Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 2003
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. (Ordinanza n. 3287).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEl MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Vista la legge 9 ottobre 2002, n. 222;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, la stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attivita' di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio del Ministri del 6 settembre 2002, n. 3242, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2002;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2002, n. 3244, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2002;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003, n. 3262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2003;
Ravvisata la necessita' di adottare ulteriori misure urgenti necessarie a fronteggiare la grave situazione derivante dagli arrivi di clandestini sul territorio nazionale e di rendere sempre piu' efficaci le misure di espulsione, anche attraverso una piu' organica dislocazione territoriale dei centri di permanenza temporanea e di assistenza;
Vista la nota prot. n. 3/233/I/VARIE/92(69) del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, in data 7 marzo 2003;
Su proposta del Ministro dell'interno;
Acquisita l'intesa con le regioni Veneto, Marche e Liguria;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.
1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244/2002 citata in premessa, sono abrogate le lettere d), g) e h), ed e' aggiunto il seguente periodo:
«legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, art. 6, comma 5, articoli 7, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 25, comma 4, articoli 29, 30, comma 6 ed art. 32; decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articoli 46, 47, 48, 49, 71, 78, 79, 80, 81, 119, 129, 143, 144, 145, 146, 147 e 148; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16, 17; legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17; legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18; legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 10 e 20; alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ed agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto testo unico».
2. Il capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, per la realizzazione ed il completamento dei centri di permanenza temporanea ed assistenza e per l'istituzione dei centri di identificazione, adotta tutte le iniziative necessarie alla realizzazione delle opere ed all'approvazione dei relativi progetti anche avvalendosi di strutture tecniche statali, nonche' all'acquisizione delle aree necessarie e della disponibilita' degli immobil occorrenti.
3. Per lo svolgimento delle attivita' previste al comma 2, il capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione si avvale di una commissione tecnico-consultiva, istituita con proprio provvedimento ed integrata, di volta in volta, da un rappresentante della regione interessata, con il medesimo provvedimento viene determinato il compenso da corrispondere ai componenti della suddetta commissione.
4. L'approvazione dei progetti con le modalita' di cui ai commi precedenti sostituisce ad ogni effetto pareri, autorizzazioni, visti e nulla-osta, e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione delle opere, e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
 
Art. 2.
1. Per le attivita' negoziali da porre in essere ai fini dell'ammodernamento dei mezzi e delle tecnologie da utilizzare a scopi di prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina, nonche' per l'attuazione ed il coordinamento delle attivita' di polizia di frontiera di cui all'art. 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e' autorizzato ad agire in deroga all'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
 
Art. 3.
1. Per le finalita' di cui all'art. 1-sexies, comma 3, lettera b) del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modifiche e integrazioni, nonche' per l'attivazione e l'affidamento del servizio centrale di cui al successivo comma 4 del medesimo art. 1-sexies, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad adottare il decreto di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo in deroga all'art. 34, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
 
Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza si provvede a carico dei competenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno, cosi come integrati dalle risorse finanziarie previste per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 189 del 30 luglio 2002.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 maggio 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
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