Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 1 aprile 2003
Modificazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2001, n. 317/01, recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica. (Deliberazione n. 27/03).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1° aprile 2003,
Premesso che:
l'art. 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), prevede che l'Autorita' fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di trasmissione e di dispacciamento;
Visti:
la legge n. 481/1995;
il decreto legislativo n. 79/1999;
Viste:
la deliberazione 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001, recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito: deliberazione n. 95/01);
la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 recante testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 13 febbraio 2002, recante adozione di condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e direttiva per il recesso dai contratti di fornitura ai clienti del mercato vincolato (di seguito: deliberazione n. 317/01);
la deliberazione 7 marzo 2002, n. 36/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2002, recante modificazione e integrazione della deliberazione dell'Autorita' n. 317/01 recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio dispacciamento dell'energia elettrica (di seguito: deliberazione n. 36/02);
la deliberazione 30 aprile 2002, n. 81/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 111 del 14 maggio 2002, recante adozione di condizioni transitorie per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento dell'energia elettrica (di seguito: deliberazione n. 81/02);
la deliberazione dell'Autorita' 21 novembre 2002, n. 194/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2002 (di seguito: deliberazione n. 194/02);
la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2002, n. 227/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 227/02);
la comunicazione dell'Autorita' del 19 dicembre 2002 sulla regolazione economica dei rapporti di bilanciamento e scambio per l'anno 2002 ai sensi della deliberazione 7 marzo 2002, n. 36/02 (di seguito: la comunicazione dell'Autorita);
il documento per la consultazione pubblicato in data 12 febbraio 2003 concernente modificazione delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e spunti tematici in materia di approvvigionamento delle risorse per il medesimo servizio (di seguito: il documento per la consultazione);
Considerato che i soggetti interessati diversi dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) formulando osservazioni alle proposte di cui al documento per la consultazione, hanno espresso:
con riferimento alla revisione della disciplina per la contrattualizzazione dei rapporti di bilanciamento e scambio dell'energia elettrica:
a) consenso riguardo la subordinazione della stipula del contratto di trasporto all'avvenuta stipula dei contratti di bilanciamento e di scambio;
b) posizioni differenti in merito all'obbligo di concludere, da parte di un medesimo cliente grossista nella posizione di mandatario di un cliente finale, sia il contratto di trasporto che i contratti di bilanciamento e di scambio in quanto tale previsione determinerebbe la necessita' di riformulare i rapporti contrattuali gia' in essere;
c) riserve riguardo la proposta di raggruppare in un solo rapporto contrattuale tutti i punti di prelievo nella disponibilita' di un soggetto giuridico per ambito di competenza territoriale di una impresa di distribuzione in quanto cio', comporterebbe, potenzialmente, una pluralita' di rapporti contrattuali;
con riferimento alla regolazione economica dei rapporti di bilanciamento:
a) consenso a favore della previsione di trattamento su base oraria, ai fini della regolazione economica del bilanciamento, dei programmi di immissione e di prelievo dell'energia elettrica per i punti di immissione e di prelievo dotati di misuratore orario, ferma restando l'esigenza di porre in essere, da parte del Gestore della rete, tutte le misure necessarie perche' tale previsione possa trovare effettiva applicazione; ricordando, altresi', che la mancata applicazione di detta previsione, dati i valori attuali dei corrispettivi per fascia oraria (bf) da corrispondere per il servizio di bilanciamento, comporterebbe gravissimi danni economici per i soggetti con elevati prelievi di energia elettrica e caratteristiche di prelievo con elevato grado di prevedibilita' e programmabilita';
b) consenso riguardo all'introduzione di una gestione aggregata, ai fini del bilanciamento, dei programmi di prelievo da parte dei soggetti attivi nel ruolo di grossista di energia elettrica; un avviso negativo, da parte del Gestore della rete, che non ritiene utile l'introduzione del predetto meccanismo in quanto non rispondente alle proprie esigenze ai fini del dispacciamento e potendo potenzialmente comportare una complicazione nella gestione dei contratti di bilanciamento;
c) indicazioni per una potenza pari a 10 MVA come soglia per l'individuazione delle unita' di produzione a cui non applicare il trattamento su base oraria dei programmi di immissione;
d) consenso a favore della proposta indicata nel documento per la consultazione di un meccanismo di attestazione e di successiva verifica per la regolazione delle partite economiche afferenti il servizio di bilanciamento osservando, inoltre, la necessita' di eliminare le eventuali penali derivanti dalla mancata attestazione in presenza di imperfezioni nell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 3, del Testo integrato e di prolungare i tempi previsti per le predette attestazioni;
con riferimento alla regolazione economica dei rapporti di scambio dell'energia elettrica:
a) avversione nei confronti dell'applicazione della componente VE ai saldi negativi dei contratti di scambio in quanto cio' comporta una variazione del prezzo di riferimento per le cessioni dei saldi tra gli operatori non prevedibile all'atto della formulazione delle politiche di approvvigionamento (conclusione dei contratti di approvvigionamento di energia elettrica all'estero e formulazione delle offerte di acquisto nelle procedure concorsuali per la cessione dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) e delle politiche di vendita ai clienti finali ed esprimendo, al contrario, un generale consenso riguardo il fatto che la componente VE debba essere corrisposta in ragione del saldo complessivo, qualora negativo, del mercato libero attraverso un corrispettivo medio da parte dei titolari dei contratti per lo scambio dell'energia elettrica che abbiano contribuito alla formazione del predetto saldo negativo;
b) consenso a favore della proposta indicata nel documento per la consultazione di un meccanismo di attestazione e di successiva verifica per la regolazione delle partite economiche afferenti il servizio di scambio dell'energia elettrica;
c) consenso, limitato ad una parte di soggetti, a favore del mantenimento, per l'anno 2003, del meccanismo di riporto dei saldi dei contratti di scambio ai trimestri successivi;
Considerato che con lettera in data 20 febbraio 2003, prot. GRTN/P2003002649 (prot. Autorita' n. 7554 del 21 febbraio 2003), il Gestore della rete, nell'esprimere alcune osservazioni sul documento per la consultazione, ha segnalato la necessita' di introdurre, a valere per l'anno 2003, modifiche alle condizioni transitorie 2002, ferma restando la titolarita' dei contratti di bilanciamento e di scambio in capo al medesimo Gestore della rete, segnatamente ha chiesto o proposto:
la subordinazione della conclusione del contratto del servizio di trasporto dell'energia elettrica all'avvenuta conclusione di contratti di bilanciamento e di scambio;
l'assicurazione che tutti i dati necessari al Gestore della rete per la definizione dei contratti di bilanciamento e di scambio siano trasmessi al Gestore della rete medesimo secondo il contenuto, il formato, le modalita' e i tempi stabiliti dallo stesso;
la negazione dell'accesso alla rete all'utente dei servizi di bilanciamento o dello scambio dell'energia elettrica in caso di risoluzione o di cessazione dei relativi contratti stabilendo anche l'obbligo del distributore di disconnettere dalla rete il soggetto inadempiente;
la previsione di stipula di un unico contratto per il bilanciamento per tutti i punti di prelievo o di immissione nella disponibilita' di un soggetto e appartenenti al medesimo ambito di competenza e la previsione di un unico contratto per lo scambio dell'energia elettrica per i medesimi punti di prelievo inclusi nel predetto contratto per il bilanciamento;
la previsione dell'inclusione in uno o piu' contratti per lo scambio dell'energia elettrica dei punti di immissione;
l'unicita' dell'eventuale soggetto mandatario nella conclusione dei contratti per il trasporto per il bilanciamento e per lo scambio dell'energia elettrica;
l'eliminazione della possibilita', riconosciuta agli utenti del servizio di scambio dell'energia elettrica, di riportare a periodi successivi i saldi economici non compensati al termine di ciascun bimestre;
la regolazione delle partite economiche, da parte dei soggetti titolari di contratti per lo scambio dell'energia elettrica, nella sola ipotesi di saldi negativi, direttamente con il soggetto di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999.
