Gazzetta n. 127 del 4 giugno 2003 (vai al sommario) |
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME SERCHIO |
DELIBERAZIONE 25 febbraio 2003 |
Modifica delle delibere n. 89 del 27 ottobre 1999, n. 109 del 19 marzo 2001 e n. 110 del 7 giugno 2001. (Deliberazione n. 123). |
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IL COMITATO ISTITUZIONALE Bacino pilota del fiume Serchio (legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 30) Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»; Visto il decreto ministeriale dei lavori pubblici 1° luglio 1989 con il quale il bacino del fiume Serchio e' individuato quale bacino pilota, in ottemperanza al disposto dell'art. 30 della suddetta legge n. 183/1989; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della citata legge n. 183/1989 ed in particolare l'art. 8, con il quale si stabilisce che al bacino pilota si applicano le disposizioni in materia di funzioni, di organi e di interventi relative ai bacini di rilievo nazionale di cui all'art. 12 della medesima legge; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 1992 costitutivo dell'Autorita' di bacino pilota del fiume Serchio; Vista la legge 4 dicembre 1993 n 493, art. 12, comma 3, che integra con i commi 6-bis e 6-ter l'art. 17 della richiamata legge n. 183/1989 e che prevede la approvazione del piano di bacino per stralci relativi a settori funzionali, e l'adozione di misure di salvaguardia, da parte del Comitato istituzionale, in attesa dell'approvazione del piano; Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n 180, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modifiche con la legge 13 giugno 1999, n. 226; Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino pilota del fiume Serchio del 6 maggio 1998, n. 74, «Misure di salvaguardia per la riduzione del rischio idraulico nel bacino del Serchio Vincolo di non edificazione», vigente per la durata di tre anni dalla sua data di esecutivita', e pertanto ad oggi non piu' vigente; Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino pilota del fiume Serchio del 13 aprile 1999, n. 87 «Misura di salvaguardia per la riduzione del rischio idraulico nel bacino della fossa media, comune di Lucca, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183», vigente per la durata di tre anni dalla sua data di esecutivita', e pertanto ad oggi non piu' vigente; Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino pilota del fiume Serchio del 27 ottobre 1999, n. 89, «Adozione di misure di salvaguardia per le aree a pericolosita' e a rischio idraulico e di frana molto elevato individuate e perimetrate nel «Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico piu' alto nel bacino del fiume Serchio. Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, e decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226, articoli 1 e 2»; Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino pilota del fiume Serchio del 19 marzo 2001, n. 109 «Applicazione delle misure di salvaguardia, di cui alle delibere del Comitato istituzionale n. 74/1998, n. 87/1999 e n. 89/1999, ai fabbricati oggetto di istanza di condono»; Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di Bacino pilota del fiume Serchio del 7 giugno 2001, n. 110 «Adozione di misure di salvaguardia, ai sensi della legge n. 183/1989, art. 17, comma 6-bis, su aree di interesse del progetto di Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico (leggi n. 183/1989) (articoli 17 e 18) n. 267/1998 (art. 1, comma 1) e n. 365/2000 (art. 1-bis, comma 1-bis)»; Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino pilota del fiume Serchio del 18 dicembre 2001, n. 112 «Adozione del Progetto di Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio assetto idrogeologico (P.A.I.) ai sensi delle leggi n. 183/1989 (articoli 17 e 18), n. 267/1998 (art. 1, comma 1) e n. 365/2000 (art. 1-bis, comma 1-bis)» con la quale sono state contestualmente adottate le deliberazioni del Comitato istituzionale n. 89/1999 e n. 110/2001 quali misure di salvaguardia del Progetto di piano, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis della legge n. 183/1989; Vista la nota del comune di Lucca del 10 dicembre 2002 (ns. protocollo n. 2485 del 16 dicembre 2002), con la quale l'ente suddetto dichiara la necessita' di acquisire dall'Autorita' di bacino del fiume Serchio, in applicazione della suddetta delibera del Comitato istituzionale n. 109/2001, il parere previsto dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1987, n. 45, per la definizione delle istanze di condono avanzate su fabbricati ricadenti nelle aree sottoposte alle misure di salvaguardia; Considerato che, essendo alla data odierna decadute le delibere del Comitato istituzionale n. 74/1998 e n. 87/1999, in virtu' dell'adozione quali salvaguardie del Progetto di piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (P.A.I.) delle delibere n. 89/1999 e n. 110/2001, queste devono essere esplicitate quali riferimenti per l'applicazione della delibera del Comitato istituzionale n. 109/2001; Valutato pertanto utile fornire, agli enti locali competenti per territorio, chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione della delibera del Comitato istituzionale n. 109 del 19 marzo 2001 ai fabbricati oggetto di istanza di condono ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge n. 724/1994; Ritenuto in tal senso di poter individuare gli interventi capaci, per le loro caratteristiche, di non aggravare lo scenario di pericolosita' idraulica riscontrato nelle aree perimetrate dalla delibera del Comitato istituzionale n. 89 del 27 ottobre 1999 e nelle aree di interesse del piano di bacino individuate dalla delibera del Comitato istituzionale n. 110 del 7 giugno 2001; Riscontrato che il Comitato istituzionale ha ritenuto, considerata la ininfluenza degli interventi elencati rispetto agli scenari di pericolosita' idraulica, di poter rendere ammissibili gli stessi anche nell'ordinaria azione amministrativa, apportando le necessarie e conseguenti modifiche alla delibera n. 89 del 27 ottobre 1999 ed alla delibera n. 110 del 7 giugno 2001; Ricordato che le aree, destinate dal Progetto di piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) all'attuazione degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e piu' in generale per la mitigazione del rischio idrogeologico, ricadono in gran parte negli ambiti individuati nella «Carta delle aree di pertinenza fluviale e lacuale nel bacino del fiume Serchio», allegata alla delibera del Comitato istituzionale n. 110 del 7 giugno 2001 e che tali ambiti sono in generale da salvaguardare ai fini della regimazione idraulica e dell'espansione naturale dei corsi d'acqua e che dunque costituisca primario interesse del piano di bacino preservare tali aree; Rilevato che le cartografie di cui alla delibera suddetta fanno parte integrante della cartografia di riferimento del Progetto di piano; Preso atto della necessita' di affiancare le amministrazioni locali, territorialmente competenti, per l'applicazione delle prescrizioni contenute nella deliberazione n. 110/2001, adottata quale salvaguardia del Progetto di piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) dal Comitato istituzionale con la deliberazione n. 112/2001, tramite la introduzione del parere vincolante dell'Autorita' di bacino per la valutazione di quegli interventi che, ancorche' ammessi, rivestano una notevole complessita' e comportino consistenti modifiche dello stato dei luoghi; Preso atto della necessita' di introdurre modifiche alla delibera n. 110 del 7 giugno 2001, con specificazione degli interventi per i quali diventa obbligatoria l'acquisizione del parere vincolante dell'Autorita' di bacino; Rilevato che il Comitato istituzionale, accogliendo positivamente la proposta avanzata, ha suggerito di introdurre disposizioni volte a conseguire snellimenti delle procedure amministrative; Visto il verbale della seduta del 25 febbraio 2003 di questo Comitato istituzionale costituito (ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 183/1989 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 8 della legge n. 253/1990 e delle decisioni regionali) dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attivita' culturali, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il coordinamento della Protezione civile, dal Presidente della giunta regionale della Toscana, dai presidenti delle amministrazioni provinciali di Lucca, Pisa e Pistoia, dal rappresentante delle comunita' montane e dal segretario generale; Delibera: Art. 1. Ad integrazione e modifica della delibera del Comitato istituzionale n. 109 del 19 marzo 2001, anche ai fabbricati oggetto di istanza di condono ai sensi dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applicano le misure di salvaguardia, di cui alle delibere del Comitato istituzionale n. 89 del 27 ottobre 1999 e n. 110 del 7 giugno 2001, adottate quali salvaguardie del Progetto di piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (P.A.I.) e cosi' come modificate dalla presente delibera. |
| Art. 2. I disposti della delibera del Comitato istituzionale n. 109/2001, come integrata e modificata dalla presente delibera, sono da considerarsi espressione del parere dell'ente preposto alla tutela del vincolo, cosi' come previsto dall'art. 32, comma 1 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed esplicano efficacia nei confronti degli enti locali senza necessita' di ulteriori pareri da parte dell'Autorita' di bacino, salvo casi non riconducibili alle fattispecie individuate dalle delibere del Comitato istituzionale di cui all'art. 1. |
