Gazzetta n. 126 del 3 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 maggio 2003
Linee direttrici per l'operativita' della societa' di cui all'art. 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a costituire una societa' finanziaria per azioni denominata «Infrastrutture S.p.a.» con capitale iniziale pari a 1 milione di euro, da versare interamente all'atto della costituzione, i cui successivi aumenti sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri crediti;
Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere disposta la garanzia dello Stato, per i titoli emessi e per i finanziamenti assunti dalla societa', nonche' per gli strumenti derivati dalla stessa impiegati e per le garanzie concesse dalla societa';
Visto l'art. 8, comma 4, del citato decreto-legge, il quale stabilisce che con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono formulate le linee direttrici per l'operativita' della societa';
Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 dicembre 2002 e 18 aprile 2003 con i quali la Cassa depositi e prestiti e' stata autorizzata a cedere propri crediti, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, al fine di sottoscrivere l'aumento di capitale sociale di Infrastrutture S.p.a.;
Atteso che la societa' e' stata costituita in data 9 dicembre 2002 ed e' iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 07303981000 e all'elenco generale degli intermediari finanziari tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al n. 34690 e che e' in corso la procedura di iscrizione all'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo;
Ravvisata la necessita' di provvedere alla formulazione delle linee direttrici per l'operativita' della societa';
Ravvisata altresi' l'opportunita' di determinare un aumento del capitale della societa', al fine di consentire a quest'ultima l'efficiente svolgimento della propria attivita' istituzionale;
Considerato che il corrispettivo iniziale ricevuto dalla Cassa depositi e prestiti a seguito dell'operazione di cartolarizzazione di propri crediti, effettuata ai sensi del citato art. 8, comma 1, e dei decreti ministeriali in data 20 dicembre 2002 e 18 aprile 2003, e' pari a 3.200 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.
Sono approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le linee direttrici per l'operativita' della societa', nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Il consiglio di amministrazione approva, entro tre mesi dalla entrata in vigore del decreto, un programma dettagliato per l'operativita' della societa' in attuazione delle linee direttrici di cui all'art. 1. Il programma indica gli interventi previsti per il primo esercizio e le risorse finanziarie necessarie per realizzarli. La societa' modifica e integra il programma, ove necessario, per adattarlo alle nuove esigenze operative della stessa. Il programma ed i suoi aggiornamenti sono comunicati al Ministro dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla data della delibera di approvazione del consiglio di amministrazione della societa'. La societa' e' autorizzata ad avviare l'operativita' secondo quanto previsto nel programma, salva comunicazione contraria del Ministero entro quindici giorni dalla ricezione del programma.
 
Art. 3.
Per l'efficiente operativita' della societa' secondo le linee direttrici di cui all'art. 1 il capitale della societa' e' determinato in un importo massimo pari a 3.200 milioni di euro. Il relativo aumento del capitale sociale e' effettuato nei modi previsti nei seguenti commi e secondo le effettive necessita' della societa'.
E' approvata la modifica dello statuto della societa' con cui e' conferita agli amministratori la facolta' di aumentare, in una o piu' volte, il capitale sociale fino alla detta somma massima di 3.200 milioni di euro per un periodo massimo di cinque anni.
Entro trenta giorni dalla data del presente decreto la Cassa depositi e prestiti, utilizzando i proventi netti della cartolarizazione dei crediti da essa effettuata ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, deposita la somma di 3.200 milioni di euro su uno specifico conto fruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, in cui sono versate le somme destinate all'esecuzione degli aumenti di capitale. Sulla giacenza del conto il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde alla Cassa depositi e prestiti un tasso di rendimento riconosciuto e liquidato nella misura e con le modalita' previste per il conto corrente 29811 denominato «Cassa depositi e prestiti - Gestione principale» ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 16 ottobre 2002. Il pagamento degli interessi e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 4.1.7.1 «Interessi sul risparmio postale e altri conti di tesoreria», capitolo 3100 dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 4.
La societa' consegna semestralmente al Ministro dell'economia e delle finanze un rapporto sull'attivita' svolta dalla societa', con l'indicazione delle iniziative assunte, dei progetti realizzati, dei risultati economico-finanziari conseguiti, nonche' degli interventi maggiormente significativi previsti per il semestre successivo.
Gli amministratori, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze il bilancio insieme con la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale e quella della societa' di revisione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2003
Il Ministro: Tremonti
 
Allegato

LINEE DIRETTRICI PER L'OPERATIVITA' DELLA INFRASTRUTTURE S.P.A. (Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2003, n.
112)

1. Criteri di gestione.
L'attivita' della societa' si svolge secondo i seguenti criteri:
1.1 economicita' della gestione;
1.2 stabilita' patrimoniale;
1.3 diversificazione del rischio nel medio periodo;
1.4 contenimento dei costi di provvista, anche per effetto dell'ottenimento di un rating della societa' pari almeno a quello assegnato all'indebitamento a medio termine non garantito e non subordinato della Repubblica italiana.