Considerato che il Gestore della rete, con lettera in data 28 marzo 2003, protocollo n. GRTN/P2003004373 (prot. Autorita' n. 11711 del 28 marzo 2003), in risposta alla richiesta effettuata dall'Autorita' con nota in data 27 febbraio 2003, protocollo n. PB/M03/558/cp-mp, ha informato la medesima Autorita' che il sistema di acquisizione dei programmi orari relativi ai punti di immissione e di prelievo necessari al fine della regolazione economica del servizio di bilanciamento dell'energia elettrica secondo le condizioni transitorie 2002 sara' operativo a partire dai primi giorni del mese di aprile 2003;
Considerato che:
con la deliberazione n. 317/01, come successivamente modificata ed integrata dalle deliberazioni n. 36/02 e n. 81/02, l'Autorita' ha adottato, nelle more dell'avvio del sistema delle offerte e del dispacciamento di merito economico dell'energia elettrica disciplinato dalla deliberazione n. 95/01, condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, articolato nei servizi di bilanciamento e di scambio dell'energia elettrica (di seguito: condizioni transitorie 2002);
nel regime transitorio, il diritto di accesso alle reti con obbligo di connessione di terzi da parte di clienti del mercato libero e' condizionato dalla preventiva conclusione dei contratti che regolano l'erogazione:
a) del servizio di trasporto secondo le disposizioni di cui al testo integrato;
b) dei servizi di bilanciamento e di scambio dell'energia elettrica secondo le disposizioni di cui alle condizioni transitorie 2002;
il mancato avvio del sistema delle offerte e del dispacciamento di merito economico comporta la necessita' di estendere l'applicazione delle condizioni transitorie 2002 anche nell'anno 2003;
a partire dal mese di ottobre 2002, sono state segnalate all'Autorita' violazioni e difficolta' applicative delle condizioni transitorie 2002 consistenti, in particolare:
a) nell'inadempimento diffuso all'obbligo di concludere i contratti di bilanciamento e di scambio dell'energia elettrica e nelle conseguenti sofferenze e ritardi nella regolazione delle connesse partite economiche;
b) nell'inadempimento all'obbligo di invio al Gestore della rete delle informazioni previste nei contratti di bilanciamento e di scambio dell'energia elettrica e nelle conseguenti difficolta' di contabilizzazione e di regolazione delle connesse partite economiche;
c) in distorsioni nell'uso del servizio di scambio di energia elettrica originate dall'avvalimento del medesimo come fonte alternativa di approvvigionamento per le forniture ai clienti del mercato libero;
a fronte delle predette violazioni e difficolta' applicative, si rendono necessari interventi di rafforzamento delle disposizioni della disciplina riguardanti l'erogazione del servizio di dispacciamento di cui ai titoli 1, 2 e 3 della deliberazione n. 36/02, cosi' come prospettato dall'Autorita' nel documento per la consultazione;
d'intesa con gli uffici del Ministero delle attivita' produttive, sono stati avviati approfondimenti riguardanti gli aspetti tecnici, economici e normativi afferenti l'istituzione di un regime transitorio finalizzato all'avvio del sistema di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica di cui all'art. 5 del decreto legislativo 18 marzo 1999, n. 79, e che tali aspetti potrebbero implicare la revisione della vigente disciplina di dispacciamento dell'energia elettrica e, in particolare, di approvvigionamento delle risorse necessarie al dispacciamento dell'energia elettrica;
Considerato che il documento per la consultazione reca proposte di revisione delle disposizioni di cui al titolo 4 della deliberazione n. 36/02 in materia di procedure per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica la cui adozione viene differita a successive determinazioni dell'Autorita', al fine di consentire la conclusione del processo di valutazione attualmente in corso presso la medesima Autorita';
Ritenuto che sia opportuno prevedere che:
al fine di rafforzare le condizioni transitorie 2002 ed evitare il ripetersi di violazioni e difficolta' applicative:
a) la conclusione del contratto di trasporto dell'energia elettrica sia subordinata alla conclusione dei contratti di bilanciamento e di scambio, nonche' alla presentazione, da parte del soggetto che richiede i predetti servizi, di idonea documentazione, in forma di autocertificazione, che attesti la fornitura dell'energia elettrica alla quale si riferisce il contratto di trasporto;
b) i contratti di accesso alla rete abbiano un unico intestatario, e sia quindi reso obbligatorio, per il cliente grossista mandatario di un cliente finale per la conclusione dei contratti di bilanciamento e di scambio dell'energia elettrica, di concludere anche il contratto di trasporto;
c) tutti i punti di prelievo nella disponibilita' di un soggetto giuridico per ambito di competenza di una impresa di distribuzione siano raggruppati in un solo rapporto contrattuale;
il trattamento dei programmi di prelievo dell'energia elettrica per i punti di prelievo dotati di misuratore orario nella disponibilita' di clienti finali idonei alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sia effettuato su base oraria, differendo all'anno 2004 l'applicazione del trattamento su base oraria dei punti di prelievo dotati di misuratore orario nella disponibilita' di clienti finali che acquisiscano la qualifica di cliente idoneo nel corso dell'anno 2003;
