Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2003 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 marzo 2003, n. 51
Testo del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 1° aprile 2003), coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2003, n. 121 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Modifiche alla normativa in materia di qualita' delle acque di balneazione».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 2, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, come modificato dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'ultimo comma, dopo le parole: «le acque interessate» sono inserite le seguenti: «dai provvedimenti di cui all'ottavo comma»;
b) dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
«Le zone considerate non idonee alla balneazione sulla base delle disposizioni di cui ai primi sei commi possono essere dichiarate nuovamente idonee, con provvedimento ((della regione)), nel caso si verifichi che due campioni prelevati, con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1), ((iniziando dal mese precedente)) l'inizio della stagione balneare immediatamente successiva a quella cui si riferisce il giudizio di non idoneita' di cui al presente articolo, risultino favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella (allegato 1). Tale individuazione e' comunicata al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione del relativo provvedimento.
((Nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla balneazione devono essere effettuati campionamenti e analisi ogni dieci giorni per tutto il periodo di massimo affollamento, procedendo immediatamente alla revoca del provvedimento di idoneita' alla balneazione qualora siano rilevati almeno due campioni con esito favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella (allegato 1)». ))

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470
(Attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla
qualita' delle acque di balneazione), come modificato dal
decreto-legge qui pubblicato:
«Art. 6. - Per l'applicazione di quanto previsto ai
precedenti articoli 4, punto b), e 5, punto a), il giudizio
di idoneita' alla balneazione e' subordinato ai risultati
favorevoli delle analisi effettuate nel periodo di
campionamento di cui all'art. 2, relativo all'anno
precedente.
Le acque si considerano idonee alla balneazione quando
per il periodo di campionamento relativo all'anno
precedente le analisi dei campioni prelevati almeno con la
frequenza fissata nella tabella (allegato 1) indicano che i
parametri delle acque in questioni sono conformi a quelli
della tabella stessa per almeno il 90% dei casi quando nei
casi di non conformita' i valori dei parametri numerici non
si discostino piu' del 50% dai corrispondenti valori.
Per i parametri microbiologici, il pH e l'ossigeno
disciolto, non si applica detta limitazione del 50%.
Per i parametri «coliformi totali», «coliformi fecali»
e «streptococchi fecali» la percentuale dei campioni
conformi e' ridotta all'80%. Qualora per i parametri
«coliformi totali» e «coliformi fecali» vengano superati,
rispettivamente, i valori di 10.000/100 ml e 2000/100 ml,
la percentuale dei campioni conformi per detti parametri e'
aumentata al 95 per cento.
Nella determinazione delle percentuali di cui al
presente articolo non vanno considerati, nel calcolo, i
risultati non favorevoli quando gli stessi siano stati
rilevati su campioni influenzati da circostanze particolari
quali inondazioni, catastrofi naturali, condizioni
metereologiche eccezionali.
Non vanno altresi' considerati nella determinazione
delle predette percentuali i risultati sia favorevoli che
quelli non favorevoli delle analisi suppletive effettuate
per gli ulteriori accertamenti di cui al comma seguente.
Qualora durante il periodo di campionamento si
verifichi che le analisi eseguite su un campione non
risultino sfavorevoli anche per uno solo dei parametri
previsti nella tabella allegata, il laboratorio preposto al
controllo di cui al primo comma dell'art. 4 del presente
decreto effettuera' tutti i necessari accertamenti al fine
di individuare la possibile causa inquinante ed i limiti
della eventuale zona inquinata. Oltre ad una accurata
ispezione dei luoghi, il laboratorio dovra' effettuare le
analisi su cinque campioni da prelevare in giorni diversi e
nello stesso punto nonche' prelievi nelle zone limitrofe
per la delimitazione della eventuale zona inquinata.
Qualora piu' di un campione sui predetti cinque dia un
risultato non favorevole anche per uno solo dei parametri
previsti nella tabella allegata, la zona dovra' essere
temporaneamente vietata alla balneazione. Il laboratorio,
stante l'urgenza degli interventi, da adottare,
comunichera' immediatamente al sindaco del comune
interessato, per i conseguenti e tempestivi provvedimenti
di competenza di cui al precedente art. 5, l'esito
favorevole delle analisi e la individuazione della zona
inquinata.
Qualora da una ispezione dei luoghi il laboratorio
accerti un evidente inquinamento massivo, indipendentemente
dal possibile esito delle analisi, ne dara' immediatamente
comunicazione al sindaco del comune interessato fornendo le
necessarie istruzioni per i conseguenti tempestivi
provvedimenti.
Sulle acque dichiarate temporaneamente non idonee alla
balneazione dovranno proseguirsi i controlli almeno con la
frequenza indicata nella tabella (allegato 1).
Nel caso si verifichino due analisi favorevoli per
tutti i parametri previsti nella tabella allegata, analisi
effettuate su due campioni consecutivi prelevati almeno con
la frequenza prevista nella tabella (allegato 1) le acque
interessate dai provvedimenti di cui all'ottavo comma
potranno essere nuovamente adibite alla balneazione con il
provvedimento di cui all'art. 5, punto c).
Le zone considerate non idonee alla balneazione sulla
base delle disposizioni di cui ai primi sei commi possono
essere dichiarate nuovamente idonee, con provvedimento
della regione, nel caso si verifichi che due campioni
prelevati, con la frequenza prevista nella tabella
(allegato 1), iniziando dal mese precedente l'inizio della
stagione balneare immediatamente successiva a quella cui si
riferisce il giudizio di non idoneita' di cui al presente
articolo, risultino favorevoli per tutti i parametri
previsti nella tabella (allegato 1). Tale individuazione e'
comunicata al Ministero della salute ed al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici
giorni dall'adozione del relativo provvedimento. Nelle zone
dichiarate nuovamente idonee alla balneazione devono essere
effettuati campionamenti e analisi ogni dieci giorni per
tutto il periodo di massimo affollamento, procedendo
immediatamente alla revoca del provvedimento di idoneita'
alla balneazione qualora siano rilevati almeno due campioni
con esito non favorevole anche per uno solo dei parametri
previsti dalla tabella (allegato 1)».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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