Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2003 (vai al sommario)
ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente del CONI relativo al biennio economico 2000-2001.

In data 13 marzo 2003, alle ore 11,30 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra

L'ARAN:

nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni (firmato)

e le

ORGANIZZAZIONI SINDACALI CONFEDERAZIONI SINDACALI
CGIL CGIL
CISL CISL
CIDA/ASDICO (firmato) CIDA (firmato)
PERSONALE DIRIGENTE DEL CONI
Contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al biennio economico 2000-2001

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente CCNL, relativo al biennio economico 2000-2001, si applica ai dirigenti e ai dirigenti medici del CONI destinatari del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, stipulato in data 13 marzo 2003.
 
Art. 2
Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia

1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di seconda fascia, e' incrementato nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:
a) dal 1/7/2000 euro 58,87
b) dal 1/1/2001 euro 92,96

2. A decorrere dal 1.1.2001, ai dirigenti di seconda fascia compete il seguente trattamento economico fisso annuo comprensivo del rateo di 13^ mensilita': a) stipendio tabellare, euro 36,151.98; b) retribuzione individuale di anzianita', maturato economico annuo,
assegno ad personam o elemento fisso, ove acquisiti e spettanti in
applicazione dei previgenti contratti collettivi nazionali di
categoria; c) retribuzione di posizione, parte fissa, euro 8.779,76.

3. Ai fini della determinazione del valore indicato al comma 2, lett. a) il CONI utilizza, oltre agli incrementi definiti per il biennio 1998-1999 e quelli di cui al comma 1, risorse finanziarie a carico del proprio bilancio.
4. Il trattamento economico indicato al comma 2 contiene ed assorbe le misure dell'indennita' integrativa speciale nell'importo in godimento dai dirigenti in servizio alla data di stipulazione del presente contratto.
5. Ai vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente spetta, sino al conferimento del primo incarico, la retribuzione di etti al comma 2, lettere a) e b).
 
Art. 3
Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 2 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine servizio, sull'indennita' alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione percepita nella componente fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
 
Art. 4 Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti di seconda fascia

1. Il fondo di cui all'art. 34 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, stipulato in data 13 marzo 2003 continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' altresi' alimentato dalle risorse derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi di cui all'art. 23 dello stesso
CCNL.
2. Il CONI puo' altresi' destinare al finanziamento del fondo di cui al comma 1, secondo la propria capacita' di bilancio, risorse in misura non superiore al 2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1999.
 
Art. 5 Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti di prima fascia

1. Il CONI adegua le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 33 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 stipulato in data 13 marzo 2003 in modo da garantire una quota di finanziamento della retribuzione accessoria non inferiore alla quota media pro-capite risultante dalle risorse di cui all'art. 5, comma 1, del CCNL stipulato il 5/4/2001 relativo al biennio economico
2000-2001 del personale dirigente dell'Area 1.
2. In relazione ai tassi di inflazione programmati, ai dirigenti di prima fascia sono corrisposti, sulla retribuzione di posizione in godimento, i seguenti incrementi mensili pro-capite:
a) dal 1.7.2000 euro 85,73;
b) dal 1.1.2001 euro 144,61.

3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilita' e di capacita' gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, il CONI, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449/98. valuta anche l'entita' delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attivita' e adegua le disponibilita' del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
 
Art. 6
Tredicesima mensilita'

1. Ai dirigenti viene corrisposta, nel mese di dicembre, una tredicesima mensilita', costituita dalle voci della retribuzione di cui all'art. 29, comma 2 lettere a) e c), del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 stipulato in data 13 marzo 2003, spettanti nel mese di dicembre. Per i dirigenti di seconda fascia, la nozione di stipendio tabellare di cui al citato art. 29, comma 2, lett. a) ricomprende anche la distinta voce della indennita' integrativa speciale, con riferimento al periodo antecedente il conglobamento operato ai sensi dell'art. 2.
2. La tredicesima mensilita' e' corrisposta per intero ai dirigenti in servizio continuativo dal 1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno. Nell'ambito di tale periodo, nei casi di assunzione, cessazione dal servizio o sospensione parziale o totale della retribuzione, che siano intervenuti in corso di periodo, la tredicesima e' dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.
3. La tredicesima non spetta per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico; non e' dovuta inoltre al personale cessato dal servizio ai sensi dell'art. 29. comma 2 del CCNL 22/5/1997.
4. Per i periodi di assenza per malattia o altra condizione che comporti la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilita' relativo a tali periodi e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.
 