2. Tipologia degli interventi.
La societa' e' incaricata della prestazione dei seguenti servizi d'interesse economico generale:
finanziamenti, sotto qualsiasi forma finalizzati a promuovere e/o a favorire la realizzazione di infrastrutture e di grandi opere pubbliche, purche' suscettibili di utilizzazione economica;
finanziamenti, sotto qualsiasi forma, finalizzati a promuovere e/o a favorire la realizzazione di investimenti per lo sviluppo economico generale.

3. Modalita' di finanziamento.
3.1 I finanziamenti concessi dalla societa' sono relativi ad interventi da realizzare in Italia.
I finanziamenti erogati dalla societa' sono a medio e lungo termine, salvo che il consiglio di amministrazione della societa' decida diversamente con deliberazione motivata.
La societa' eroghera' i propri finanziamenti a favore di quelli interventi che - per le loro caratteristiche - richiedono modalita' di finanziamento non reperibili ordinariamente sul mercato.
I finanziamenti della societa', a quali sara' data adeguata pubblicita', avranno carattere di sussidiarieta' e saranno effettuati in maniera complementare e non concorrente con quelli delle banche e degli altri intermediari finanziari.
3.2 Nella fase istruttoria, la societa' accertera' preventivamente che l'intervento:
(i) sia conforme ai requisiti e le condizioni previste dalla legge nonche' alle presenti linee direttrici;
(ii) sia compatibile con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Inoltre nel caso in cui i finanziamenti di infrastrutture e di grandi opere pubbliche siano effettuati in forma diretta, la societa' acquisisce tutta la documentazione necessaria per effettuare un'adeguata valutazione del merito creditizio del prenditore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, e determina una corretta remunerazione dei rischi da assumere. La documentazione deve consentire di valutare la coerenza tra importo, forma tecnica e progetto finanziato; essa deve inoltre permettere l'individuazione delle caratteristiche e della qualita' del prenditore e delle garanzie concesse, al fine di minimizzare il rischio di credito assunto dalla societa'.
3.3 La societa' dara' adeguata pubblicita' alla propria disponibilita' a finanziare gli interventi ritenuti conforme alle condizioni e requisiti previsti dalla legge e dalle linee direttrici. La comunicazione della disponibilita' non costituira' in ogni caso assunzione di un obbligo per la societa', che rimarra' libera di deliberare diversamente in un momento successivo. Ove possibile, tale disponibilita' dovra' essere manifestata prima che venga avviata la procedura per la selezione del soggetto incaricato di realizzare e gestire il progetto.

4. Finanziamento di infrastrutture e di grandi opere pubbliche.
4.1 I finanziamenti, in particolare, saranno erogati per infrastrutture e opere pubbliche destinate a soddisfare esigenze di interesse generale, che siano gestite:
(a) da amministrazioni pubbliche;
(b) da soggetti individuati attraverso opportune procedure di selezione nel rispetto dei principi di pubblicita', trasparenza, imparzialita' e concorrenzialita', ovvero delle norme applicabili in materia.
4.2 Se il finanziamento di infrastrutture e di grandi opere pubbliche e' concesso dalla societa' per il tramite di banche e altri intermediari finanziari, su questi grava il rischio dell'insolvenza del prenditore finale. Il tasso di interesse a carico di quest'ultimo non dovra' essere superiore, per la quota corrispondente a quella erogata dalla societa', al tasso di interesse a carico dell'ente finanziatore, maggiorato di un margine per remunerare il rischio creditizio assunto dall'ente finanziatore e i costi del servizio. Detto margine dovra' essere preventivamente approvato dalla societa'. La societa' seleziona, in base a procedure trasparenti e non discriminatorie, le banche e gli altri intermediari finanziari ammessi alla prestazione del servizio.

5. I finanziamenti finalizzati ad investimenti per lo sviluppo economico generale.
5.1 I finanziamenti finalizzati ad investimenti per lo sviluppo economico generale sono concessi - nel rispetto dei principi comunitari in materia di aiuti di Stato - unicamente per il tramite di banche e altri intermediari finanziari, ovvero sono messi a disposizione di soggetti istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo economico e sono ammessi esclusivamente nelle seguenti aree di investimento:
aiuti alle piccole e medie imprese;
concessione di prestiti per l'edilizia residenziale pubblica;
finanziamento per lo sviluppo regionale.
A tali finanziamenti si applica quanto previsto al precedente paragrafo 3.2.
5.2 La societa' puo', nel rispetto delle norme sugli aiuti applicabili in materia, assumere partecipazioni che non dovranno essere di maggioranza ne' comunque di controllo, detenere immobili ed esercitare ogni attivita' strumentale connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali. Per lo svolgimento di tali attivita' la societa' puo' altresi' acquisire quote azionarie di societa' gia' partecipate dalla Cassa depositi e prestiti operanti nel settore delle infrastrutture.

