Gazzetta n. 127 del 4 giugno 2003 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI FERRARA |
DECRETO RETTORALE 13 maggio 2003 |
Modifiche allo statuto. |
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IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16, relativi agli statuti delle universita'; Visto il proprio decreto 4 marzo 1995, n. 553, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995, con cui e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara; Visti i propri decreti 4 ottobre 1996, n. 1265, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20 dicembre 1996, 27 aprile 2000, n. 655, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000, 19 agosto 2002, n. 1003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2002, con i quali e' stato modificato lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara; Visto l'art. 60, quinto comma dello statuto, che prevede un procedimento semplificato per le modifiche riguardanti l'adeguamento a norme di legge; Visto il parere favorevole del senato accademico nella seduta del 22 maggio 2002 sulle proposte di modifica dello statuto; Visto il parere espresso dal MIUR con nota n. 2912 del 13 dicembre 2002; Considerato pertanto che le modifiche approvate dal senato accademico dell'Universita' degli studi di Ferrara debbano ritenersi operative; Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche dello statuto dell'Ateneo; Decreta: Art. 1. All'art. 4 dello statuto viene aggiunto un comma n. 5: «5. Per il perseguimento delle sue finalita' l'Universita' partecipa come ente fondatore a fondazioni che abbiano scopi coerenti con i propri fini istituzionali». La numerazione dei successivi commi slitta di una posizione. |
| Art. 2. Il comma 2 dell'art. 6 viene cosi' modificato: «2. L'Universita' svolge attivita' didattica per il conferimento dei seguenti titoli: a) laurea (L); b) laurea specialistica (LS); c) diploma di specializzazione (DS); d) dottorato di ricerca (DR)». Vengono inoltre aggiunti i commi 3 e 4: «3. L'Universita' puo' attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. 4. L'Universita' puo' altresi' attivare corsi di formazione e di perfezionamento e rilasciare i relativi attestati.». La numerazione dei successivi commi slitta di due posizioni. |
| Art. 3. All'art. 7 viene aggiunto un comma 7: «7. L'Universita' puo' attivare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati e sotto la sua responsabilita' scientifica e didattica, corsi liberi con attribuzione di crediti ai frequentanti che abbiano superato le corrispondenti prove finali. Tali crediti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti all'art. 6, comma 2.». |
| Art. 4. Al terzo comma dell'art. 10 viene modificata la dizione relativa al Ministro che decreta la nomina del rettore. |
| Art. 5. Al primo comma, lettera g), dell'art. 13 vengono soppresse le parole «e fissa l'indennita' di funzione». |
| Art. 6. Gli articoli da 20 e 23 vengono sostituiti dai seguenti: «Art. 20 (Amministrazione centrale). - 1. L'Amministrazione centrale e' ordinata alla realizzazione dei compiti dell'Universita' nel suo complesso. 2. Il rettore e' il legale rappresentante dell'Universita' e sovrintende alle attivita' dell'Amministrazione centrale. Art. 21 (Direttore amministrativo). - 1. Il direttore amministrativo attua l'indirizzo politico espresso dal rettore e dagli organi accademici e adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi idonei allo scopo. 2. Il direttore amministrativo: a) e' responsabile dei provvedimenti amministrativi, del funzionamento e del coordinamento degli uffici e dei servizi; b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo centrali dell'Ateneo e delle strutture; c) e' a capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo; d) esplica una attivita' generale di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione; e) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici; f) emana gli atti di gestione del personale; g) svolge ogni altra attribuzione assegnatagli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Universita'. 3. L'incarico di direttore amministrativo, di durata triennale rinnovabile, e' attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, ad un dirigente di questa o altra sede universitaria o di altro ente pubblico o privato. 4. Il direttore amministrativo sceglie il direttore amministrativo vicario fra i dirigenti e i vice dirigenti dell'Universita'. Il direttore amministrativo vicario e' nominato con decreto del rettore; il suo incarico decade contemporaneamente alla scadenza dell'incarico del direttore amministrativo. Art. 22 (Amministrazione periferica). - 1. L'amministrazione periferica e' costituita dai dipartimenti e dalle altre strutture dotate di autonomia finanziaria. Art. 23 (Personale). - 1. Il personale dirigente collabora con il direttore amministrativo assicurando il funzionamento degli uffici e dei servizi cui e' preposto, ed e' responsabile della relativa gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. 2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene mediante concorso per esami, nei limiti e secondo le prescrizioni di legge, indetto con provvedimento del direttore amministrativo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando indica il termine di presentazione delle domande, il numero di posti e le modalita' di partecipazione. 3. Il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, puo' attribuire temporaneamente incarichi di livello dirigenziale a dipendenti non in possesso di qualifica dirigenziale. 4. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito delle attivita' cui e' destinato.». |
