome verificano la corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi trattenuti, nonche' il loro effettivo versamento, ovvero l'effettiva prestazione delle garanzie di cui al comma 6; verificano altresi', per ciascuna azienda, la coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da latte avvalendosi dell'anagrafe bovina di cui al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, procedendo ad ogni ulteriore accertamento che ritengano necessario, inclusa la verifica dei dati contenuti nella documentazione prevista ad altri fini, anche direttamente presso le aziende, per la corretta imputazione del prelievo supplementare e per la revoca o riduzione della quota di cui al presente decreto. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, individua i criteri univoci per la determinazione del numero delle vacche che hanno concorso alla produzione (( e i relativi parametri per il corretto confronto con il numero di vacche da latte risulta iscritto all'anagrafe bovina. ))
4. Il produttore e' obbligato a documentare all'acquirente la titolarita' della quota (( attraverso deposito del certificato per l'acquirente di cui all'articolo 2, comma 2-bis; )) in assenza di tale documentazione, l'acquirente e' tenuto a trattenere e versare per intero il prelievo supplementare, calcolato in base a quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. (( 3950/92 )) e successive modificazioni, relativo al latte consegnato.
5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare eventualmente dovuto, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e province autonome dispongono la revoca del riconoscimento.
6. L'acquirente puo' sostituire il versamento di cui al comma 2 con la prestazione all'AGEA di una fideiussione bancaria (( esigibile a prima e semplice richiesta. )) Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, determina il testo della fideiussione e le modalita' di attuazione del presente comma.
7. Gli acquirenti, anteriormente all'inizio di ogni campagna, devono comunicare alla regione o alla provincia autonoma l'elenco dei trasportatori di cui intendono avvalersi, con l'indicazione degli eventuali centri di raccolta utilizzati; le variazioni in corso di campagna devono essere comunicate prima che il trasportatore inizi ad operare. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a Euro 1.000 e non superiore a Euro 10.000.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato
regolamento (CE) n. 1392/2001:
«Art. 14 (Obblighi dell'acquirente e del produttore). -
1. Il produttore e' tenuto ad accertarsi che l'acquirente
da lui rifornito sia riconosciuto. Gli Stati membri possono
prevedere delle sanzioni in caso di consegna ad
un'acquirente non riconosciuto.
2. L'acquirente tiene a disposizione dell'autorita'
competente dello Stato membro, per almeno tre anni a
decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei
documenti in parola, da un lato, una contabilita' di
magazzino nella quale, per singolo periodo di dodici mesi e
per ogni produttore, siano indicati il rispettivo nome e
indirizzo, i dati di cui all'art. 5, paragrafo 2, stabiliti
per ogni mese o periodo di quattro settimane per i
quantitativi consegnati e, per ogni anno per gli altri dati
e, dall'altro, i documenti commerciali, la corrispondenza e
le altre informazioni complementari previste dal
regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio che permettano
di controllare la suddetta contabilita' di magazzino.
3. L'acquirente e' responsabile della
contabilizzazione, nel quadro del regime del prelievo
supplementare, di tutti i quantitativi di latte e/o di
altri prodotti lattiero-caseari che gli sono stati
consegnati; a tal fine tiene a disposizione dell'autorita'
competente dello Stato membro, per almeno tre anni a
decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei
documenti in parola, l'elenco degli acquirenti e delle
imprese dedite al trattamento o alla trasformazione di
latte o di altri prodotti lattieri che lo hanno rifornito
in latte od altri prodotti lattieri, e registra, mese per
mese, il quantitativo consegnato da ogni produttore.
4. In occasione della raccolta nelle aziende, il latte
e/o gli altri prodotti lattiero-caseari devono essere
scortati da un documento che ne individualizzi la consegna.
Inoltre, l'acquirente conserva la registrazione di ogni
consegna individuale per almeno tre anni, a decorrere dalla
fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola.
5. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a
disposizione dell'autorita' competente dello Stato membro,
per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di
elaborazione dei documenti in parola, sia una contabilita'
di magazzino nella quale, per ogni periodo di dodici mesi,
indicano, mese per mese e prodotto per prodotto, i
quantitativi di latte e/o dei prodotti lattiero-caseari
venduti direttamente al consumo e/o a grossisti, imprese di
stagionatura o dettaglianti, sia il registro degli animali
che utilizzano nell'azienda per la produzione di latte,
conformemente all'art. 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000
del Parlamento europeo e del Consiglio, e i documenti
giustificativi che permettano di controllare la suddetta
contabilita' di magazzino.».
