Gazzetta n. 126 del 3 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 21 maggio 2003
Riconoscimento di titolo professionale quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Kondi Ermira (da nubile Gjinushi), nata a Tirana (Albania) il 2 maggio 1955, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «inxhinier mekanik Teknolog», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico-professionale di «inxhinier mekanik teknolog», conseguito presso l'«Universiteti Politeknik» di Tirana in data 15 maggio 1978 e che il titolo cosi' conseguito di «inxhinier mekanik teknolog» conferisce in Albania il diritto ad esercitare la professione omonima;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 febbraio 2003;
Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di chi e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) impianti elettrici, 2) fisica tecnica;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla questura di Milano, come da quest'ultima confermato in data 13 dicembre 2002;

Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Kondi Ermira (da nubile Gjinushi) nata a Tirana (Albania) il 2 maggio 1955, cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) impianti elettrici, 2) fisica tecnica.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 21 maggio 2003
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Ingegneri sez. A - settore industriale.
 
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