| Art. 7. Il comma 1 dell'art. 24 e' sostituito dai seguenti: «1. L'Universita' definisce la dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali. 2. L'Universita', nei limiti consentiti dalla legge, puo' utilizzare personale esterno mediante appositi contratti o convenzioni.». Il comma 2 diviene comma 3. |
| Art. 8. Negli articoli 27, 28, 37, 62 e 72 la formulazione «corso di laurea» o «corsi di laurea» e' sostituita da «corso di studio» o «corsi di studio». |
| Art. 9. Il terzo comma dell'art. 32 e' integrato come segue: «Nel caso di indisponibilita' di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo e' esteso ai professori di seconda fascia». |
| Art. 10. L'art. 50 e' sostituito dal seguente: Art. 50 (Strutture didattiche). - 1. L'Universita' e' articolata nelle strutture didattiche indicate nel regolamento didattico di Ateneo.». |
| Art. 11. L'art. 79 e' sostituito dal seguente: «Art. 79 (Misure per il personale delle strutture non dipartimentalizzate). - 1. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore e' esteso a 5 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che presta servizio presso le strutture non dipartimentalizzate, eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo assegnato a dette strutture.». |
| Art. 12. Gli articoli 36 e 74 e il terzo comma dell'art. 80 sono soppressi. |
| Art. 13. In conseguenza di quanto sopra descritto gli articoli 4, 6, 10, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 32, 37, 48, 50, 62, 72, 79 e 80 sono modificati come segue: Art. 4 (Modi di attuazione dei propri fini istituzionali). - 1. Per realizzare i propri obiettivi, l'Universita' sviluppa la ricerca scientifica e svolge attivita' didattiche, sperimentali e assistenziali ad essa collegate, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri. 2. L'Universita' si organizza in strutture di ricerca, didattiche, assistenziali e di servizio. 3. Le attivita' e le funzioni di tali strutture e degli organi di governo sono disciplinate dalle norme legislative relative alle Universita', dal presente statuto e dai regolamenti approvati secondo le procedure in esso previste. 4. Per favorire il confronto sui problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Universita' garantisce e promuove la diffusione delle informazioni all'interno ed all'esterno delle proprie sedi, con gli strumenti piu' appropriati. 5. Per il perseguimento delle sue finalita' l'Universita' partecipa come ente fondatore a fondazioni che abbiano scopi coerenti con i propri fini istituzionali. 6. Nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, l'Universita' stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile, con altre universita', con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, italiani, comunitari internazionali e stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attivita' di comune interesse. A tal fine essa puo' partecipare agli atti di costituzione e adesione ad organismi associativi, fondazioni e societa' di capitali sia in Italia che all'estero. 7. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche, e amministrative.». Art. 6 (Attivita' didattica). - 1. L'insegnamento promuove la preparazione culturale e scientifica dello studente e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio che questi intende conseguire. 2. L'Universita' svolge attivita' didattica per il conferimento dei seguenti titoli: a) laurea (L); b) laurea specialistica (LS); c) diploma di specializzazione (DS); d) dottorato di ricerca (DR). 3. L'Universita' puo' attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. 4. L'Universita' puo' altresi' attivare corsi di formazione e di perfezionamento e rilasciare i relativi attestati. 5. I docenti svolgono le attivita' di insegnamento e di accertamento, coordinate nell'ambito delle strutture didattiche, al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati. 6. Gli studenti frequentano le lezioni e partecipano alle altre attivita' previste dalle strutture didattiche scegliendo l'indirizzo di studio e i corsi da seguire, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti. Art. 7 (Altre attivita' istituzionali). - 1. L'Universita' istituisce e promuove attivita' di orientamento, formazione, aggiornamento e perfezionamento culturali, scientifiche, tecniche e professionali rivolte anche a soggetti esterni. 2. In particolare: a) organizza incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione degli studi universitari e per l'elaborazione dei piani di studio; b) istituisce corsi di perfezionamento post-laurea; c) organizza corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni; d) svolge corsi di aggiornamento per il personale delle scuole di ogni ordine e grado; e) partecipa ad iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse anche da istituzioni ed enti esterni; f) promuove ed organizza l'aggiornamento del proprio personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo le proprie esigenze e in conformita' alle norme vigenti; g) favorisce la formazione culturale dei cittadini anche attraverso la collaborazione con enti non universitari, in particolare con l'Universita' per l'educazione permanente. 3. Per i corsi previsti dal presente articolo l'Universita' puo' rilasciare specifici attestati. 4. L'Universita' favorisce attivita' di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi sulla base di appositi contratti e convenzioni. 5. L'Universita' promuove, anche in collaborazione con enti pubblici e con privati, iniziative dirette ad assicurare agli studenti, al personale docente e al personale tecnico-amministrativo servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro. 6. L'Universita' agevola la partecipazione alle attivita' didattiche e di ricerca a studenti, docenti, ricercatori e tecnici esterni ad essa. 7. L'Universita' puo' attivare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati e sotto la sua responsabilita' scientifica e didattica, corsi liberi con attribuzione di crediti ai frequentanti che abbiano superato le corrispondenti prove finali. Tali crediti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti all'art. 6, comma 2.». Art. 10 (Il rettore). - 1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge ed e' responsabile del governo accademico, degli obiettivi e dei programmi dell'Universita' nel rispetto delle leggi e dello statuto. 2. Il rettore: a) convoca e presiede il senato accademico, il consiglio della ricerca e il consiglio di amministrazione; b) emana lo statuto e i regolamenti; c) garantisce l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo e degli altri organi collegiali dell'Universita'; d) verifica i risultati della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Universita', per valutare la rispondenza alle direttive generali impartite; impartisce le direttive politiche e di gestione sulla base delle quali il direttore amministrativo predispone il bilancio di previsione; procede ad una verifica sul rendiconto consuntivo; e) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e da' esecuzione ai provvedimenti disciplinari a carico del personale per le categorie e nei limiti previsti dalla legge; f) presenta annualmente una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo; g) garantisce l'applicazione dello statuto e dei relativi regolamenti di attuazione; h) si pronuncia su richiesta di tutti gli interessati sulle vertenze riguardanti singoli soggetti della comunita' universitaria; i) cura che gli atti dell'Ateneo siano adeguatamente resi pubblici; l) nomina con decreto i professori e i ricercatori dell'Universita'; m) controfirma i provvedimenti di nomina del personale tecnico-amministrativo adottati dal direttore amministrativo; n) svolge ogni altra attribuzione prevista dall'ordinamento universitario e dal presente statuto. 3. Il rettore e' eletto tra i professori di prima fascia dell'Universita' ed e' nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 4. L'elettorato attivo e' composto da: a) i professori di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori dell'Universita'; b) i componenti del consiglio del personale tecnico-amministrativo; c) i componenti del consiglio degli studenti; d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo per ogni dipartimento ed uno per l'amministrazione centrale; e) un rappresentante degli studenti per ogni consiglio di facolta' designato al proprio interno dai membri del consiglio stesso. 5. Il rettore designa, fra i professori di prima fascia, il prorettore con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento.». Art. 13 (Consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione: a) approva il regolamento generale di amministrazione e contabilita', sentito il senato accademico; b) individua i centri di gestione e i centri di spesa previsti dall'art. 56; c) appresta uno schema di bilancio di previsione da sottoporre al senato accademico e, sulla base delle specificazioni di spesa adottate dal senato accademico, approva il bilancio di previsione. Approva altresi' il conto consuntivo; d) approva i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti; e) delibera, per quanto di competenza, sui provvedimenti che comportino oneri di bilancio; f) definisce la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo sulla base dei criteri indicati dal senato accademico; g) conferisce le funzioni di direttore amministrativo; h) assegna alle strutture didattiche, scientifiche e amministrative le risorse finanziarie e il personale dirigente e tecnico-amministrativo, secondo i criteri indicati dal senato accademico; i) delibera, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, sull'istituzione di nuovi corsi di laurea e di diploma; l) designa, su proposta del rettore, i membri del collegio dei revisori dei conti; m) approva le convenzioni, i contratti e ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati ai centri di gestione e ai dirigenti; n) delibera sull'attivazione dei dipartimenti per quanto riguarda gli aspetti finanziari; o) approva, sentito il consiglio degli studenti, le regole generali per l'attuazione delle attivita' autogestite dagli studenti; p) esprime parere obbligatorio sugli atti relativi alla programmazione dello sviluppo dell'Universita' predisposti dal senato accademico; q) esprime parere obbligatorio e vincolante sui regolamenti delle strutture per le materie di propria competenza; r) determina criteri per la valutazione delle attivita' amministrative ed esprime un giudizio sull'efficacia e sull'efficienza delle singole strutture amministrative, tenuto conto del parere espresso dal senato accademico; s) istituisce un nucleo di valutazione per il controllo della gestione; t) con proprio regolamento, adottato previo parere del senato accademico, identifica gli incarichi cui assegnare una indennita' di funzione e determina i relativi importi; u) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Universita'. 