- Il decreto 31 gennaio 2002 reca: «Disposizione in
materia di funzionamento dell'anagrafe bovina».
 
Art. 6.
Dichiarazioni di fine periodo degli acquirenti (( 1. La trasmissione dei conteggi di fine periodo delle consegne di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 viene effettuata dagli acquirenti anteriormente al 15 maggio con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 1. Entro il successivo 31 maggio gli acquirenti trasmettono altresi' alle regioni e alle province autonome una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, corredata di allegati controfirmati da ciascun produttore conferente, che deve indicare sotto la propria responsabilita' il numero delle vacche da latte detenute in azienda nel periodo. ))
2. Tutti quantitativi di latte ritirati indicati nelle dichiarazioni di cui al comma 1 devono corrispondere a quanto dichiarato nei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, trasmessi ai sensi del medesimo comma.
3. Il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 comporta l'applicazione a carico degli acquirenti da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001. (( 4. In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al comma 2, si applica una sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativi. Tale sanzione non potra' essere di importo inferiore a 1.000 euro. In caso di mancato rispetto del termine del 31 maggio per l'invio della dichiarazione si applica una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo. ))
5. In caso un acquirente indichi nella dichiarazione di cui al comma 1 quantitativi superiori alla sommatoria dei quantitativi dei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, alla differenza viene applicato il prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato
regolamento (CE) n. 1392/2001:
«Art. 5 (Contabilizzazione delle consegne). - 1. Al
termine di ciascuno dei periodi di cui all'art. 1 del
regolamento (CEE) n. 3950/92, l'acquirente effettua, per
ogni produttore, un conteggio nel quale indica almeno il
quantitativo e il tenore di materia grassa del latte e/o
dell'equivalente latte che quest'ultimo gli ha consegnato
durante il periodo in questione. Negli anni bisestili, il
quantitativo di latte o di equivalente latte viene ridotto
di un sessantesimo dei quantitativi consegnati durante i
mesi di febbraio e marzo.
2. Ogni anno, entro il 15 maggio l'acquirente trasmette
all'autorita' competente dello Stato membro interessato una
distinta dei conteggi effettuati per ogni produttore che
include almeno il quantitativo totale e il tenore medio di
materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte che gli
e' stato consegnato nonche', se del caso, secondo quanto
deciso dallo Stato membro e per ogni produttore, il
quantitativo di riferimento e il tenore rappresentativo di
materia grassa per produttore, il quantitativo rettificato
conformemente all'art. 4, paragrafo 1, la somma dei
quantitativi di riferimento individuali e dei quantitativi
corretti nonche' il tenore rappresentativo medio di materia
grassa di cui dispongono tali produttori. Se del caso,
l'acquirente dichiara di non aver ricevuto consegne durante
il periodo in questione.
3. Salvo caso di forza maggiore debitamente accertato
dall'autorita' competente, se l'acquirente non rispetta il
termine di cui al paragrafo 2, e' tenuto a pagare un
importo pari al prelievo dovuto per un superamento pari
allo 0,01% per giorno civile di ritardo, dei quantitativi
di latte e di equivalente latte che gli sono stati
consegnati dai produttori. Se, in mancanza di
dichiarazione, tali quantitativi non sono noti, essi
possono essere stimati dall'autorita' competente. Tale
importo non puo' essere inferiore a 100 eur ne' superiore a
100.000 eur.
4. Qualora la dichiarazione non venga presentata
anteriormente al 1° luglio, le sanzioni contemplate
all'art. 13, paragrafo 3, si applicano allo scadere del
termine di trenta giorni dalla messa in mora da parte della
Stato membro, salvo nel caso previsto al paragrafo 4,
secondo comma, del medesimo articolo. Il paragrafo 3 del
presente articolo resta d'applicazione durante il periodo
di messa in mora.».
 
Art. 7.
Pluralita' e successione di acquirenti
1. Se un produttore intende consegnare latte a piu' acquirenti, deve preventivamente presentare a ciascuno di essi un'apposita dichiarazione di pluralita', (( inviata anche alla regione o alla provincia autonoma, )) contenente l'elenco delle ditte acquirenti cui intende consegnare il latte e la ripartizione della propria quota «consegne» tra di esse, relativamente al periodo di interesse. La dichiarazione di pluralita' deve essere rinnovata ogni qualvolta necessario in conseguenza di nuove scelte del produttore. Il produttore, ogni qualvolta cambi acquirente nel corso della campagna, e' tenuto a consegnare al nuovo acquirente un'apposita dichiarazione i cui contenuti sono determinati dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7.
2. La quota gia' utilizzata da parte di un produttore attraverso consegne di latte e' indisponibile fino alla fine del periodo di commercializzazione e pertanto non puo' essere messa a disposizione di altri acquirenti o essere ceduta ad altri produttori attraverso contratti.
3. Se un produttore effettua consegne a piu' di un acquirente senza aver ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo, la regione o la provincia autonoma competente applica la riduzione di un quinto della sua quota «consegne». I quantitativi di riferimento cosi' revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano. (( 3-bis. La regione o la provincia autonoma provvede, ove dovuto, al recupero del prelievo supplementare direttamente nei confronti del produttore inadempiente, con le modalita' previste dall'articolo 1. ))
 
Art. 8.
Contabilita' degli acquirenti e dei produttori
1. L'acquirente che non procede alla completa contabilizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001, dei quantitativi di latte che gli vengono consegnati, e' soggetto alla revoca del riconoscimento e ad una sanzione amministrativa, pari all'importo del prelievo supplementare calcolato sul quantitativo non contabilizzato.
2. Il produttore che ha sottoscritto un allegato L1 in cui dichiara un quantitativo di latte non veritiero soggetto alla riduzione della quota di cui e' titolare per un quantitativo pari alla differenza, in valore assoluto, tra il quantitativo indicato nell'allegato L1 e quello effettivamente accertato, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota. I quantitativi di riferimento cosi' revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano. (( 3. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare calcolato sulla quantita' di prodotto interessato dall'irregolarita', e comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. ))
4. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione degli organi di controllo i documenti e la contabilita' di magazzino ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1392/2001. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 50.000 euro.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 14 del regolamento (CE) n.
1392/2001 e' riportato nelle note dell'art. 5.
 
Art. 9.
Restituzione del prelievo pagato in eccesso
1. Al termine di ciascun periodo, l'AGEA:
a) contabilizza le consegne di latte effettuate e il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti a seguito degli adempimenti di cui all'articolo 5;
b) esegue il calcolo del prelievo nazionale complessivamente dovuto all'Unione europea per esubero produttivo nelle consegne;
c) calcola l'ammontare del prelievo versato in eccesso.
2. Il 5 per cento di un importo pari a quello del prelievo nazionale viene detratto dall'importo di cui alla lettera c) del comma 1 ed e' accantonato per eventuali restituzioni successive a quelle di cui al presente articolo, derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso amministrativo e giurisdizionale e, in seconda istanza, per essere destinato alle misure di cui all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. (( 3950/92, )) e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di (( Trento e di Bolzano )) la percentuale di cui al presente comma potra' essere rideterminata ogni due periodi.
3. L'importo di cui al comma 1, lettera c), decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, viene ripartito tra i produttori titolari di quota (( che hanno versato il prelievo, )) secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non piu' dovuto;
b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999. (( c-bis) tra quelli che hanno subito, in base ad un provvedimento emesso dall'autorita' sanitaria competente, il blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate da malattie infettive diffuse, per almeno novanta giorni nel corso di un periodo di commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad un massimo del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento assegnato. Le regioni e le province autonome comunicano all'AGEA entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate ai provvedimenti riguardanti il blocco della movimentazione, nonche' i relativi termini di decorrenza. ))
4. Qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilita' dell'importo di cui al comma 3, il residuo viene ripartito tra i produttori titolari di quota (( che hanno versato il prelievo, )) con esclusione di quelli che abbiano superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
a) tra i produttori gia' titolari di quota «B» che sia stata ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3;
b) tra i produttori che abbiano superato di non oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale di fine periodo;
c) tra tutti i produttori, ivi compresi quelli di cui alla lettera a), per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita.
5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'AGEA comunica agli acquirenti, (( alle regioni e alle province autonome )) l'importo del prelievo imputato a ciascun produttore conferente gli importi da restituire calcolati ai sensi dei commi 3 e 4, ovvero eventuali importi di prelievo dovuti e (( non versati, )) entro lo stesso termine 1'AGEA provvede alla restituzione agli acquirenti degli importi stessi.
