Gazzetta n. 127 del 4 giugno 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 21 maggio 2003 |
Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante in Italia per l'iscrizione all'albo degli ingegneri. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Monbaron Claude Rene', nato a Reconvilier (Svizzera) il 4 dicembre 1959, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di ingenieur ETS conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere; Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di diplome d'ingenieur ETS en mecanique technique conseguita presso l'«Ecole d'Ingenieurs Bienne-Ecole Technique Superieure de l'Etat de Berne ETS» di Berna in data 22 ottobre 1982; Considerato che il richiedente e' in possesso dell'autorizzazione ad usare il titolo di ingenieur ETS, secondo a legge federale svizzera del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 febbraio 2003; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. B, settore industriale, e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Al sig. Monbaron Claude Rene', nato a Reconvilier (Svizzera) il 14 dicembre 1959 cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione B, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 2 anni; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) impianti elettrici; 2) fisica tecnica. Roma, 21 maggio 2003 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie indicate nel precedente art. 3. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto; d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. B - settore industriale. e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso uno psicologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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