Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2003 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 marzo 2003, n. 52 |
Testo del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 1° aprile 2003), coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2003, n. 122 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2003. 2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 (Proroghe e differimenti di termini) convertito in legge, con modificazioni, dell'art. 1, legge 31 dicembre 2001, n. 463: «Art. 1 (Comitato degli italiani all'estero). - 1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'art. 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, come modificato dall'art. 9 della legge 5 luglio 1990, n. 172. Tali elezioni avranno luogo il 30 giugno 2003. 2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.». |
| Art. 1-bis. (( 1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari possono proseguire, nel limite massimo complessivo di trecentottantaquattro unita' e nei limiti di spesa di cui al comma 3, i rapporti di lavoro avviati con il personale con contratto temporaneo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2002, n. 35, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104. 2. Il proseguimento di rapporti contrattuali di cui al comma 1 e' autorizzato caso per caso dall'amministrazione centrale, in base alle esigenze operative delle singole sedi, per un periodo massimo di dodici mesi a partire dalla scadenza dei diversi singoli contratti. Tali autorizzazioni sono accordate in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. I relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. 3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 3.178.552 euro per l'anno 2003 e di 17.500.304 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina), e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 8 marzo 2002, n. 35: «Art. 1 (Assunzioni temporanee). - 1. Per le esigenze di servizio straordinarie connesse con la situazione politica ed economica in Argentina, la Rappresentanza diplomatica di Buenos Aires e gli uffici consolari dipendenti possono assumere, previa autorizzazione dell'amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo di sei mesi, nel limite massimo complessivo di trenta unita'. Qualora continuino a sussistere esigenze straordinarie di servizio, il contratto puo' essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'art. 152, primo comma, ed a quello temporale di cui all'art. 153, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. 2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'art. 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.». - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 27 maggio 2002, n. 104 (Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470): «Art. 2 (Disposizioni concernenti l'assunzione di impiegati temporanei). - 1. Per consentire l'espletamento della rilevazione dei cittadini italiani all'estero di cui all'art. 8, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come sostituito dall'art. 1, comma 5, della presente legge, e per gli altri urgenti adempimenti elettorali, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, previa autorizzazione dell'amministrazione centrale concessa in base alle esigenze operative delle singole sedi, possono assumere impiegati temporanei anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'art. 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nei limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo; i relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di Euro 14.424.641,19 per l'anno 2002.». - Si riporta il testo dell'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): «Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 1.827 unita' per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari ed a 450 unita' per gli istituti italiani di cultura. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero. Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto.». |
| Art. 1-ter. (( 1. Per le finalita' di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, il Ministero degli affari esteri e le rappresentanze diplomatiche e consolari sono autorizzati ad effettuare, in caso di necessita' e urgenza, lavori e acquisti di beni e servizi in economia, nei limiti dell'assegnazione dei pertinenti capitoli di bilancio e in deroga alle limitazioni di spesa di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. ))
Riferimenti normativi:
- La legge 8 maggio 1985, n. 205, reca: «Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana». - La legge 27 dicembre 2001, n. 459, reca: «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003): «Art. 24 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell'art. 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalita' previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto e' superiore a 50.000 euro. E' comunque fatto salvo, per l'affidamento degli incarichi di progettazione, quanto previsto dell'art. 17, commi 10, 11 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.». |
| Art. 2. 1. Per il completamento dell'informatizzazione e per l'aggiornamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero tramite il sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA), il Ministero dell'interno si avvale della infrastruttura informatica di base dell'indice nazionale delle anagrafi (INA), previsto dall'articolo 2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, allocato presso il centro nazionale per i servizi demografici, costituito con decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2002. 2. Il Ministro dell'interno, nel quadro delle direttive e degli indirizzi del Comitato dei Ministri per la Societa' dell'informazione, puo' avvalersi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle forme di finanziamento previste dalle lettere a), b) e c) del comma 4 dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini della produzione e dell'emissione della carta d'identita' elettronica.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 febbraio 2001, n. 26: «Art. 2-quater (Indice nazionale delle anagrafi e carta d'identita' elettronica). - 1. (Omissis). 2. All'utilizzazione della quota del fondo di cui all'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinata alla realizzazione del piano di informazione delle amministrazioni locali regionali e centrali del 22 giugno 2000, come approvato dal Comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione, e prioritariamente alla realizzazione del sistema di accesso ed interscambio anagrafico e dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), nonche' alla sperimentazione della carta d'identita' elettronica, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del citato art. 103. 3. Gli oneri derivanti, per l'anno 2001, dall'attuazione del comma 2 sono imputati, relativamente al sistema di accesso ed interscambio anagrafico, all'INA ed alla carta d'identita' elettronica e all'unita' previsionale del Ministero dell'interno di base 3.2.1.4., concernente i progetti finalizzati, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, cui affluiranno i relativi fondi secondo le procedure di cui al comma 2.». - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato - legge finanziaria 2003): «Art. 26 (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica). - 1.-3. (Omissis). 4. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identita' elettronica e della carta nazionale dei servizi, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro: a) convenzioni con istituti di credito o finanziari; b) contributi di privati interessati a forme di promozione; c) ricorso alla finanza di progetto; d) operazioni di cartolarizzazione. 5.-6. (Omissis).». |
| Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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