IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la nota del Presidente della Corte di Appello di Lecce in data 1° aprile 2003, prot. n. 484/P, dalla quale risulta che l'ufficio del Giudice di pace di Grottaglie non e' stato in grado di funzionare regolarmente nel periodo compreso tra il 24 ed il 31 marzo 2003 a causa del trasferimento di sede; Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento delle attivita' presso l'ufficio del Giudice di pace di Grottaglie nel periodo compreso tra il 24 ed il 31 marzo 2003 a causa del trasferimento di sede, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel perido sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 13 maggio 2003 p. Il Ministro: Vietti |