Gazzetta n. 127 del 4 giugno 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2003
Fondo integrativo da ripartire fra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio per l'anno 2002.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, cosi' come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 89, che consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8 della predetta legge 2 dicembre 1991, n. 390;
Viste le disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, ed, in particolare, l'art. 16 nel quale vengono indicati i criteri di riparto di tale Fondo per il triennio 2001/2003;
Visto lo stanziamento del capitolo «Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, pari a 125.808.900 euro;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, formulato nell'adunanza del 28 novembre 2002;
Visti i dati elaborati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Sulla proposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Decreta:
Art. 1.
La destinazione del Fondo
1. Nelle more dell'attuazione del disposto dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, i trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390». Nell'utilizzo del Fondo, gradualmente e compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, e' riconosciuta la priorita' di destinazione a favore degli studenti di prima immatricolazione, al fine di garantire il completo soddisfacimento delle richieste.
2. Nella concessione delle borse di studio le regioni e le province autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.
3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome a:
a) concessione di prestiti d'onore ai sensi delle vigenti normative regionali;
b) concessione di borse di studio nell'anno accademico successivo.
 
Art. 2.
Il riparto del Fondo per l'anno 2002
1. Con riferimento ai criteri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 ed ai dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, elaborati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Fondo per il 2002 e' ripartito sulla base della tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le somme trasferite alle regioni e alle province autonome sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale e provinciale e sono utilizzate nell'anno accademico 2002/2003.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 2003
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
Moratti

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2003 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 58
 
Allegato

----> Vedere allegato a pag. 9 della G.U. <----
 
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