Gazzetta n. 126 del 3 giugno 2003 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2003 |
Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Foggia. (Ordinanza n. 3209). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, concernente l'estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui al predetto decreto in data 31 ottobre, anche al territorio della provincia di Foggia; Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante: «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, n. 3253, recante: «Primi interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e Foggia ed altre misure di protezione civile»; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge n. 245/2002, nel quale e', tra l'altro, previsto che il presidente della regione Puglia subentra al Capo del Dipartimento della protezione civile nel ruolo di Commissario delegato, e che, con successiva ordinanza ex art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definiti sia gli ambiti di competenza, anche per quanto riguarda la fase conclusiva della prima emergenza, sia gli aspetti relativi alla necessaria struttura organizzativa di supporto all'attivita' del presidente della predetta regione - Commissario delegato; Visto il decreto n. 165 di repertorio, del 3 febbraio 2003 di attuazione dell'art. 1, comma 3 sopra citato; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3277, recante: «Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15»; Acquisita l'intesa della regione Puglia; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1. 1. Il Presidente della regione Puglia, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286: promuove, anche emanando specifiche direttive, la predisposizione di appositi piani da parte dei comuni interessati dagli eventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, in provincia di Foggia, che li adottano entro il 30 aprile 2003 e successivamente approvati da parte della giunta regionale nei successivi trenta giorni. Tali piani, concernenti la fase della ricostruzione, terranno conto, in particolare, dell'adeguamento sismico delle opere, degli edifici e degli impianti pubblici o di interesse degli enti locali danneggiati, nonche' degli interventi di consolidamento e difesa degli abitati dalle frane e dagli smottamenti. I medesimi piani dovranno, inoltre, prevedere le modalita' ed i termini per la concessione di contributi ai privati per la ricostruzione e la riparazione degli edifici, degli stabilimenti industriali, danneggiati dagli eventi sismici di cui in premessa; sovraintende alla realizzazione dei piani o dei singoli interventi ivi previsti da parte dei comuni e di altri enti pubblici mediante la richiesta di informazioni sullo stato di realizzazione degli interventi, attraverso ispezioni nonche', qualora vengano accertate gravi e comprovate inadempienze, mediante l'adozione di provvedimenti di natura straordinaria e sostitutiva; fornisce assistenza tecnica ai comuni ed agli enti pubblici per la predisposizione dei piani relativi alla ricostruzione; coordina i predetti piani con i piani ed i programmi regionali; determina ogni altra iniziativa finalizzata all'attuazione ed al completamento degli interventi per la chiusura della prima fase dell'emergenza, individuando e ponendo in essere tutte le attivita' necessarie per un rapido rientro nell'ordinario, per consentire la ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui in premessa. |
| Art. 2. 1. Al fine di assicurare la massima celerita' per l'attuazione delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di emergenza, il presidente della regione Puglia - Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi delle deroghe previste dall'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253/2002. |
| Art. 3. 1. Il presidente della regione Puglia - Commissario delegato provvede ad approvare i progetti esecutivi derivanti dai piani adottati sulla base delle procedure di cui all'art. 1. 2. L'approvazione di cui al comma 1 sostituisce, fatte salve le disposizioni in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' dei lavori. |
| Art. 4. 1. Il presidente della regione Puglia - Commissario delegato per l'assolvimento dei compiti rivenienti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, e dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3280 del 18 aprile 2003, si avvale di una apposita struttura di supporto utilizzando fino ad un massimo di venti unita' di personale dotato di specifica professionalita' con riferimento ai compiti da assolvere, scelte tra il personale anche in quiescenza delle amministrazioni e degli enti pubblici ricorrendo anche al comando o al distacco a tempo parziale, nonche' di esperti, nel limite massimo di dieci unita', dotati di adeguata professionalita' nelle materie oggetto dell'attivita' del Commissario delegato, ai quali potranno essere conferite determinate attribuzioni per l'assolvimento di specifici compiti. 2. Con apposito provvedimento del Commissario delegato e' determinata l'indennita' mensile, da riconoscere al sopra citato personale, fino a centoventi ore di lavoro straordinario calcolato sulla base degli importi orari spettanti al personale inquadrato nell'area D3 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, oltre alle spese di missione. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi delle deroghe previste dall'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253/2002. |
| Art. 5. 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente ordinanza e per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi di emergenza si provvede a valere sulle risorse stanziate dal decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, nei limiti del riparto di cui all'ordinanza n. 3277/2003 citata in premessa. Sui predetti fondi graveranno anche gli interessi passivi che i comuni interessati dal sisma oggetto della presente ordinanza dovranno corrispondere alle proprie tesorerie per le anticipazioni effettuate o da effettuarsi a seguito degli oneri sostenuti per l'attuazione degli interventi necessari al superamento della prima emergenza. 2. Il presidente della regione Puglia - Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza e' autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 ed alle relative disposizioni normative regionali. |
| Art. 6. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal Commissario delegato e dal soggetto attuatore, e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilita' finanziarie del medesimo Dipartimento della protezione civile. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 maggio 2003 Il Presidente: Berlusconi |
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