Gazzetta n. 126 del 3 giugno 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 12 maggio 2003 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visti i decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con decreto del 12 marzo 1999, e' stata prorogata fino al 16 giugno 2003; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 12 febbraio 2002, protocollo n. 60724; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 marzo 1999;
Decreta:
Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, piazza Cavalli n. 35, con decreto 12 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003 e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 giugno 2003. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto minesteriale 12 marzo 1999. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 maggio 2003 Il direttore generale: Abate |
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