Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 14 maggio 2003
Proroga del termine di cui all'art. 5, comma 5.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1° agosto 2002, n. 151/02. (Deliberazione n. 52/03).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 maggio 2003,
Premesso che:
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorita), con deliberazione 1° agosto 2002, n. 151/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 22 agosto 2002 (di seguito: deliberazione n. 151/02), ha fissato condizioni per il riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacita' di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture di rete;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrico;
il decreto legislativo n. 79/1999;
Vista la deliberazione n. 151/02;
Considerato che:
l'art. 5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione n. 151/02, stabilisce che il massimo periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle domande di realizzazione di interventi di sviluppo diretto e la data di pubblicazione del bando da parte della societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) deve essere superiore a novanta giorni ed inferiore a un termine massimo di centottanta giorni;
il Gestore della rete, con lettera in data 14 maggio 2003, prot. AD/P2003000110 (prot. Autorita' n. 017213 del 15 maggio 2003), ha evidenziato che:
a) la novita' e la complessita' della materia hanno indotto alcuni operatori a chiedere una proroga del termine, fissato dal medesimo Gestore della rete, per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
b) tale proroga puo' essere concessa qualora l'Autorita' ravvisi l'opportunita' di differire il termine massimo di cui all'art. 5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione n. 151/02;
Ritenuto opportuno differire il termine massimo di cui all'art. 5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione n. 151/02, al fine di concedere al Gestore della rete e ai soggetti interessati un ulteriore periodo di venti giorni per il completamento delle procedure relative alla presentazione delle domande di realizzazione di interventi di sviluppo diretto;

Delibera:

Art. 1.
1.1. L'art. 5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1° agosto 2002, n. 151/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 22 agosto 2002, e' sostituito con il seguente: «Il periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle domande di realizzazione di interventi di sviluppo diretto e la data di pubblicazione del bando deve essere superiore a novanta giorni ed inferiore a duecento giorni.».
1.2. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data di pubblicazione.
Di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle attivita' produttive e alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.
Milano, 14 maggio 2003
Il presidente: Ranci
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone