Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 19 maggio 2003, n. 27
Art. 14, comma 2, della legge n. 30 del 28 febbraio 1997 come modificato dall'art. 147 della legge n. 388/2000.

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale

Alle Amministrazioni centrali dello
Stato ed alle aziende ed
amministrazioni autonome dello
Stato

Agli uffici centrali di bilancio
presso le amministrazioni
centrali ed uffici centrali di
ragioneria presso le
amministrazioni autonome dello
Stato

Alle Ragionerie provinciali dello
Stato

e, per conoscenza:

Al Consiglio di Stato -
Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato
generale

All'Amministrazione centrale della
Banca d'Italia - Servizio
rapporti con il Tesoro

Pervengono allo scrivente, direttamente dagli uffici centrali e periferici delle amministrazioni di Stato e dalle Agenzie fiscale - quest'ultime nella loro qualita' di funzionari delegati - richieste di assegnazione fondi per la sistemazione contabile dei pagamenti effettuati in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 30/1997.
Al riguardo - premesso che la particolare procedura di che trattasi e' utilizzabile quale «estrema ratio» nella comprovata impossibilita' di seguire, per carenza di disponibilita' finanziarie la procedura ordinaria - si deve sottolineare che dettagliate istruzioni sulla materia sono state a suo tempo impartite con circolare dello scrivente n. 74, in data 15 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1997, pag. 40.
Cio' premesso si ribadisce che dette richieste dovranno essere indirizzate alla propria amministrazione centrale di appartenenza che, sulla scorta dei dati ricevuti, inoltrera' la richiesta di assegnazione fondi, distinta per singolo capitolo di spesa, all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Ufficio XII, per il tramite del coesistente ufficio centrale di bilancio.
Analoghe operazioni di quantificazione, per capitoli di spesa, saranno effettuate, in base alle comunicazioni ricevute dai propri uffici periferici, dagli uffici centrali delle agenzie fiscali che provvederanno ad interessare il Dipartimento per le politiche fiscali.
Quest'ultimo, a sua volta, per il tramite del coesistente Ufficio centrale di bilancio, inoltrera' richiesta di assegnazione fondi - a carico del fondo previsto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma del medesimo articolo - ai fini della sistemazione contabile delle partite in c/ sospeso.
Si sottolinea ancora una volta la rilevanza dei cennati adempimenti anche ad evitare la costituzione di una massa critica di partite in c/ sospeso che dovrebbero essere definite, entro termini ragionevoli, mediante imputazione ai pertinenti capitoli di bilancio.
Roma, 19 maggio 2003

Il Ragioniere generale dello Stato
Grilli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone