Gazzetta n. 126 del 3 giugno 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 7 maggio 2003 |
Ammissione a confinanziamento di progetti in graduatorie di riserva, a valere sulle risorse residue delle rispettive azioni dell'avviso n. 68 del 23 gennaio 2003. |
|
|
IL DIRETTORE del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attivita' di ricerca
Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 sulla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e successive modificazioni, che ha istituito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (M.I.U.R.); Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attivita' finanziabili del Fondo europeo di sviluppo regionale; Visto il regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante le disposizioni generali che disciplinano l'insieme dei fondi strutturali, definiscono i futuri ambiti d'azione, le forme di coordinamento, gli obiettivi prioritari e le attivita' ammesse oltre che le procedure di programmazione ed attuazione; Visto il regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea serie L193 del 29 luglio 2000; Visto il regolamento (CE) n. 438 del 2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L63 del 3 marzo 2001; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la delibera C.I.P.E. del 6 agosto 1999, n. 139/1999, che ha approvato il quadro finanziario programmatico del Programma di sviluppo del mezzogiorno (PSM) 2000-2006; Vista la delibera C.I.P.E. del 22 giugno 2000, n. 60/2000, in materia di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari QCS 2000-2006; Vista la direttiva 92/50/CE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ed il decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995 di recepimento della predetta direttiva e successive modificazioni e integrazioni; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C (2000) n. 2050 del 1° agosto 2000 che ha adottato il quadro comunitario di sostegno 2000-2006; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C (2000) n. 2343 dell'8 agosto 2000 di adozione del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» per le regioni dell'obiettivo 1; Visto che tale Programma operativo 2000-2006, si articola in assi prioritari e misure; Visto il complemento di programmazione del PON RST&AF, approvato il 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza dello stesso PON e adottato con decreto del direttore del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attivita' di ricerca n. 872 del 29 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni; Viste le misure II.1, azione a), tipologia di attivita' «Potenziamento della dotazione di attrezzature scientifico-tecnologiche» e II.2 azioni b) e c); Visto il protocollo di intesa, siglato in data 15 novembre 2000 tra il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed i rappresentanti delle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, per l'attuazione del predetto Programma operativo nazionale; Visto il decreto ministeriale numero di protocollo ACG/D.M. (78) del 2 giugno 2000 che affida all'ufficio IV del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' di ricerca, la predisposizione ed attuazione dei programmi operativi comunitari del M.I.U.R.; Visto il decreto ministeriale n. 329 dell'11 luglio 2000 con il quale e' stato conferito alla dott.ssa Claudia Galletti l'incarico di dirigente dell'ufficio IV del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' di ricerca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2000 con il quale al dott. Luciano Criscuoli e' stato conferito l'incarico di direttore del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' di ricerca, cui la suddetta attivita' risulta attribuita; Visto l'avviso n. 68 del 23 gennaio 2002, modalita' e termini per la presentazione dei progetti nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca, scientifica, sviluppo tecnologico ed alta formazione» - Asse II - Misure II.1 - azione a) - tipologia di attivita' «Potenziamento della dotazione di attrezzature tecnico-scientifiche» e II.2 - azioni b) e c), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 32 del 7 febbraio 2002; Visto che gli interventi di cui all'avviso n. 68/2002 sono cofinanziati con risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale e risorse nazionali di cui alla legge n. 183/1987 pari a 120.000.000 di euro come specificamente indicato al punto 3 dello stesso avviso; Visti in particolare il punto 9 «Ammissibilita' dei progetti» ed il punto 10 «Tempi e modalita' per la valutazione e selezione dei progetti» dell'avviso n. 68/2002; Visto il decreto d'ordine del Ministro, del capo del Dipartimento DPCAE n. 74 del 2 maggio 2002, con il quale sono state istituite due commissioni tecniche di valutazione, di cui una per la valutazione e selezione delle proposte afferenti la misura II.1 - azione a), tipologia di attivita' «Potenziamento della dotazione di attrezzature scientifico-tecnologiche» e misura II.2 - azioni b) e c) e l'altra per la valutazione e selezione delle proposte afferenti la misura II.1 - azione a), tipologia di attivita' «Interventi infrastrutturali pervenute al MIUR con riferimento all'avviso n. 68/2002; Visto il decreto del capo del Dipartimento DPCAE n. 136 del 1° agosto 2002 con il quale la Misura II.1, azione a), tipologia di attivita' «Interventi di potenziamento e dotazione di attrezzature scientifico-tecnologiche» e' stata soppressa per esaurimento delle risorse (art. 1) e la valutazione dei progetti presentati dal 1° giugno 2002 al 15 novembre 2002 e' stata unificata in un unico ciclo di valutazione (art. 2); Visto il punto 11 «disposizioni particolari» del predetto avviso n. 68/2002 nel quale e' previsto che gli interventi relativi alla misura II.2 - azioni b) e c) ed alla misura II.1 - azione a) tipologia di attivita' «Potenziamento della dotazione di attrezzature scientifico-tecnologiche», dovranno essere conclusi entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione del decreto direttoriale di ammissione a cofinanziamento e quelli relativi alla misura II.1 - azione a), tipologia di attivita' «Interventi infrastrutturali» dovranno essere conclusi entro quarantotto mesi dalla stessa data; Visto il punto 10 «tempi e modalita' per la valutazione e selezione dei progetti» dello stesso avviso n. 68/2002 nel quale e' previsto che: «qualora - dopo l'ultimo ciclo di valutazione ed una volta finanziati tutti i progetti che abbiano maturato un punteggio tra 70 e 100 punti - dovessero risultare risorse residue, si procedera' al cofinanziamento dei progetti presenti nella graduatoria di riserva, mediante scorrimento della stessa fino ad esaurimento delle risorse disponibili»; Visti gli atti e le graduatorie trasmessi dalle commissioni tecniche di valutazione, inerenti i tre cicli di valutazione dell'avviso n. 68/2002; Visti i decreti del direttore del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attivita' di ricerca n. 1173/Ric. del 1° agosto 2002, n. 1366/Ric. dell'11 ottobre 2002 e n. 558/Ric. del 3 marzo 2003 di approvazione delle predette graduatorie; Visto che, relativamente alla misura II.1 - azione a) tipologia di attivita' «Interventi infrastrutturali» ed alla misura II.2 - azioni b) e c), risultano risorse residue; Ritenuto che la graduatoria di riserva della misura II.2 - azione b) e quella dell'azione c) della stessa misura debbano essere unificate in quanto, al punto 3 dell'avviso n. 68/2002, e' previsto - con riferimento alle risorse messe a bando - un unico importo per entrambe le azioni; Ritenuto di ammettere a cofinanziamento i progetti con punteggio compreso tra 50 e 69 punti fino ad esaurimento delle risorse disponibili, a condizione che, ove gia' non espressamente indicato nel progetto stesso, venga dichiarato dal soggetto proponente che gli stessi saranno conclusi nei tempi di cui al predetto punto 11 dell'avviso; Considerata l'opportunita' che il soggetto proponente dei progetti utilmente classificati dichiari espressamente che gli stessi non risultano finanziati totalmente o parzialmente con altre risorse nazionali e/o comunitarie; Ritenuta la necessita' che il MIUR, al fine di garantire piena coerenza tra il progetto ammesso a cofinanziamento e le tipologie di attivita' poste in essere per attuarlo, debba riservarsi il diritto di effettuare verifiche di pertinenza e congruita', e di richiedere ai soggetti proponenti, ove ne ravvisi l'esigenza, idonea documentazione;
Decreta:
Art. 1. I progetti relativi alle azioni b) e c) della misura II.2 che hanno conseguito punteggi tra 50 e 69 punti nell'ambito delle rispettive graduatorie di riserva, approvate a conclusione del I, II e III ciclo di valutazione dell'avviso n. 68/2002, vanno a costituire un'unica graduatoria di riserva relativa alla misura II.2. |
| Art. 2. Sono ammessi a cofinanziamento, a valere sulle risorse residue della misura II.2 pari ad Euro 18.993.280,22, i 23 progetti in graduatoria di riserva di cui all'elenco allegato al presente decreto sotto la lettera A, il cui importo ammonta complessivamente ad Euro 22.459.162,89 di cui Euro 17.793.625,79 costituiscono il cofinanziamento assentito. |
| Art. 3. E' ammesso a cofinanziamento a valere sulle risorse residue della misura II.1 - azione a), tipologia di attivita' «Interventi infrastrutturali» pari ad Euro 10.576.823,29 il progetto risultante nella rispettiva graduatoria di riserva e di cui all'elenco allegato al presente decreto sotto la lettera B, il cui importo ammonta ad Euro 2.604.490,00 di cui Euro 1.822.813,00 costituiscono il cofinanziamento assentito. |
| Art. 4. Le risorse residue dopo lo scorrimento delle graduatorie di riserva, pari ad Euro 8.754.010,29 per la misura II.1 - azione a) tipologia di attivita' «Interventi infrastrutturali» e ad Euro 1.199.654,43 relativamente alla misura II.2 - azioni b) e c), rientrano nella disponibilita' delle rispettive misure. |
| Art. 5. Apposita comunicazione di ammissione al cofinanziamento, ai fini dell'accettazione dello stesso, verra' inviata ai soggetti interessati. |
| Art. 6. L'ufficio IV del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attivita' di ricerca, provvedera' a porre in essere tutti gli adempimenti utili all'acquisizione della documentazione comprovante quanto ritenuto necessario ed opportuno nella premessa del presente decreto. Roma, 7 maggio 2003 Il direttore del servizio: Criscuoli |
| Allegato A
ELENCO DEI PROGETTI AMMESSI A COFINANZIAMENTO PER SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI RISERVA (PUNTEGGIO 50-69)
----> Vedere immagini da pag. 54 a pag. 56 della G.U. <---- |
|
|
|