Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2003 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 marzo 2003, n. 52
Testo del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 1° aprile 2003), coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2003, n. 122 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2003.
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
23 novembre 2001, n. 411 (Proroghe e differimenti di
termini) convertito in legge, con modificazioni, dell'art.
1, legge 31 dicembre 2001, n. 463:
«Art. 1 (Comitato degli italiani all'estero). - 1. Le
elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani
all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza
prevista dall'art. 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205,
come modificato dall'art. 9 della legge 5 luglio 1990, n.
172. Tali elezioni avranno luogo il 30 giugno 2003.
2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero
restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi
Comitati.».
 
Art. 1-bis.
(( 1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari possono
proseguire, nel limite massimo complessivo di
trecentottantaquattro unita' e nei limiti di spesa di cui
al comma 3, i rapporti di lavoro avviati con il personale
con contratto temporaneo di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 marzo 2002, n. 35, di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n.
104.
2. Il proseguimento di rapporti contrattuali di cui al
comma 1 e' autorizzato caso per caso dall'amministrazione
centrale, in base alle esigenze operative delle singole
sedi, per un periodo massimo di dodici mesi a partire dalla
scadenza dei diversi singoli contratti. Tali autorizzazioni
sono accordate in deroga ai limiti del contingente di cui
all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. I relativi rapporti di impiego sono regolati
dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967.
3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata
la spesa di 3.178.552 euro per l'anno 2003 e di 17.500.304
euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. ))


Riferimenti normativi:

- Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 16 gennaio
2002, n. 3 (Disposizioni urgenti per il potenziamento degli
uffici diplomatici e consolari in Argentina), e convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge
8 marzo 2002, n. 35:
«Art. 1 (Assunzioni temporanee). - 1. Per le esigenze
di servizio straordinarie connesse con la situazione
politica ed economica in Argentina, la Rappresentanza
diplomatica di Buenos Aires e gli uffici consolari
dipendenti possono assumere, previa autorizzazione
dell'amministrazione centrale, personale con contratto
temporaneo di sei mesi, nel limite massimo complessivo di
trenta unita'. Qualora continuino a sussistere esigenze
straordinarie di servizio, il contratto puo' essere
rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi,
anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'art.
152, primo comma, ed a quello temporale di cui all'art.
153, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni.
2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si
applicano le procedure previste per il personale temporaneo
di cui all'art. 153 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 27 maggio
2002, n. 104 (Disposizioni per il completamento e
l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini
italiani residenti all'estero e modiche alla legge
27 ottobre 1988, n. 470):
«Art. 2 (Disposizioni concernenti l'assunzione di
impiegati temporanei). - 1. Per consentire l'espletamento
della rilevazione dei cittadini italiani all'estero di cui
all'art. 8, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470,
come sostituito dall'art. 1, comma 5, della presente legge,
e per gli altri urgenti adempimenti elettorali, le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, previa
autorizzazione dell'amministrazione centrale concessa in
base alle esigenze operative delle singole sedi, possono
assumere impiegati temporanei anche in deroga ai limiti del
contingente di cui all'art. 152, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni, nei limiti di spesa di cui al
comma 2 del presente articolo; i relativi rapporti di
impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
spesa di Euro 14.424.641,19 per l'anno 2002.».
- Si riporta il testo dell'art. 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
1.827 unita' per le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari ed a 450 unita' per gli istituti italiani
di cultura. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni
previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.».
 
Art. 1-ter.
(( 1. Per le finalita' di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, il Ministero degli affari esteri e le rappresentanze diplomatiche e consolari sono autorizzati ad effettuare, in caso di necessita' e urgenza, lavori e acquisti di beni e servizi in economia, nei limiti dell'assegnazione dei pertinenti capitoli di bilancio e in deroga alle limitazioni di spesa di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. ))

Riferimenti normativi:

- La legge 8 maggio 1985, n. 205, reca: «Istituzione
dei comitati dell'emigrazione italiana».
- La legge 27 dicembre 2001, n. 459, reca: «Norme per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 24 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2003):
«Art. 24 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Per ragioni
di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni
aggiudicatrici, quali individuate nell'art. 1 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358,
e successive modificazioni, e nell'art. 2 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni, per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle
pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi
disciplinati dalle predette disposizioni, espletano
procedure aperte o ristrette, con le modalita' previste
dalla normativa nazionale di recepimento della normativa
comunitaria, anche quando il valore del contratto e'
superiore a 50.000 euro. E' comunque fatto salvo, per
l'affidamento degli incarichi di progettazione, quanto
previsto dell'art. 17, commi 10, 11 e 12, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.».
 
Art. 2.
1. Per il completamento dell'informatizzazione e per l'aggiornamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero tramite il sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA), il Ministero dell'interno si avvale della infrastruttura informatica di base dell'indice nazionale delle anagrafi (INA), previsto dall'articolo 2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, allocato presso il centro nazionale per i servizi demografici, costituito con decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2002.
2. Il Ministro dell'interno, nel quadro delle direttive e degli indirizzi del Comitato dei Ministri per la Societa' dell'informazione, puo' avvalersi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle forme di finanziamento previste dalle lettere a), b) e c) del comma 4 dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini della produzione e dell'emissione della carta d'identita' elettronica.

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 2-quater del
decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392 (Disposizioni
urgenti in materia di enti locali), convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 febbraio
2001, n. 26:
«Art. 2-quater (Indice nazionale delle anagrafi e carta
d'identita' elettronica). - 1. (Omissis).
2. All'utilizzazione della quota del fondo di cui
all'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
destinata alla realizzazione del piano di informazione
delle amministrazioni locali regionali e centrali del
22 giugno 2000, come approvato dal Comitato dei Ministri
per la societa' dell'informazione, e prioritariamente alla
realizzazione del sistema di accesso ed interscambio
anagrafico e dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA),
nonche' alla sperimentazione della carta d'identita'
elettronica, si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri competenti,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, in deroga a quanto previsto
dal comma 2 del citato art. 103.
3. Gli oneri derivanti, per l'anno 2001,
dall'attuazione del comma 2 sono imputati, relativamente al
sistema di accesso ed interscambio anagrafico, all'INA ed
alla carta d'identita' elettronica e all'unita'
previsionale del Ministero dell'interno di base 3.2.1.4.,
concernente i progetti finalizzati, da istituire nello
stato di previsione del Ministero dell'interno, cui
affluiranno i relativi fondi secondo le procedure di cui al
comma 2.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 26 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale dello Stato - legge
finanziaria 2003):
«Art. 26 (Disposizioni in materia di innovazione
tecnologica). - 1.-3. (Omissis).
4. Al fine di accelerare la diffusione della carta di
identita' elettronica e della carta nazionale dei servizi,
le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un
programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per
l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle
finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i
necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche
cumulabili tra loro:
a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
b) contributi di privati interessati a forme di
promozione;
c) ricorso alla finanza di progetto;
d) operazioni di cartolarizzazione.
5.-6. (Omissis).».
 
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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