6. Entro i successivi quindici giorni gli acquirenti pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti e provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti, (( dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome. ))
7. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, non notificate entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine di cui al comma 5, non producono effetti sui risultati complessivi delle operazioni effettuate ai sensi del presente articolo, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore il cui ricorso e' stato accolto il prelievo versato e' restituito per la parte non dovuta. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AGEA - spese connesse ad interventi comunitari - e sono ripianati attraverso l'importo accantonato ai sensi del comma 2. (( 7-bis. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui al comma 6 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni e' disposta la revoca del riconoscimento. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo degli articoli 18 e 19 del regolamento (CE)
n. 1257/1999 e' nelle note all'art. 3.
 
Art. 10. Adempimenti dei trasportatori. (( Vendite dirette. Vendite e affitti
di quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende. Misure per la
ristrutturazione della produzione lattiera. Altre disposizioni per
i primi due periodi di applicazione. Periodi pregressi.
Responsabilita' finanziaria delle regioni e delle province
autonome. Vigilanza e potere sostitutivo. Disposizioni attuative e
abrogazioni ))

1. Il latte deve essere accompagnato, durante il trasporto, (( da specifica documentazione di accompagnamento ai sensi di quanto previsto )) dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, che deve essere sottoscritta dal produttore, (( o da un suo delegato secondo le modalita' definite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, )) dal trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente. (( 2. Per il riscontro dei quantitativi di latte trasportato, gli organi di controllo competenti effettuano verifiche sui trasporti di latte in occasione della raccolta nelle aziende, durante il percorso e presso le imprese di trasformazione, dopo l'arrivo e la lavorazione del latte stesso.
3. Il trasportatore che sia trovato sprovvisto della documentazione di accompagnamento di cui al comma 1 o con la stessa priva di elementi essenziali indicati nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge.
4. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma competente, nonche' all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e secondo le modalita' previste nell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001. L'obbligo di trasmissione sussiste anche se non e' stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari.
5. Il mancato rispetto del termine stabilito dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 comporta l'applicazione a carico dei produttori, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento (CE) n. 1392/2001.
6. Il latte o equivalente latte indicato nelle dichiarazioni pervenute successivamente al 30 giugno e' integralmente assoggettato a prelievo supplementare per la parte eccedente la quota, anche in caso di mancato superamento del quantitativo di riferimento nazionale «vendite dirette»; in tale caso le somme corrispondenti saranno utilizzate dall'AGEA per le finalita' di cui all'articolo 9, comma 2.
7. Qualora il produttore presenti una dichiarazione non veritiera, le regioni o le province autonome, accertato il quantitativo effettivamente venduto, applicano una sanzione pari al prelievo supplementare corrispondente alla quantita' di prodotto dichiarato in piu' o in meno, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota.
8. In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue la compensazione nazionale degli esuberi individuali in favore, prioritariamente, dei produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e, successivamente, di tutti gli altri produttori titolari di quota; entro lo stesso termine provvede a comunicare ai produttori interessati i quantitativi non compensati.
9. Entro i termini previsti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001, il produttore e' tenuto a versare nel conto corrente di cui all'articolo 5, comma 2, l'importo del prelievo supplementare di cui al comma 8. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare.
10. In conformita' all'articolo 8, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, e' consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse.
11. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone montane, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in zona di montagna; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 13.
12. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o svantaggiate; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 13.
13. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse e' consentito entro il limite massimo del 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito al periodo di commercializzazione 2003-2004. Per le aziende ubicate nel territorio delle regioni insulari il trasferimento di quantitativi di riferimento fuori regione e' consentito entro il limite massimo del 50 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito al periodo di commercializzazione 2003-2004.
14. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte e successivamente ai soci di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della stessa organizzazione di produttori, secondo le procedure e i termini stabiliti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7.
15. In conformita' all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, e' consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome per le relative verifiche, purche' il contratto intervenga tra produttori in attivita' che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo.
16. L'atto attestante il trasferimento di quota di cui ai commi 10, 15 e 18 deve essere convalidato e registrato nel SIAN dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione.
17. In deroga a quanto previsto dal comma 13, attraverso accordi tra regioni o province autonome, puo' essere consentito il trasferimento dell'intero quantitativo posseduto.
18. Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di quota ha efficacia, con riferimento alla titolarita' della quota, decorsi quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.
19. I contratti di affitto di azienda, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad esclusione di quelli di cui al comma 15, per essere rilevanti ai fini del regime delle quote latte, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi e una scadenza coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del contratto ha efficacia sulla titolarita' della quota a partire dal periodo di commercializzazione successivo a quello in corso alla data di comunicazione della risoluzione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.
20. Al fine di favorire la ristrutturazione della produzione lattiera e il rientro della produzione nei limiti del quantitativo nazionale garantito, anche per favorire la definizione della regolazione debitoria, e' attivato un programma di abbandono totale ai sensi dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/92. I quantitativi di riferimento di cui sono titolari le aziende che accedono al programma di abbandono confluiscono nella riserva nazionale e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3, per essere riassegnati ai sensi dell'articolo 8, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3950/92, in conformita' al comma 4 dell'articolo 3 con esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota conseguendo nel contempo un esubero produttivo. I quantitativi eventualmente non riassegnati da una o piu' regioni entro novanta giorni dalla data di ripartizione confluiscono nella riserva nazionale per essere ripartiti tra le altre regioni o province autonome in proporzione ai quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. Il programma di abbandono e' attuato dall'AGEA secondo le modalita' definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari.
21. Al fine di favorire la riconversione delle aziende zootecniche che aderiscono al programma di abbandono di cui al comma 20 in aziende zootecniche estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino favorendo lo sviluppo delle razze autoctone, incentivando marchi di qualita' e introducendo sistemi di tracciabilita', e' definito un apposito regime di aiuti, attuato dall'AGEA secondo le modalita' definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999.
22. Gli aumenti da parte dell'Unione europea del quantitativo nazionale garantito sono ripartiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tra le regioni e le province autonome in misura proporzionale alla media dei quantitativi prodotti in esubero negli ultimi due periodi contabilizzati, per essere assegnati con le seguenti priorita', con esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota:
a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota «B» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;
c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e dalle province autonome, che assicurino il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio anche con la finalita' di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.
23. La quota «B» ridotta ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, di cui al presente articolo, e' calcolata al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118; la quota riattribuita in applicazione del presente articolo comporta corrispondente diminuzione della predetta quota «B» ridotta.
24. Possono accedere alle misure previste dai commi 20, 21 e 22 i produttori titolari di quota che si pongono in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, anche nelle ulteriori forme previste dal presente decreto.
25. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 20 e 21, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante riduzione, per 5 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003 di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e per 15 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003 di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 499 del 1999 come da ultimo ridefinite dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
26. Ad ulteriore copertura degli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione europea del 21 ottobre 1994, nonche' dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, e' autorizzato il trasferimento all'AGEA dell'importo di 517 milioni di euro per l'anno 2003 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
27. Al fine di consentire la graduale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in relazione al progressivo riequilibrio tra quota assegnata e produzione conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto non si attua l'esclusione dalla restituzione di cui all'articolo 9, comma 4, e i versamenti mensili di cui all'articolo 5, comma 2, vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti percentuali:
a) per i produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento per il secondo periodo;
b) per i produttori gia' titolari di quota «B» ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento nel secondo periodo, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 10 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3;
c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento.
28. L'AGEA, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto, per l'esecuzione dei calcoli di restituzione del prelievo di cui all'articolo 9 considera versate e pertanto oggetto di restituzione le somme trattenute corrispondenti all'esubero produttivo; il singolo produttore puo' accedere alla restituzione solo in caso di effettivo versamento della parte di prelievo di cui al comma 27.
29. Nei soli primi due periodi di applicazione del presente decreto gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 27, possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2002.
30. Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza derivante dalla epizoozia denominata «blue tongue» provvede, in via transitoria e ai fini della tutela degli allevamenti, agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), per il periodo di commercializzazione 2002-2003.
31. Per la prima campagna di applicazione del presente decreto, gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre, una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati da ciascun produttore; dal 1° gennaio 2004 si applicano le norme di cui all'articolo 5.
32. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui ai commi 27, 29 e 31 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni e' disposta la revoca del riconoscimento.
33. Per il periodo di commercializzazione 2003-2004 le comunicazioni regionali gia' effettuate sono valide ai fini della determinazione e comunicazione della quota di cui all'articolo 2.
34. I produttori di latte, relativamente agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte, per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, versano l'importo complessivamente dovuto, senza interessi. Il versamento puo' essere effettuato in forma rateale in un periodo non superiore a trenta anni.
35. Le somme versate dai produttori di latte affluiscono ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della copertura delle anticipazioni di tesoreria utilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o provincia autonoma di appartenenza, con la quale esprimono altresi' l'accettazione espressa delle imputazioni di prelievo e la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente proposta a tale riguardo, pendente innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari.
37. Sono esclusi dal versamento rateale di cui al comma 34 i produttori che non sono in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione successivi al 2001-2002, salvo diverse disposizioni stabilite dall'Unione europea.
