Gazzetta n. 126 del 3 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 21 maggio 2003
Riconoscimento di titolo professionale quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologa.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»
Vista l'istanza della sig.ra Martone Maria Eugenia, nata a Buenos Aires (Argentina) il 4 febbraio 1971, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologa e psicoterapeuta ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «psicologa e psicoterapeuta»;
Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «licenciada en psicologia» presso l'«Universidad de Buenos Aires» il 30 dicembre 1996;
Considerato che la richiedente e' iscritta presso il «Ministerio de salud» in data 12 maggio 1997, con matricola n. 25087;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 febbraio 2003;
Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa.
Ritenuto peraltro che, per l'esercizio della psicoterapia, non ha dimostrato di essere in possesso di una formazione accademica-professionale completa, rispetto a quella richiesta allo psicoterapeuta italiano;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 co. del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari.
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Como in data 26 giugno 2002 con scadenza il 23 giugno 2007, per motivi familiari;

Decreta:

1. Alla sig.ra Martone Maria Eugenia, nata a Buenos Aires (Argentina) il 4 febbraio 1971, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi», sez. A e l'esercizio della professione in Italia.
2. L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale in qualita' di «psicoterapeuta», per le ragioni esposte in motivazione, e' respinta.
Roma, 21 maggio 2003
Il direttore generale: Mele
 
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