| Art. 3. Nelle aree individuate dalla «Carta delle aree con pericolosita' e rischio idraulico» allegata alla delibera del Comitato istituzionale n. 89 del 27 ottobre 1999 ed in quelle classificate come aree di pertinenza fluviale e lacuale P2, P3, PL, PU dalla «Carta delle aree di pertinenza fluviale e lacuale», allegata alla delibera del Comitato istituzionale n. 110 del 7 giugno 2001, ad integrazione e modifica di quanto gia' disposto dai suddetti testi normativi sono consentiti i seguenti interventi e quelli ad essi assimilabili: 1) interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301; 2) interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, nonche' gli interventi di adeguamento igienico sanitario, di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, ai quali non consegua aumento di superficie coperta ne' di numero delle unita' immobiliari ovvero di carico urbanistico, anche al seguito di mutamento di destinazione d'uso, e comunque con esclusione di addizioni volumetriche non rientranti tra gli interventi pertinenziali di cui al successivo punto 10; 3) sopraelevazione di fabbricato esistente alla quale non consegua aumento del numero delle unita' immobiliari ne' del carico urbanistico; 4) incremento di volume e superficie coperta di fabbricati esistenti conseguito durante la realizzazione dei fabbricati stessi in difformita' dal titolo abilitativo originario e che sia comunque contenuto nei limiti dettati dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 32 della legge regionale Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, e senza che a cio' consegua un aumento del carico urbanistico ovvero un aumento del numero delle unita' immobiliari; 5) cambio di destinazione d'uso senza opere di fabbricati esistenti o di loro parti, al quale non consegua aumento del carico urbanistico ovvero del numero delle unita' immobiliari; 6) realizzazione di manufatti ad uso di tettoia con assenza di tamponature laterali; 7) modifiche prospettiche di fabbricati esistenti consistenti in variata distribuzione delle aperture e nella realizzazione di terrazzi o balconi a sbalzo e scale esterne, purche' le suddette opere non siano collegate ad un aumento del carico urbanistico o ad un aumento del numero delle unita' immobiliari; 8) sistemazioni esterne con pavimentazioni, ove queste siano di dimensione inferiore al 75% della superficie del lotto; 9) recinzioni, purche' realizzate in pali e rete ovvero struttura tipo frangisole anche su muretto, purche' quest'ultimo di altezza massima di 80 centimetri; 10) realizzazione, anche in ampliamento, di servizi igienici, volumi tecnici; autorimesse e ripostigli pertinenziali a corredo di edifici esistenti con destinazione residenziale; |
| Art. 4. Ad integrazione e modifica di quanto disposto dalla norma n. 10 della delibera del Comitato istituzionale n. 110 del 7 giugno 2001, per i seguenti interventi e' richiesto il parere vincolante dell'Autorita' di bacino: a) gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico; e) le opere ricadenti nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, alla data della deliberazione del Comitato istituzionale n. 110/2001, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, come zone B e come zone D, queste ultime limitate a quelle non soggette a piano urbanistico attuativo; f) le opere in zona di espansione urbanistica di iniziativa pubblica con piani attuativi e programmi approvati per i quali, alla data della deliberazione del Comitato istituzionale n. 110/2001, siano state stipulate convenzioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva; g) le opere in zona di espansione urbanistica di iniziativa privata con piani di attuazione per i quali, alla data della deliberazione del Comitato istituzionale n. 110/2001, siano state rilasciate concessioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva. Il parere suddetto sara' volto a contemperare la trasformabilita' del territorio con il rispetto di adeguati margini di sicurezza. |
| Art. 5. Il parere vincolante di cui all'articolo precedente sara' rilasciato dal segretario generale dell'Autorita' di bacino del Serchio entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'ente competente, trascorsi i quali lo stesso parere sara' da considerarsi rilasciato in senso favorevole. Resta salva la facolta' di motivata sospensione del parere in attesa della presentazione di adeguata documentazione tecnica. |
| Art. 6. A cura del segretario generale dell'Autorita' di Bacino del fiume Serchio saranno emanati i testi delle delibere n. 89 del 27 ottobre 1999, n. 109 del 19 marzo 2001 e n. 110 del 7 giugno 2001, coordinati con le modifiche introdotte dalla presente delibera. |
| Art. 7. La presente delibera diventa esecutiva all'atto della sua notifica agli enti locali ricadenti nel bacino del fiume Serchio nei confronti dei quali la misura e' destinata ad esplicare efficacia e viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. Roma, 25 febbraio 2003 Il Presidente Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il segretario: Nardi |
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