Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2003 (vai al sommario)
LEGGE 30 maggio 2003, n. 122
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 maggio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Tremaglia, Ministro per gli
italiani nel Mondo

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3843):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro degli affari esteri
(Frattini) e dal Ministro senza portafoglio per gli
italiani nel Mondo (Tremaglia) il 1° aprile 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 1° aprile 2003 con pareri del Comitato per
la legislazione e delle commissioni I e V.
Esaminato dalla III commissione il 9 e 16 aprile 2003.
Esaminato in aula il 5 maggio 2003 e approvato l'8
maggio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2242):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, l'8 maggio 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª e 11ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 13 maggio 2003.
Esaminato dalla 3ª commissione il 13 e 15 maggio 2003.
Esaminato in aula il 15 e 19 maggio 2003 e approvato il
27 maggio 2003.



Avvertenza:

Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 76 del 1° aprile 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge
di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e'
pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.
21.



 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31
MARZO 2003, N. 52.

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - 1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari
possono proseguire, nei limite massimo complessivo di 384 unita' e
nei limiti di spesa di cui al comma 3, i rapporti di lavoro
avviati con il personale con contratto temporaneo di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2002, n. 35, e
di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n.
104.
2. Il proseguimento dei rapporti contrattuali di cui al comma 1
e' autorizzato caso per caso dall'amministrazione centrale, in
base alle esigenze operative delle singole sedi, per un periodo
massimo di dodici mesi a partire dalla scadenza dei diversi
singoli contratti. Tali autorizzazioni sono accordate in deroga ai
limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni. I relativi rapporti di impiego sono
regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 1967.
3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 3.178.552 euro per l'anno 2003 e di 17.500.304 euro per l'anno
2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 1-ter. - 1. Per le finalita' di cui alla legge 8 maggio
1985, n. 205, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, il Ministero
degli affari esteri e le rappresentanze diplomatiche e consolari
sono autorizzati ad effettuare, in caso di necessita' e urgenza,
lavori e acquisti di beni e servizi in economia, nei limiti
dell'assegnazione dei pertinenti capitoli di bilancio e in deroga
alle limitazioni di spesa di cui all'articolo 24, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289».
 
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