2. Il consiglio di amministrazione e' composto da: a) il rettore che lo presiede; b) il direttore amministrativo che svolge anche le funzioni di segretario; c) i membri del consiglio della ricerca eletti dal medesimo secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3; d) due rappresentanti degli studenti, eletti dal consiglio degli studenti; e) il presidente ed il vice presidente del consiglio del personale tecnico amministrativo; f) il vice presidente della consulta dei dipartimenti; g) il vice presidente del comitato dei sostenitori dell'Universita'; h) un rappresentante del Governo, designato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sulla base di una terna di nomi indicati dal rettore. 3. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Art. 20 (Amministrazione centrale). - 1. L'amministrazione centrale e' ordinata alla realizzazione dei compiti dell'Universita' nel suo complesso. 2. Il rettore e' il legale rappresentante dell'Universita' e sovrintende alle attivita' dell'amministrazione centrale. Art. 21 (Direttore amministrativo). - 1. Il direttore amministrativo attua l'indirizzo politico espresso dal rettore e dagli organi accademici e adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi idonei allo scopo. 2. Il direttore amministrativo: a) e' responsabile dei provvedimenti amministrativi, del funzionamento e del coordinamento degli uffici e dei servizi; b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo centrali dell'Ateneo e delle strutture; c) e' a capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo; d) esplica una attivita' generale di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione; e) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici; f) emana gli atti di gestione del personale; g) svolge ogni altra attribuzione assegnatagli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Universita'. 3. L'incarico di direttore amministrativo, di durata triennale rinnovabile, e' attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, ad un dirigente di questa o altra sede universitaria o di altro ente pubblico o privato. 4. Il direttore amministrativo sceglie il direttore amministrativo vicario fra i dirigenti e i vice dirigenti dell'Universita'. Il direttore amministrativo vicario e' nominato con decreto del rettore; il suo incarico decade contemporaneamente alla scadenza dell'incarico del direttore amministrativo. Art. 22 (Amministrazione periferica). - 1. L'amministrazione periferica e' costituita dai dipartimenti e dalle altre strutture dotate di autonomia finanziaria. Art. 23 (Personale). - 1. Il personale dirigente collabora con il direttore amministrativo assicurando il funzionamento degli uffici e dei servizi cui e' preposto, ed e' responsabile della relativa gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. 2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene mediante concorso per esami, nei limiti e secondo le prescrizioni di legge, indetto con provvedimento del direttore amministrativo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando indica il termine di presentazione delle domande, il numero di posti e le modalita' di partecipazione. 3. Il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, puo' attribuire temporaneamente incarichi di livello dirigenziale a dipendenti non in possesso di qualifica dirigenziale. 4. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito delle attivita' cui e' destinato. Art. 24 (Dotazione organica). - 1. L'Universita' definisce la dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali. 2. L'Universita', nei limiti consentiti dalla legge, puo' utilizzare personale esterno mediante appositi contratti o convenzioni. 3. Modifiche alla dotazione organica comportanti spese eccedenti rispetto ai fondi statali di spettanza dell'Universita' potranno essere deliberate se la loro copertura e' assicurata e garantita adeguatamente, per l'intero periodo di validita' dell'impegno. Art. 27 (Consiglio di facolta). - 1. Il consiglio di facolta' e' l'organo collegiale che programma e coordina l'attivita' didattica della facolta'. 2. Il consiglio di facolta': a) programma l'impiego delle risorse didattiche in accordo con le delibere del senato accademico; b) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei professori e dei ricercatori; c) provvede alla destinazione, modalita' di copertura e chiamata relativamente ai posti di ruolo dei professori e dei ricercatori, acquisito il parere dei dipartimenti competenti; d) formula proposte per i piani di sviluppo; e) propone al senato accademico l'istituzione di nuovi corsi di studio, anche interfacolta', di scuole di specializzazione e di altre iniziative didattiche; f) formula il regolamento di facolta'; g) esprime pareri sui regolamenti generali per quanto di competenza; h) esprime pareri sull'istituzione dei dipartimenti, secondo quanto previsto dall'art. 35; i) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento didattico, dal presente statuto e dai regolamenti. 