Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2003 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 14 maggio 2003 |
Proroga del termine di cui all'art. 5, comma 5.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1° agosto 2002, n. 151/02. (Deliberazione n. 52/03). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14 maggio 2003, Premesso che: l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorita), con deliberazione 1° agosto 2002, n. 151/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 22 agosto 2002 (di seguito: deliberazione n. 151/02), ha fissato condizioni per il riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacita' di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture di rete; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrico; il decreto legislativo n. 79/1999; Vista la deliberazione n. 151/02; Considerato che: l'art. 5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione n. 151/02, stabilisce che il massimo periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle domande di realizzazione di interventi di sviluppo diretto e la data di pubblicazione del bando da parte della societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) deve essere superiore a novanta giorni ed inferiore a un termine massimo di centottanta giorni; il Gestore della rete, con lettera in data 14 maggio 2003, prot. AD/P2003000110 (prot. Autorita' n. 017213 del 15 maggio 2003), ha evidenziato che: a) la novita' e la complessita' della materia hanno indotto alcuni operatori a chiedere una proroga del termine, fissato dal medesimo Gestore della rete, per la presentazione delle manifestazioni di interesse; b) tale proroga puo' essere concessa qualora l'Autorita' ravvisi l'opportunita' di differire il termine massimo di cui all'art. 5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione n. 151/02; Ritenuto opportuno differire il termine massimo di cui all'art. 5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione n. 151/02, al fine di concedere al Gestore della rete e ai soggetti interessati un ulteriore periodo di venti giorni per il completamento delle procedure relative alla presentazione delle domande di realizzazione di interventi di sviluppo diretto;
Delibera:
Art. 1. 1.1. L'art. 5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1° agosto 2002, n. 151/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 22 agosto 2002, e' sostituito con il seguente: «Il periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle domande di realizzazione di interventi di sviluppo diretto e la data di pubblicazione del bando deve essere superiore a novanta giorni ed inferiore a duecento giorni.». 1.2. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data di pubblicazione. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle attivita' produttive e alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. Milano, 14 maggio 2003 Il presidente: Ranci |
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