38. Gli acquirenti, entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'accettazione da parte della regione o della provincia autonoma della richiesta di rateizzazione, restituiscono gli importi trattenuti ovvero svincolano le garanzie, relativamente a tutti i periodi di cui al comma 34.
39. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanato entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 39, sono definite le modalita' di attuazione delle predette disposizioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 35 relativamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
40. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 39 e' subordinata al conseguimento di un preventivo atto di assenso da parte dei competenti organi comunitari.
41. In ipotesi di correzioni finanziarie da parte dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove i provvedimenti necessari per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi oneri.
42. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' essere nominato un Commissario straordinario del Governo, che puo' avvalersi di uno o piu' sub-commissari, per assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione del presente decreto nei suoi primi due periodi di attuazione.
43. Il Commissario straordinario del Governo nell'espletamento del proprio mandato puo' esercitare, nel rispetto del principio di sussidiarieta' e del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche cui competono gli adempimenti previsti dal presente decreto, secondo le modalita' di cui al comma 44.
44. In caso di inadempienze relative all'attuazione del presente decreto, il Commissario invita l'amministrazione competente ad adottare, entro il termine di trenta giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine il Commissario, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, esercita il potere sostitutivo.
45. Agli oneri derivanti dal comma 42 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti recati dallo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
46. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, ove non diversamente ed espressamente specificato, a decorrere dal primo periodo di commercializzazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso; pertanto tutti gli adempimenti relativi ai periodi precedenti sono regolamentati dalla normativa precedentemente in vigore.
47. Sono abrogati a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo, i provvedimenti e le leggi di seguito elencati:
a) legge 26 novembre 1992, n. 468;
b) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569;
c) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;
d) articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46;
e) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995;
f) articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642;
g) articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;
h) articolo 2, commi da 166 a 174, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
i) articolo 01, commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81;
l) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997;
m) decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204;
n) decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;
o) decreto del Ministro per le politiche agricole 17 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998;
p) decreto del Ministro per le politiche agricole 22 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1998;
q) articolo 1, commi 1, 2, e 3, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;
r) decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;
s) decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159;
t) decreto del Ministro per le politiche agricole 15 luglio 1999, n. 309;
u) decreto del Ministro per le politiche agricole 10 agosto 1999, n. 310;
v) decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79;
z) articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354;
aa) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2001;
bb) articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2003.
48. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1392/2001. ))

Riferimenti normativi:
- Il testo degli articoli 18 e 19 del regolamento (CE)
n. 1257/1999 e' riportato nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge
23 dicembre 1999, n. 499, recante: «Razionalizzazione degli
interventi nei settori agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale»:
«Art. 2. (Dotazioni finanziarie e procedure di
programmazione). - 1. Per le finalita' di cui all'art. 1,
per il quadriennio 1999-2002, sono destinate le risorse
finanziarie recate specificamente dalla presente legge,
nonche' i fondi che le regioni iscrivono autonomamente nei
propri bilanci, quelli erogati dal Fondo di rotazione di
cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per
l'attuazione dei regolamenti comunitari a fini strutturali,
quelli recati annualmente dalla legge finanziaria e
destinati alle competenze regionali nei settori agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale, quelli di
competenza statale destinati in particolare ai settori
dell'irrigazione, dell'agroindustria e del riordino
fondiario, per l'attuazione di programmi di interventi in
settori specifici, e quelli previsti dal Fondo per lo
sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui
all'art. 12 della legge 27ottobre 1966, n. 910.
2. I fondi specificamente recati dalla presente legge,
per le finalita' di cui all'art. 1, per il periodo
1999-2002, ammontano a lire 499,3 miliardi per l'anno 1999,
a lire 99,1 miliardi per l'anno 2000 e a lire 101,1
miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
3. Per l'anno 1999, i fondi stanziati dalla presente
legge sono destinati quanto a lire 250 miliardi al
finanziamento dei regimi di aiuto previsti dal decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e quanto a lire 249,3
miliardi alle altre iniziative contemplate dall'art. 1,
comma 3, della legge 2 dicembre 1998, n. 423, con le
procedure dallo stesso previste.
4. Per i fondi stanziati a decorrere dall'anno 2000,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle politiche agricole e
forestali, in coerenza con i vincoli posti dagli accordi
internazionali e dalla politica agricola dell'Unione
europea e con le indicazioni del Documento di
programmazione economico-finanziaria e sulla base della
Piattaforma programmatica di politica agricola nazionale,
definisce le linee di indirizzo e coordinamento per gli
interventi da realizzare nei settori agricolo,
agroindustriale, agroalimentare e forestale, nonche' le
indicazioni per l'omogenea redazione dei programmi
regionali di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
Sono fatte salve le attribuzioni del Ministero del
commercio con l'estero e dell'Istituto nazionale per il
commercio estero in materia di attivita' promozionale
all'estero di rilievo nazionale e di internazionalizzazione
delle imprese.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono destinate a
finanziare gli interventi previsti dal Documento
programmatico agricolo, agroalimentare, agroindustriale e
forestale nazionale, di seguito denominato «Documento
programmatico agroalimentare», che il Ministro delle
politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni
professionali agricole, nonche' le organizzazioni
cooperative, le organizzazioni sindacali degli operatori
agricoli, le associazioni dei produttori e dei consumatori
e le organizzazioni agroindustriali di settore, e sentita,
altresi', la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, presenta, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), ai fini della verifica
della coerenza con la programmazione generale e della
relativa approvazione. L'approvazione del Documento
programmatico agroalimentare da parte del CIPE comporta la
contestuale attribuzione dei fondi di cui al comma 2.
6. Il Documento programmatico agroalimentare, di durata
triennale, d'intesa con la Conferenza permanente per
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e previa espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari, puo'
essere adeguato ogni anno, entro sessanta giorni
dall'approvazione del Documento di programmazione
economico-finanziaria, tenendo conto delle evoluzioni
intervenute nelle normative comunitarie di settore;
analogamente si potra' procedere alla revisione
dell'attribuzione dei fondi di cui al comma 2.
7. Il Documento programmatico agroalimentare e'
costituito:
a) dai programmi agricoli, agroalimentari,
agroindustriali e forestali, nonche' di sviluppo rurale
predisposti da ogni singola regione e provincia autonoma,
di seguito denominati «programmi agricoli regionali»;
b) dai programmi di formazione professionale, volti
ad agevolare l'inserimento di giovani nel settore primario,
realizzati dalle regioni e dalle province autonome di
intesa con istituti di istruzione secondaria, professionale
e facolta' universitarie ad indirizzo agricolo-forestale e
agroindustriale delle universita' degli studi, e dagli
interventi a favore della imprenditorialita' giovanile;
c) dai programmi interregionali o dalle azioni comuni
riguardanti l'insieme delle regioni e delle province
autonome, da realizzare in forma cofinanziata;
d) dalle attivita' realizzate dal Ministero delle
politiche agricole e forestali ai sensi del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
e) dagli interventi pubblici e dalle azioni di
sostegno previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998,
n. 173, e dalle misure di razionalizzazione del settore;
f) dai programmi di interventi predisposti dalla
societa' Sviluppo Italia e da altre strutture operanti a
livello nazionale nel settore agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale.
8. Per il primo anno di attuazione i programmi agricoli
regionali potranno essere sostituiti dai documenti di
programmazione agricola, agroalimentare, agroindustriale e
forestale, nonche' di sviluppo rurale cui la programmazione
regionale fa riferimento.
9. In mancanza della presentazione di uno o piu'
programmi agricoli regionali o di uno o piu' documenti di
cui al comma 8, alla loro predisposizione si provvede ai
sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
10. I regimi di aiuto contenuti nel Documento
programmatico agroalimentare, entro quindici giorni dalla
approvazione di quest'ultimo sono notificati alla
Commissione delle Comunita' europee, e costituiscono il
riferimento in ordine a quanto stabilito dagli articoli 87
e 88 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come
modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge
16 giugno 1998, n. 209. Analogamente si provvede per la
notifica di eventuali modifiche,
11. Il Ministro delle politiche agricole e forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, presenta annualmente al CIPE ed al Parlamento un
rapporto sullo stato di attuazione degli interventi
previsti dalla presente legge e sullo stato
dell'agricoltura italiana.».
«Art. 4 (Finanziamento delle attivita' di competenza
del Ministero delle politiche agricole e forestali). - 1.
Per il periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno
la spesa di lire 250 miliardi per le attivita' di
competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali concernenti in particolare la ricerca e
sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti
e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e
diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema
informativo agricolo nazionale, il sostegno delle
associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il
miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto
dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione
della qualita' dei prodotti agricoli e la prevenzione e
repressione delle frodi, nonche' il sostegno delle
politiche forestali nazionali. Una quota di tali
disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in
materia agricola predisposti da universita' degli studi e
da altri enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto
delle suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita'
di cui al presente articolo.».
