Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2003 (vai al sommario)
LEGGE 30 maggio 2003, n. 121
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualita' delle acque di balneazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualita' delle acque di balneazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 maggio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2155):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro della salute (Sirchia) il
1° aprile 2003.
Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente,
beni ambientali), in sede referente, il 1° aprile 2003 con
pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 12ª, Giunta per gli
affari delle Comunita' europee; Commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 3, 8 aprile 2003.
Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il
3, 9 aprile 2003.
Esaminato in aula il 10 aprile 2003 ed approvato il
15 aprile 2003.

Camera dei deputati (atto n. 3904):

Assegnato alle commissioni riunite VIII (Ambiente,
territorio e lavori pubblici), XII (Affari sociali) in sede
referente, il 28 aprile 2003 con pareri del Comitato per la
legislazione; I, V, XIV, Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite VIII e XII, in sede
referente, il 6, 7 maggio 2003.
Esaminato in aula ed approvato con modificazioni
l'8 maggio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2155-B):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente,
beni ambientali), in sede referente, il 9 maggio 2003 con
pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 12ª e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il
14 maggio 2003.
Esaminato in aula il 15, 19 maggio 2003 ed approvato il
27 maggio 2003.



Avvertenza:

Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
76 del 1° aprile 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 20.



 
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
31 MARZO 2003, n. 51
All'articolo 1:
al comma 1, lettera b), capoverso, le parole: «dell'autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «della regione», le parole: «nel mese precedente» sono sostituite dalle seguenti «iniziando dal mese precedente» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla balneazione devono essere effettuati campionamenti e analisi ogni dieci giorni per tutto il periodo di massimo affollamento, procedendo immediatamente alla revoca del provvedimento di idoneita' alla balneazione qualora siano rilevati almeno due campioni con esito non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella (allegato 1)».
 
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