3. Il consiglio di facolta' e' composto da: a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia; b) i ricercatori confermati cui sia stato affidato, nella facolta' di appartenenza, un intero corso ufficiale di insegnamento oppure un pari impegno didattico in un corso integrato, limitatamente alla durata dell'incarico stesso; c) i rappresentanti dei ricercatori in numero pari al dieci per cento dei professori di prima fascia della facolta', in servizio alla data dell'elezione dei rappresentanti, e comunque in numero non inferiore a tre; essi sono eletti ogni tre anni; d) un numero di rappresentanti degli studenti pari a quattro per ogni facolta', elevato a sei per le facolta' con piu' di duemila iscritti. I rappresentanti degli studenti nel consiglio di facolta' hanno voto consultivo; essi sono eletti ogni due anni. 4. La composizione del consiglio di facolta' varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno. 5. Il consiglio di facolta' puo' avvalersi di una giunta e di commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalita' e finalita' definiti dal regolamento di facolta'. Nel regolamento di facolta' saranno determinate composizione e funzioni della commissione didattica di facolta'. 6. La convocazione ordinaria del consiglio di facolta' deve avvenire almeno ogni tre mesi, o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti. Art. 28 (Consigli dei corsi di studio). - 1. I consigli dei corsi di studio hanno il compito di provvedere alla organizzazione della didattica, all'approvazione dei piani di studio e alle modalita' di composizione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e all'esame di laurea o di diploma, come stabilito dal regolamento di facolta'. Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attivita' didattiche. Svolgono gli altri compiti previsti dal regolamento di facolta'. 2. I consigli di corsi di studio sono costituiti dai professori di ruolo, dagli altri professori ufficiali e dai ricercatori afferenti, da una rappresentanza degli studenti, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. Il regolamento di facolta' definisce i criteri per le afferenze e le modalita' di elezione della rappresentanza degli studenti. Gli altri professori ufficiali e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, ai fini del calcolo del numero legale, vengono conteggiati solo nel caso siano presenti. 3. I presidenti dei consigli di cui al comma precedente vengono eletti dal consiglio stesso di norma fra i professori di ruolo di prima fascia che ne fanno parte. Le modalita' di elezione saranno definite dal regolamento di facolta'. 4. La composizione dei consigli di corso di studio varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno. 5. I consigli delle scuole di specializzazione sono costituiti secondo le norme legislative vigenti. 6. Nelle facolta' con un solo corso di laurea, le competenze attribuite ai consigli di corso di studio, sono esercitate dal consiglio di facolta'. Art. 32 (Direttore di dipartimento). - 1. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento ed e' responsabile della sua gestione. 2. Il direttore: a) convoca e presiede il consiglio e la giunta; b) promuove le attivita' del dipartimento; c) tiene i rapporti con gli organi accademici; d) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. 3. Il direttore e' eletto dal consiglio di dipartimento di norma fra i professori di prima fascia a tempo pieno afferenti al dipartimento e viene nominato con decreto del rettore. Nel caso di indisponibilita' di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo e' esteso ai professori di seconda fascia. Art. 37 (Corsi di studio interfacolta). - 1. Possono essere istituiti corsi di studio interfacolta', ovvero possono essere trasformati in corsi interfacolta' corsi di studio gia' esistenti presso una facolta'. 2. A tal fine il senato accademico, su proposta di almeno una delle facolta' interessate o di dieci professori dell'Universita', sentite le altre facolta' e per quanto di competenza il consiglio di amministrazione, individua la facolta' di riferimento e le altre facolta' che forniscono le competenze didattiche, i dipartimenti, gli istituti e i centri di Ateneo in grado di fornire le competenze scientifiche e tecniche e le strutture didattiche.». Art. 48 (Attivita' didattica). - 1. L'Universita', al fine di assicurare una efficace attivita' formativa, promuove il coordinamento delle attivita' didattiche, dei programmi di insegnamento e di ogni altra iniziativa ad essa connessa. 2. L'Universita' favorisce la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie didattiche. 3. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra i professori e studenti e per favorire l'inserimento di questi ultimi nella comunita' universitaria, l'Universita', nei casi consentiti dalla normativa vigente, puo' determinare il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di studio; esso viene fissato dal senato accademico sulla base di una relazione tecnica predisposta dai rispettivi consigli di facolta', udito il consiglio di amministrazione. I criteri, le modalita' di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente sono stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo. 4. Il numero massimo e le modalita' di ammissione alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca sono definiti sulla base delle norme di legge, tenendo conto delle risorse economiche, didattiche e strutturali dell'Universita'. 5. Il personale tecnico collabora all'attivita' didattica secondo le norme di legge.». Art. 50 (Strutture didattiche). - 1. L'Universita' e' articolata nelle strutture didattiche indicate nel regolamento didattico di Ateneo. Art. 62 (Elezioni). - 1. La votazione per l'elezione degli organi e' valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente statuto; essa avviene a scrutinio segreto. 2. Per l'elezione degli organi collegiali le votazioni avvengono a voto limitato. Ciascun elettore potra' votare per non piu' di un terzo dei nominativi da designare. 3. Per l'elezione degli organi individuali, risulta eletto chi abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti. Nella terza votazione, che si svolgera' non prima di sette e non oltre dieci giorni dopo la seconda e comunque non oltre quindici giorni dalla prima, si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. L'elezione si effettua a scrutinio segreto. 4. Rettore, presidi di facolta', presidenti di consiglio di corso di studio, direttori di dipartimento, i membri del consiglio del personale tecnico-amministrativo, il vicepresidente del comitato dei sostenitori, i membri della giunta di dipartimento durano in carica per un triennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta con l'eccezione del vicepresidente del comitato dei sostenitori. In caso di facolta' con un numero di docenti di prima fascia inferiore a sette, il preside puo' essere eletto per un terzo mandato. 5. Il vice presidente della consulta dei dipartimenti, i membri del comitato per lo sport universitario, del consiglio degli studenti, del consiglio della ricerca e quelli fra questi ultimi designati a partecipare al senato accademico e al consiglio di amministrazione, nonche' i rappresentanti in senato accademico dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 11 al comma 4, durano in carica per un biennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta, con l'eccezione dei membri del comitato per lo sport universitario. 6. Il decano o altro organo previsto da questo statuto o dai regolamenti indice l'elezione dei soggetti di cui al commi precedenti almeno sessanta giorni prima della loro scadenza dalla carica; le elezioni avvengono al piu' tardi trenta giorni prima della scadenza dalla carica dei soggetti da sostituire. 7. La mancata designazione di rappresentanti di una o piu' componenti, per mancato raggiungimento del numero minimo di votanti previsto o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validita' della composizione degli organi. 8. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di soggetti ricoprenti funzioni individuali o di uno o piu' rappresentanti eletti o designati in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti per quanto riguarda la componente studentesca. Per quanto riguarda le altre componenti, si procedera' al rinnovo entro sessanta giorni. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non e' pregiudicata la validita' della composizione dell'organo collegiale. I soggetti ricoprenti funzioni individuali o facenti parte di organi collegiali conservano le proprie funzioni fino alla ricostituzione degli organi stessi, ove possibile. 9. La designazione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento da approvarsi dal senato accademico sentito il consiglio degli studenti.». Art. 72 (Funzioni disciplinari). - 1. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi di studio attivati nell'Universita' viene esercitata da una commissione costituita secondo quanto previsto dal regolamento didattico d'Ateneo, presieduta dal rettore e di cui fa parte anche il presidente del consiglio degli studenti. 2. La funzione disciplinare nei confronti dei professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo viene esercitata in conformita' alle vigenti disposizioni legislative.». Art. 79 (Misure per il personale delle strutture non dipartimentalizzate). - 1. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore e' esteso a 5 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che presta servizio presso le strutture non dipartimentalizzate, eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo assegnato a dette strutture. Art. 80 (Entrata in vigore). - 1. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi. 2. Gli organi elettivi in carica alla data dell'entrata in vigore del presente statuto cessano dalla carica alla scadenza naturale del loro mandato, cosi' come previsto dalla previgente normativa. 3. Le elezioni per le rappresentanze degli studenti verranno espletate in periodo di attivita' didattica. 4. I mandati in corso al momento dell'entrata in vigore del presente statuto rientrano nel computo ai fini della non eleggibilita'.». Gli articoli 36 e 74 sono soppressi. Ferrara, 13 maggio 2003 Il rettore: Conconi |
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