Gazzetta n. 126 del 3 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 18 aprile 2003, n. 124
Regolamento recante integrazione al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765, concernente il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, recante "Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale";
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 marzo 2001, recante "Individuazione ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, degli uffici periferici del Ministero dei trasporti e della navigazione ai quali deve essere inviato il rapporto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'articolo 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561";
Visto l'articolo 12, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765, concernente "Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione;
Considerato che nella tabella B, allegata al menzionato decreto ministeriale n. 765 del 1994, tra i procedimenti amministrativi di competenza degli uffici marittimi periferici non risulta incluso quello relativo alla valutazione degli scritti difensivi ed alla conseguente adozione del provvedimento conclusivo di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e che in tal caso trova applicazione il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, su cui si e' consolidato l'orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione;
Ritenuto che si rende necessario individuare un termine congruo e maggiormente rispondente alle esigenze istruttorie del procedimento sanzionatorio di cui alla precitata legge n. 689 del 1981 anche per effetto del notevole carico di lavoro che si e' determinato a seguito dei provvedimenti di depenalizzazione e per ultimo con il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 febbraio
2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 1394 del 13 marzo 2003;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.
1. La tabella B allegata al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765, e' cosi' integrata:

N. d'ordine 89

Procedimento Valutazione scritti difensivi e adozione del provvedimento conclusivo

Norme Articolo 18, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689

Unita' organizzativa Uffici marittimi competenti

Termine 90 gg.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 aprile 2003
Il Ministro: Lunardi

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 302



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e' pubblicato
nel supplemento ordinario n. 112 alla Gazzetta Ufficiale n.
106 del 9 maggio 2001.
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
recante: "Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42
del 20 febbraio 1993.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 571, recante: "Norme per l'attuazione degli
articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al
sistema penale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
228 del 19 agosto 1982.
- Gli articoli 15, ultimo comma, e 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, recante: "Modifiche al sistema
penale", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 329 30 novembre 1981, cosi' recitano:
"Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni). -
(Omissis).
Con il decreto o con la legge regionale indicati
nell'ultimo comma dell'art. 17 sara' altresi' fissata la
somma di denaro che il richiedente la revisione
dell'analisi e' tenuto a versare e potranno essere
indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di
legge, gli istituti incaricati della stessa analisi".
"Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico
per la tutela delle strade, approvato con regio decreto
8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n.
1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti
abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative alla esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente".
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 15 marzo 2001, recante: "Individuazione ai
sensi dell'art. 103 del decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507, degli uffici periferici del Ministero dei
trasporti e della navigazione ai quali deve essere inviato
il rapporto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689,
e dall'art. 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile
2001.
- L'art. 103 del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507, recante: "Depenalizzazione dei reati minori e
riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1
della legge 25 giugno 1999, n. 205", pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del
31 dicembre 1999, cosi' recita:
"Art. 103 (Uffici competenti a ricevere il rapporto). -
1. I Ministeri e gli enti competenti ad applicare le
sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate dal
presente decreto legislativo indicano gli uffici, anche
periferici, ai quali deve essere inviato il rapporto di cui
all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Per i Ministeri l'individuazione ha luogo con
decreto del Ministro adottato entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".
- La legge 24 novembre 1981, n. 698, recante:
"Modifiche al sistema penale", e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 329 del
30 novembre 1981.
- L'art. 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561,
recante: "Trasformazione di reati minori in illeciti
amministrativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306
del 31 dicembre 1993, cosi' recita:
"Art. 4 (Disposizioni finali e transitorie). - 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente
legge si applicano anche alle violazioni commesse
anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando
il procedimento penale non sia stato definito con sentenza
passata in giudicato o con decreto irrevocabile.
2. Per quanto non espressamente previsto nella presente
legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto
compatibili.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono indicati gli uffici
periferici ai quali deve essere inviato il rapporto di cui
all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689".
- L'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765,
recante: "Regolamento di attuazione della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi relativamente alla determinazione
dei termini entro i quali debbano essere adottati i
provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dei
trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili
della relativa istruttoria ed emanazione", pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 50 del
1° marzo 1995, cosi' recita:
"1. I termini e i responsabili dei procedimenti
amministrativi individuati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento saranno
disciplinati con apposito regolamento integrativo".
- L'art. 18, secondo comma, della legge n. 689/1981,
cosi' recita:
"L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto".
- L'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990, cosi'
recita:
"2. Le pubbliche amministrazioni determinano per
ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia'
direttamente disposto per legge o per regolamento, il
termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine
decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal
ricevimento della domanda se il procedimento e' ad
iniziativa di parte".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507,
recante: "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del
sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge
25 giugno 1999, n. 205", e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
1999.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, cosi' recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Note all'art. 1:
- Per la legge n. 765/1994, si veda nelle note alle
premesse.
- Per l'art. 18, comma 2, della legge n. 689/1989, si
veda nelle note alle premesse.



 
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