Gazzetta n. 127 del 4 giugno 2003 (vai al sommario) |
|
DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2003, n. 125 |
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, in materia di funzioni di controllo della sezione regionale della Corte dei conti. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902; Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, espresso nella adunanza del 12 dicembre 2002; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto di autonomia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 aprile 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. La rubrica del titolo XIII del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, e' sostituita dalla seguente: «Funzioni di controllo».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e' stato pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 57 del 3 marzo 1976. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963. - Si riporta, per completezza di informazione, il testo dell'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio l963): «Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.». Nota all'art. 1: - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 e' citato nella nota al titolo.
|
| Art. 2. 1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, e' sostituito dal seguente: «Art. 32. - 1. E' istituita la sezione di controllo della regione Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste. 2. La sezione di cui al comma 1 e' composta da un presidente di sezione e da quattro magistrati della Corte dei conti, due dei quali nominati ai sensi del comma seguente. 3. Alla nomina di due consiglieri, rientranti nel contingente previsto dall'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, provvede il Consiglio dei Ministri, su indicazione del Presidente della regione, da formulare con le modalita' di cui all'articolo 44 dello statuto della regione. 4. I due posti di consigliere di cui al precedente comma 3, aggiuntivi rispetto alla tabella B prevista dalla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, rendono indisponibili un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale della carriera di magistratura della Corte dei conti.».
Note all'art. 2: - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, e' citato nella nota al titolo. - Si riporta il testo dell'art. 7 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto 1934, n. 179: «Art. 7. Il Presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri ed il Procuratore generale sono nominati per decreto reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I presidenti di sezione ed il procuratore generale vengono scelti fra i magistrati della Corte dei conti, appartenenti al grado immediatamente inferiore. Il grado di consigliere e' conferito, per meta' dei posti, ai funzionari di grado quinto della Corte stessa. Per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato, questi devono essere gia' di grado 4°, ovvero di grado 5° che abbiano non meno di tre anni di anzianita' in quest'ultimo grado. L'incarico di segretario generale viene conferito con decreto del presidente della Corte. Oltre i casi tassativamente stabiliti per legge o regolamento i consiglieri della Certe dei conti possono ricevere od accettare incarichi e missioni estranee alle normali loro attribuzioni solo quando non siano in contrasto con le norme vigenti ed in seguito ad ordinanza presidenziale, sentito il Consiglio di presidenza. Previa determinazione del Consiglio dei Ministri per il collocamento fuori ruolo e fino al limite massimo di due, si applica ai consiglieri della Corte dei conti il disposto dell'art. 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 1791.». - Si riporta il testo dell'art. 44 dello statuto di autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia: «Art. 44. Il Presidente della giunta regionale interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la regione.». - La legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (Istituzione di una quarta e una quinta sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1962.
|
| Art. 3. 1. L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, e' sostituito dal seguente: «Art. 33. - 1. La sezione regionale di controllo esercita, nel rispetto dell'ordinamento regionale ed ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nell'ambito dei programmi annuali dalla stessa deliberati anche sulla base delle richieste della regione, il controllo sulla gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali, ai fini del referto al Consiglio regionale, nonche' il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e loro enti strumentali, e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, per riferirne agli organi rappresentativi di detti enti. La sezione, nell'esercizio del controllo sulla gestione, valuta le deduzioni delle amministrazioni controllate, evidenziandole nei referti di cui sopra, ed esamina i risultati dei controlli interni eventualmente effettuati. Il controllo comprende anche la verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari; tale attivita' deve adeguarsi ai sistemi di controllo espressamente previsti, collateralmente ai sistemi gestionali, dalle specifiche normative dell'Unione europea. 2. La sezione delibera il programma annuale di cui al comma 1, tenendo conto degli altri controlli esterni gia' programmati o effettuati, al fine di evitare la duplicazione dei controlli. 3. La sezione regionale, oltre a riferire annualmente con una o piu' relazioni al consiglio regionale gli esiti del controllo sulle gestioni e ad assumere le decisioni in materia di parificazione del rendiconto generale della regione ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36 del presente decreto e degli articoli 39 e 41 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, presenta allo stesso consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilita' del conto e la legittimita' e la regolarita' delle relative operazioni, esplicitando le modalita' di verifica. 4. La sezione, a richiesta del consiglio regionale, procede alla valutazione degli effetti finanziari delle norme legislative che comportino spese riferendone con una o piu' relazioni al consiglio stesso; a richiesta dell'amministrazione controllata, puo' rendere motivati avvisi sulle materie di contabilita' pubblica. 5. La sezione inoltre esercita, ai sensi delle disposizioni vigenti, il controllo sugli atti ed attivita' delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione.».
Note all'art. 3: - Il testo dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' il seguente: «4. La Corte dei conti svolge anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo (4/b). 5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma. 6. La Corte dei conti riferisce almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.». - Si riporta il testo degli articoli 39 e 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214: «Art. 39. La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio. A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli Ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture. La Corte con eguali accertamenti verifica i rendiconti, allegati al rendiconto generale, delle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo soggette al suo riscontro.». «Art. 41. Alla deliberazione di cui al precedente articolo e' unita una relazione fatta dalla Corte a sezioni riunite nella quale questa deve esporre: le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti; le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo e finanziario; le variazioni e le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.».
|
| Art. 4. 1. L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, e' sostituito dal seguente: «Art. 34. - 1. La sezione ripartisce le proprie funzioni tra collegi, per materie. 2. I collegi sono composti da tre magistrati; alla loro composizione provvede annualmente il presidente della sezione che, con il medesimo atto, indica anche il consigliere anziano che potra' sostituirlo. Alla composizione dei collegi si procede tenendo conto della specificita' delle materie di cui al comma 1 e della specializzazione dei magistrati. 3. Il presidente attribuisce le indagini di controllo sulla gestione all'inizio di ciascun anno, secondo le cadenze previste dai programmi. I magistrati riferiscono l'esito dell'indagine di controllo sulla gestione alla sezione regionale, oppure al collegio ove ne abbia competenza, ai fini delle deliberazioni delle relazioni e dell'assunzione delle altre determinazioni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.».
Nota all'art. 4: - Il comma 6 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' citato nelle note all'art. 3.
|
| Art. 5. 1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, e' sostituito dal seguente: «Art. 35. - 1. L'ufficio distaccato di Udine provvede ad espletare tutte le attivita' istruttorie riguardanti gli assessorati regionali aventi sede in Udine. Nella delibera annuale di programma, inoltre, si provvede ad indicare le ulteriori funzioni assegnate a detto ufficio tenendo conto delle particolari esigenze di decentramento individuate d'intesa con la regione.». |
| Art. 6. 1. L'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, e' sostituito dal seguente: «Art. 36. - 1. La sezione delibera con la presenza di tre magistrati, compreso il presidente, di cui uno scelto tra quelli nominati ai sensi del comma 3 dell'articolo 32. La sezione plenaria, le cui deliberazioni sono assunte con la presenza dei cinque componenti, ha competenza riservata per l'assunzione delle decisioni in materia di rendiconto generale della regione, per l'approvazione del programma annuale di controllo, per il controllo sulla evoluzione della spesa per il personale nel qual caso provvede alla certificazione dei contratti collettivi relativi al comparto unico regionale, per la risoluzione delle questioni di massima ad essa sottoposte dai collegi.». |
| Art. 7. 1. L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, e' sostituito dal seguente: «Art. 37. - 1. Presso la sezione e' istituito un servizio con compiti di collaborazione, revisione ed istruttori, anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria. Il servizio e' posto alle dipendenze funzionali del presidente della sezione e dei magistrati in relazione agli affari a ciascuno di essi assegnati. 2. Le norme contenute nel presente titolo sono improntate al criterio del rinvio dinamico alle eventuali future modificazioni apportate da leggi e regolamenti riguardanti l'organizzazione della Corte dei conti. 3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 32, la regione concorre anche all'organizzazione dell'attivita' di supporto alla sezione. A tale fine l'Amministrazione regionale, d'intesa con la sezione stessa, individua e mette a disposizione risorse umane, beni immobili e mobili. 4. La sezione adotta un proprio regolamento interno al fine della migliore organizzazione delle risorse umane e materiali disponibili.». 2. Fino alle nomine di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, come modificato dal presente decreto, la sezione e' integrata da un corrispondente numero di magistrati incaricati dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 maggio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Loggia, Ministro per gli affari regionali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli |
|
|
|