Gazzetta n. 126 del 3 giugno 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 18 aprile 2003, n. 124 |
Regolamento recante integrazione al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765, concernente il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, recante "Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale"; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 marzo 2001, recante "Individuazione ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, degli uffici periferici del Ministero dei trasporti e della navigazione ai quali deve essere inviato il rapporto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'articolo 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561"; Visto l'articolo 12, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765, concernente "Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione; Considerato che nella tabella B, allegata al menzionato decreto ministeriale n. 765 del 1994, tra i procedimenti amministrativi di competenza degli uffici marittimi periferici non risulta incluso quello relativo alla valutazione degli scritti difensivi ed alla conseguente adozione del provvedimento conclusivo di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e che in tal caso trova applicazione il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, su cui si e' consolidato l'orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione; Ritenuto che si rende necessario individuare un termine congruo e maggiormente rispondente alle esigenze istruttorie del procedimento sanzionatorio di cui alla precitata legge n. 689 del 1981 anche per effetto del notevole carico di lavoro che si e' determinato a seguito dei provvedimenti di depenalizzazione e per ultimo con il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 febbraio 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 1394 del 13 marzo 2003;
A d o t t a
il seguente regolamento: Art. 1. 1. La tabella B allegata al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765, e' cosi' integrata:
N. d'ordine 89
Procedimento Valutazione scritti difensivi e adozione del provvedimento conclusivo
Norme Articolo 18, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689
Unita' organizzativa Uffici marittimi competenti
Termine 90 gg. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 aprile 2003 Il Ministro: Lunardi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 302
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 112 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001. - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1993. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, recante: "Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 19 agosto 1982. - Gli articoli 15, ultimo comma, e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: "Modifiche al sistema penale", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 329 30 novembre 1981, cosi' recitano: "Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni). - (Omissis). Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sara' altresi' fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi e' tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi". "Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita' relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente". - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 marzo 2001, recante: "Individuazione ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, degli uffici periferici del Ministero dei trasporti e della navigazione ai quali deve essere inviato il rapporto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'art. 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001. - L'art. 103 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante: "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, cosi' recita: "Art. 103 (Uffici competenti a ricevere il rapporto). - 1. I Ministeri e gli enti competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo indicano gli uffici, anche periferici, ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. Per i Ministeri l'individuazione ha luogo con decreto del Ministro adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica". - La legge 24 novembre 1981, n. 698, recante: "Modifiche al sistema penale", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981. - L'art. 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561, recante: "Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, cosi' recita: "Art. 4 (Disposizioni finali e transitorie). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile. 2. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati gli uffici periferici ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689". - L'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765, recante: "Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbano essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 1995, cosi' recita: "1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo". - L'art. 18, secondo comma, della legge n. 689/1981, cosi' recita: "L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto". - L'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990, cosi' recita: "2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte". - Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante: "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999. - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, cosi' recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1: - Per la legge n. 765/1994, si veda nelle note alle premesse. - Per l'art. 18, comma 2, della legge n. 689/1989, si veda nelle note alle premesse.
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