Art. 7 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare per i dirigenti medici

1. Dal 1 luglio 2000 al 30 giugno 2001, l'incremento mensile lordo degli stipendi tabellari previsti per il ruolo e livello unico dei dirigenti medici dall'art. 47 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, stipulato in data 13 marzo 2003, e' di euro 25,82.
2. Dal 1 luglio 2001 ai dirigenti medici del comma 1 e' corrisposto l'incremento mensile lordo di euro 49,58, che riassorbe il precedente.
3. Lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilita', dei dirigenti di cui al comma 1 e' cosi' stabilito:
dal 1 luglio 2000 dal 1 luglio 2001
euro 19.745,18 euro 20.030,26
 
Art. 8
Equiparazione

1. La retribuzione di posizione minima per i dirigenti medici di ex I livello dirigenziale di cui all'art. 55, comma 3 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 stipulato in data 13 marzo 2003 e' rideterminata in euro 1.032,91 per la parte fissa e in euro 5.588,06 per la parte variabile minimo garantito.
2. Per i dirigenti di ex I livello che alla data del 1 febbraio 2001 non avessero ancora compiuto cinque anni di servizio, l'equiparazione ai dirigenti del comma 1 opera al compimento del quinto anno di attivita', previa verifica positiva da parte del Collegio Tecnico di cui all'art. 54, comma 6 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 stipulato in data 13 marzo 2003. In caso di verifica negativa, fatti salvi gli effetti della valutazione ai fini del conferimento degli incarichi, l'adeguamento avra' luogo al superamento di quella successiva definita dall'Ente. Ferma rimanendo la componente di palle fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale, la parte variabile spettante agli stessi dal 1 febbraio 2001 e' rideterminata in euro 2.234,71.
3. All'eventuale adeguamento della retribuzione di posizione ai valori di cui ai commi 1 e 2 si provvede con le risorse del fondo dell'art. 11.
4. La retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo fa parte del trattamento fondamentale di cui all'art. 46, comma 1, Lett. A) del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 stipulato in data 13 marzo 2003.
 
Art. 9
Indennita' di esclusivita' del rapporto di lavoro

1. In applicazione di quanto previsto dalla clausola di rinvio contenuta nell'art. 50, comma 2 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 stipulato in data 13 marzo 2003 e con le decorrenze e le condizioni ivi previste, la presente clausola stabilisce le misure dell'indennita' per l'esclusivita' del rapporto dei dirigenti medici.
2. L'indennita' di esclusivita', fissa e ricorrente, e' corrisposta per tredici mensilita'. Essa costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali.
3. L'indennita' di esclusivita' del rapporto di lavoro, che non determina forme di automatismo, e' fissata nelle seguenti misure annue lorde: a) dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa:
euro 16.523,52; b) dirigente medico con incarichi art. 54 lett. b) o c) del CCNL
relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico
1998-1999 stipulato in data 13 marzo 2003 ed esperienza
professionale nel CONI superiore a quindici anni: euro 12.394,97; c) dirigente medico con incarichi art. 54, lett. b) o c) del CCNL
relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico
1998-1999 stipulato in data 13 marzo 2003 ed esperienza
professionale nel CONI tra cinque e quindici anni: euro 9.094,81; d) dirigente medico con esperienza professionale nel CONI sino a
cinque anni: euro 2.253,30. 4. L'esperienza professionale di cui al comma 3 e' quella maturata al
31 dicembre 1999.