il trattamento dei programmi di immissione dell'energia elettrica per i punti di immissione dell'energia elettrica dotati di misuratore orario sia effettuato su base oraria, accogliendo la proposta formulata dalla maggioranza dei soggetti interessati al procedimento di consultazione di assumere una potenza pari a 10 MVA come soglia per l'individuazione delle unita' di produzione a cui non applicare il trattamento su base oraria dei programmi di immissione dell'energia elettrica;
il corrispettivo dei servizi di bilanciamento e di scambio dell'energia elettrica sia versato a titolo di acconto, e salvo conguaglio in esito alle verifiche effettuate dal Gestore della rete, fermi restando i compiti attribuiti al soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure elettriche ai sensi del testo integrato, sulla base di:
a) attestazioni mensili, da parte degli utenti del bilanciamento, sotto la propria responsabilita' e secondo le modalita' definite dal Gestore della rete, delle quantita' di energia elettrica rilevanti ai fini del bilanciamento;
b) attestazioni trimestrali, da parte degli utenti dello scambio, sotto la propria responsabilita' e secondo le modalita' definite dal Gestore della rete, dei saldi preliminari relativi al singolo contratto di scambio;
con riferimento alla regolazione economica dello scambio dell'energia elettrica:
a) il periodo relativamente al quale vengono effettuate le quantificazioni delle partite di energia elettrica da imputare al singolo contratto di scambio dell'energia elettrica e la liquidazione delle partite economiche corrispondenti sia esteso al trimestre in aderenza a quanto stabilito dalla deliberazione n. 194/02;
b) i saldi preliminari relativi a ciascun trimestre e a ciascun contratto di scambio possano essere liberamente negoziati tra gli utenti del servizio di scambio dell'energia elettrica e portati in compensazione rispetto agli obblighi verso il Gestore della rete al fine di diminuire l'esposizione complessiva di detti saldi prima della regolazione economica in acconto effettuata dal medesimo Gestore della rete;
c) anche per l'anno 2003 sia confermato il meccanismo dei riporti a trimestri successivi dei saldi preliminari adottando un coefficiente di riporto pari al 3% in riduzione del corrispondente valore economico di detti saldi in coerenza con il coefficiente pari al 2% per i riporti bimestrali nell'anno 2002 in ragione del passaggio del periodo di regolazione dei saldi dal bimestre al trimestre;
d) il Gestore della rete regoli a conguaglio le partite economiche sottostanti alla regolazione in acconto in seguito alle verifiche effettuate dal medesimo Gestore entro dodici mesi dalla predetta regolazione in acconto;
e) nel caso di differenze negative tra saldi preliminari e saldi definitivi come determinati dal Gestore della rete in esito alle verifiche di cui alla precedente lettera d) la prevista regolazione economica a conguaglio tenga conto dei relativi oneri finanziari sopportati dal Gestore della rete;
f) nella regolazione delle predette partite economiche la componente VE venga corrisposta in ragione del saldo complessivo, qualora negativo, del mercato libero attraverso un corrispettivo medio da parte dei titolari dei contratti per lo scambio dell'energia elettrica che abbiano contribuito alla formazione del predetto saldo negativo;
vengano confermate le disposizioni di cui al titolo 4 delle condizioni transitorie 2002 modificando le medesime unicamente in ordine ad esigenze di coordinamento testuale con le modifiche apportate ai predetti titoli 1, 2 e 3 e differendo a successivo provvedimento dell'Autorita' la modificazione delle condizioni di approvvigionamento, vale a dire di selezione e di remunerazione, delle risorse necessarie al dispacciamento:
a) al fine di meglio valutare le mutate situazioni dei soggetti attivi nella produzione dell'energia elettrica anche in relazione al completamento del processo di dismissione delle societa' di produzione della societa' Enel S.p.a. come richiamato nel documento per la consultazione; e
b) in vista di una successiva revisione anche in ragione degli elementi che potrebbero emergere in seguito agli approfondimenti degli aspetti tecnici ed economici effettuati d'intesa tra l'Autorita' e il Ministro delle attivita' produttive;
siano modificati i titoli 1, 2 e 3 delle condizioni transitorie 2002 secondo quanto indicato nei precedenti alinea;

Delibera:

Di approvare le modificazioni alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 13 febbraio 2002, recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica come definite nell'allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).
Di abrogare la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 7 marzo 2002, n. 36/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2002.
Di abrogare l'art. 3, commi 3.2 e 3.3, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 aprile 2002, n. 81/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 111 del 14 maggio 2002.
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www. autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dal 1° aprile 2003.
Di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle attivita' produttive, alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.
Milano, 1° aprile 2003
Il presidente: Ranci
 
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