Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 30 maggio 2003, n. 122 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 maggio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremaglia, Ministro per gli italiani nel Mondo
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3843):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e dal Ministro senza portafoglio per gli italiani nel Mondo (Tremaglia) il 1° aprile 2003. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° aprile 2003 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I e V. Esaminato dalla III commissione il 9 e 16 aprile 2003. Esaminato in aula il 5 maggio 2003 e approvato l'8 maggio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2242):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 maggio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 13 maggio 2003. Esaminato dalla 3ª commissione il 13 e 15 maggio 2003. Esaminato in aula il 15 e 19 maggio 2003 e approvato il 27 maggio 2003.
Avvertenza:
Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 1° aprile 2003. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 21.
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| Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2003, N. 52.
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti: «Art. 1-bis. - 1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari possono proseguire, nei limite massimo complessivo di 384 unita' e nei limiti di spesa di cui al comma 3, i rapporti di lavoro avviati con il personale con contratto temporaneo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2002, n. 35, e di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104. 2. Il proseguimento dei rapporti contrattuali di cui al comma 1 e' autorizzato caso per caso dall'amministrazione centrale, in base alle esigenze operative delle singole sedi, per un periodo massimo di dodici mesi a partire dalla scadenza dei diversi singoli contratti. Tali autorizzazioni sono accordate in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. I relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. 3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 3.178.552 euro per l'anno 2003 e di 17.500.304 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 1-ter. - 1. Per le finalita' di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, il Ministero degli affari esteri e le rappresentanze diplomatiche e consolari sono autorizzati ad effettuare, in caso di necessita' e urgenza, lavori e acquisti di beni e servizi in economia, nei limiti dell'assegnazione dei pertinenti capitoli di bilancio e in deroga alle limitazioni di spesa di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289». |
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