5. Il passaggio alla fascia superiore dell'indennita', per i dirigenti medici cui non e' conferito l'incarico di direzione di struttura complessa, e' condizionato all'esito positivo della verifica triennale effettuata dal Collegio tecnico di cui all'art. 54, comma 6 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 stipulato in data 13 marzo 2003. In caso di mancato superamento essa sara' attribuita alla successiva verifica definita dall'Ente, se positiva. Il mancato rinnovo dell'incarico di direzione di struttura complessa determina l'attribuzione dell'indennita' di esclusivita' della fascia immediatamente inferiore.
6. In caso di non coincidenza dei tempi tra la verifica e la maturazione dell'esperienza professionale, la verifica e' anticipata dal CONI al trimestre immediatamente successivo al conseguimento del requisito ed e' effettuata, con le modalita' previste dall'art. 54, comma 6 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 stipulato in data 13 marzo 2003. L'indennita' - se la verifica e' positiva - decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dell'esperienza richiesta.
7. L'indennita' e' finanziata, nell'ambito della capacita' di bilancio del CONI, con risorse stanziate dal CONI stesso e con l'utilizzo delle eventuali risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 59, comma 2 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 stipulato in data 13 marzo 2003.
8. Ai dirigenti medici che revochino l'opzione per il rapporto non esclusivo successivamente al termine di cui all'art. 50, comma 4 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 stipulato in data 13 marzo 2003, l'indennita' di esclusivita' viene attribuita con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo alla revoca. Ai fini dell'applicazione delle misure di cui al comma 3, si tiene conto dell'esperienza professionale maturata a tale data. Al personale di nuova assunzione, ad eccezione dei dirigenti medici assunti con incarico di direzione di struttura complessa, compete la misura iniziale dell'indennita'. A coloro che hanno optato per il rapporto esclusivo ai sensi dell'art, 50, comma 4, del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 stipulato in data 13 marzo 2003 l'indennita' decorre dalla scadenza del termine fissato per l'opzione.
 
Art. 10
Effetti dei benefici economici

1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso per lavoro straordinario sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine servizio, sull'indennita' alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa e variabile in godimento nonche' all'indennita' di specificita' medica ed, infine, all'indennita' dell'art. 9 del presente contratto.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 nonche' gli incrementi di cui all'art. 7 del presente contratto hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti medici comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente comma. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione minima contrattuale - parte fissa e variabile - indicata all'art. 55, comma 3 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 stipulato in data 13 marzo 2003 e, per le modifiche alla stessa apportate dall'art. 8 del presente contratto, tenuto conto delle relative cadenze temporali.
 
Art. 11 Fondo per: indennita' di specificita' medica, retribuzione di posizione, indennita' per i dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa, retribuzione di risultato

1. Il fondo di cui all'art. 56 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 stipulato in data 13 marzo 2003 e' incrementato nelle misure ed alle decorrenze di seguito indicate: a) a decorrere dal 1 luglio 2000 di una quota, pari allo 0,6% del
monte salari annuo della dirigenza medica, calcolato con
riferimento al 31 dicembre 1999; b) a decorrere dal 1 luglio 2001, di una quota pari allo 05% del
monte salari di cui alla lett. a).
 
Art. 12
Tredicesima mensilita' dirigenti medici

1. Ai dirigenti medici viene corrisposta, nel mese di dicembre, una tredicesima mensilita', costituita dalle voci della retribuzione di cui all'art. 46, comma 1 lettere Aa), Ab), Ac), Af) del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 stipulato in data 13 marzo 2003, spettanti nel mese di dicembre.
2. La tredicesima mensilita' e' corrisposta per intero ai dirigenti in servizio continuativo dal 1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno. Nell'ambito di tale periodo, nei casi di assunzione, cessazione dal servizio o sospensione parziale o totale della retribuzione, che siano intervenuti in corso di periodo, la tredicesima e' dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.
3. La tredicesima non spetta per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico; non e' dovuta inoltre al personale cessato dal servizio ai sensi dell'art. 29, comma 2 del CCNL 22/5/1997.
4. Per i periodi di assenza per malattia o altra condizione che comporti la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilita' relativo a tali periodi e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.



NOTA A VERBALE

FP-CGIL e CISL-FPS non sottoscrivono il CCNL relativo al 2^ biennio economico 2000-2001, del personale dirigenziale del CONI, poiche' la proposta formulata dall'ARAN contiene, nella sezione dei medici, istituti proponibili soltanto per i dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale, per altro gia' conte stati in occasione della stipula del CCNL 1998-2001.
FP-CGIL e CISL-FPS ribadiscono la loro contrarieta' all'inserimento dei medici nello stesso Contratto del personale dirigenziale dell'Ente, in palese contrasto anche con la relazione 2001 della Corte dei Conti-Sezione Controllo Enti - sulla gestione del CONI nella quale viene confermata la distinzione e la separazione rispetto agli organici del Ruolo Unico della dirigenza.

FP-CGIL (Firmato)

CISL-FPS (Firmato)



 
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