- Il decreto 12 marzo 2002, reca: «Garanzie
surrogatorie della materiale trattenuta del prelievo
supplementare di cui all'art. 129, comma 2, della legge 23
dicembre 2000, n. 388.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1993, n. 569, reca: «Regolamento di esecuzione
della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure
urgenti nel settore lattiero-caseario;».
- Il decreto ministeriale 27 dicembre 1994, n. 762,
reca: «Regolamento recante ulteriori disposizioni per
l'applicazione delle quote latte;».
- Il decreto ministeriale 25 ottobre 1995, reca:
«Possibilita' di ricorso a forme di garanzia surrogatorie
del prelievo da trattenersi a titolo di anticipo;».
- Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, reca:
«Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico
della pesca per il 1996.». Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249, e convertito in legge,
con modificazioni, con l'art. 1, comma 1, della legge
20 dicembre 1996, n. 642 (Gazzetta Ufficiale 21 dicembre
1996, n. 299). I restanti commi dello stesso art. 1 hanno,
inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
decreto-legge 7 maggio 1996, n. 247, restano validi gli
atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 124, e del
decreto-legge 16 maggio 1996, n. 260, restano validi gli
atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 518, del
decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, del decreto-legge
2 aprile 1996, n. 182, e del decreto-legge 3 giugno 1996,
n. 302, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 8 luglio 1996,
n. 353, e del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463.
- Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, reca:
«Differimento di termini previsti da disposizioni
legislative in materia di interventi in campo economico e
sociale».
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca: «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica».
- Il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, reca:
«Misure straordinarie per la crisi del settore
lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore
dell'agricoltura». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 gennaio 1997, n. 25) e convertito in legge, con
modificazioni, con legge 28 marzo 1997, n. 81 (Gazzetta
Ufficciale 1° aprile 1997, n. 75).
- Il decreto ministeriale 15 maggio 1997, reca:
«Modalita' per la presentazione all'AIMA delle
dichiarazioni di consegna latte o equivalente per i periodi
1995/97;».
- Il decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito
nella legge 3 luglio 1997, n. 204, reca: «Disposizioni
urgenti in materia di quote latte».
- Il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito
nella legge 27 gennaio 1998, n. 5, reca: «Misure urgenti
per gli accertamenti in materia di produzione lattiera».
- Il decreto ministeriale 17 febbraio 1998, reca:
«Modalita' per l'istruttoria dei ricorsi di riesame e per
l'applicazione del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998,
n. 5».
- Il decreto ministeriale 22 giugno 1998, reca:
«Modificazioni alle modalita' per lo svolgimento degli
accertamenti in materia di produzione lattiera».
- decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, reca:
«Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla
produzione lattiera e disposizioni sull'igiene dei prodotti
alimentari (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno
1998, n. 138 e convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, della legge 3 agosto 1998, n. 276 (Gazzetta
Ufficiale 12 agosto 1998, n. 187).
- Il decreto ministeriale 21 maggio 1999, n. 159, reca:
«Regolamento concernente norme di attuazione dell'art. 1,
comma 5, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito
con modificazioni dalla legge 27 aprile 1999, n. 118,
recante «Disposizioni urgenti per il settore
lattiero-caseario».
- Il decreto ministeriale 15 luglio 1999, n. 309,
concernente: «Regolamento recante norme di attuazione
dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 1° marzo 1999, n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1999, n. 118, concernente procedure e modalita' di
definizione delle operazioni di riesame effettuate dalle
regioni in materia di quote latte.
- Il decreto ministeriale 10 agosto 1999, n. 310,
Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, comma
14, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118,
concernente ulteriori norme per la definizione delle
operazioni di' riesame effettuate dalle regioni in materia
di quote latte.
- Il decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268 «Misure
urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone
fisiche e di accise». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 ottobre 2000, n. 230, e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, della legge 23 novembre 2000,
n. 354 (Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2000, n. 280).
- Il decreto ministeriale 19 aprile 2001, reca:
«Ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo
globale di latte con decorrenza 1° aprile 2001».
- Il decreto ministeriale 21 gennaio 2003, reca:
«Modalita' di applicazione del regolamento n. 1392/2001/CE
in materia di quote latte».
 
Art. 11.
(Soppresso).
 
Art. 12.
(Soppresso).
 
Art. 13.
(Soppresso).
 
Art. 14.
(Soppresso).
 
Art. 15.
(Soppresso).
 
Art. 16.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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