6. Provvista.
La societa' reperisce la provvista necessaria per il finanziamento dei propri interventi prevalentemente mediante emissione di titoli, favorendo il coinvolgimento delle banche e degli altri intermediari finanziari, italiani ed esteri, e dei capitali privati, secondo criteri di trasparenza e senza discriminazioni determinate dalla nazionalita' del fornitore della provvista.

7. Gestione dei rischi finanziari.
La societa' adotta misure prudenziali nella gestione del bilanciamento delle scadenze delle poste dell'attivo e del passivo idonee al mantenimento del rating assegnato. La societa' utilizza altresi' strumenti derivati con finalita' di contenimento dei rischi di tasso e di cambio e degli altri rischi di mercato.

8. Liquidita'.
Il consiglio di amministrazione determina la misura dell'attivo della societa' da mantenere in forma prontamente liquidabile, anche in funzione del mantenimento del rating assegnato alla societa'.

9. Accantonamenti.
La societa' effettua accantonamenti a fondo rischi secondo il prudente apprezzamento del consiglio di somministrazione e in conformita' con le norme di vigilanza applicabili.

10. Distribuzione degli utili.
Gli utili netti della societa' sono destinati a riserva. Il Consiglio di amministrazione puo' determinarne la distribuzione ai soci purche' non sia pregiudicato il mantenimento del rating della societa'.

11. Gestione del rischio di credito.
La societa' potra' adottare politiche di contenimento del rischio di credito derivante dalla concessione di impieghi e finanziamenti.

12. Garanzia dello Stato.
La garanzia dello Stato puo' essere concessa con separati decreti ai sensi dell'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge, che ne determinano limiti e condizioni. La garanzia puo' essere accordata per i titoli emessi e per i finanziamenti assunti dalla societa', nonche' per le operazioni di copertura dai rischi dalla stessa concluse, e per le garanzie concesse dalla societa'; la garanzia si estende a tutti gli accessori del debito principale e a tutte le spese sostenute dai creditori garantiti per l'escussione. I crediti dello Stato a titolo di regresso o di surroga nei confronti della societa' sono subordinati e non potranno essere soddisfatti sino al completo soddisfacimento di tutti i diritti dei creditori garantiti. Nei limiti di cui al decreto con cui e' concessa, la garanzia diviene automaticamente operante, senza obbligo di preventiva escussione della societa', al semplice ricevimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una comunicazione scritta di inadempimento della societa'.

13. Patrimoni separati.
La societa' puo' destinare i propri beni e diritti relativi a una o piu' operazioni di finanziamento al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti di finanziamenti mediante i quali la societa' stessa raccoglie la relativa provvista. I beni e i diritti cosi' destinati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quelli relativi alle altre operazioni. Dalla data dell'emissione dei titoli da parte della societa' o della concessione dei finanziamenti da essa assunti, su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti, nonche' di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i diritti destinati. La destinazione dei beni di cui presente paragrafo, e la relativa costituzione del patrimonio separato, viene effettuata con delibera del consiglio di amministrazione della societa' a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La delibera deve indicare:
l'operazione o le operazioni in relazione alla quali il patrimonio viene separato, incluse le condizioni ed i termini delle relative forme di provvista;
i diritti a garanzia dei quali viene costituito il patrimonio separato;
i beni e i diritti compresi nel patrimonio separato, inclusa l'indicazione analitica degli stessi nonche' degli impieghi per la gestione dell'eventuale liquidita';
le eventuali regole di rendicontazione del patrimonio separato.
Il verbale della deliberazione degli amministratori deve essere redatto da un notaio; entro trenta giorni, dovra' provvedersi al deposito dello stesso presso il registro delle imprese ed alla richiesta della relativa iscrizione.

14. Struttura organizzativa e controllo.
Il consiglio di amministrazione determina la struttura organizzativa della societa'. Essa conferisce altresi' l'incarico di revisione del bilancio ad una primaria societa' di revisione.

15. Vigilanza.
Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti della societa' al fine di assicurare che in ogni momento i comportamenti operativi della stessa siano coerenti con le linee direttrici formulate dal Ministro. Il Ministero informa prontamente la Banca d'Italia dei rilievi effettuati e delle misure adottate.
 
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