Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2003 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2003, n. 126 |
Regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che, ai fini della razionalizzazione e della semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore; Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, il quale prevede che, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione del citato articolo 3 della legge n. 662 del 1996 resta ferma la predetta disposizione di delega per l'emanazione di regolamenti di semplificazione; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto il regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100; Visto il regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni; Visto il regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542; Visto il regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni; Visto il regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi, nonche' per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404; Visto il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164; Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che, in materia di crediti tributari di modesta entita', dispone che, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, per ciascun tributo erariale o locale, gli importi fino alla concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi; Visto l'articolo 15, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale stabilisce che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge; Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Considerato che occorre proseguire nell'opera di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie; Ritenuta la necessita' di emanare ulteriori disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto, di scritture contabili e di trasmissione telematica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Prospetto delle attivita' e passivita' 1. Nei casi di passaggio dal regime di contabilita' semplificata a quello di contabilita' ordinaria, le attivita' e le passivita' esistenti all'inizio del periodo di imposta sono valutate con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, e riportate sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari». - Il testo vigente dell'art. 3 (Disposizioni in materia di entrata) comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: «136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore». - Il testo vigente dell'art. 16 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente) e' il seguente: «Art. 16 (Pubblicazione). - 1. Per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, resta ferma la disposizione di cui all'art. 3, comma 136, della medesima legge 23 dicembre 1996. n. 662». - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997. - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 (Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998. Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 (Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2000. - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2001. - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404 (Regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonche' per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2001. - Il testo vigente dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) e' il seguente: «Art. 40 (Disposizioni di attuazione). - 1. Il Ministro delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce: a) i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di cui all'art. 34, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi, i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria; b) le modalita' per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei confronti e' stato rilasciato il visto e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35, ovvero e' stata effettuata la certificazione ai sensi dell'art. 36, tenendo conto, in particolare, del tipo di assistenza fiscale prestata ai predetti contribuenti anche in ordine alla tenuta delle scritture contabili; c) la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformita', dell'asseverazione e della certificazione tributaria secondo le disposizioni del presente capo commisurate anche al numero dei contribuenti assistiti; d) ulteriori disposizioni attuative di quanto previsto nel presente capo». - Il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1999. - Il testo vigente dell'art. 16, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere finanziario) e' il seguente: «1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, sono stabiliti, per ciascun tributo erariale o locale, gli importi fino alla concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi. I tributi sono comunque dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti». - Il testo vigente dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e' il seguente: «2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalita' di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni». - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001. - Il testo vigente dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: «Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3 comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali». - La legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000. Nota all'art. 1: - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 23 dicembre 1974 (Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sul reddito) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 28 dicembre 1974.
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| Art. 2. Unificazione delle scadenze per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione delle eccedenze di crediti IVA 1. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, dopo le parole: «all'ufficio competente» sono inserite le seguenti: «, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento,».
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 14 ottobre 1999 (Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA), come modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 8 (Rimborsi e compensazioni di eccedenze di crediti IVA). - 3. I contribuenti in possesso dei requisiti indicati dal secondo comma dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la richiesta di rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori all'anno, possono, in alternativa, effettuare la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, presentando all'ufficio competente, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, una dichiarazione contenente i dati richiesti per l'istanza di cui al comma 2. Gli enti e le societa' controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, effettuare la compensazione prevista dal citato art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.».
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| Art. 3. Versamenti minimi 1. Con effetto dal 1° gennaio 2003 l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione annuale non e' dovuta o, se il saldo e' negativo, non e' rimborsabile se i relativi importi non superano Euro 10,33. Se gli importi superano Euro 10,33 sono dovuti o rimborsabili per l'intero ammontare. |
| Art. 4. Termine per la trasmissione telematica dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali 1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, i dati relativi alle forniture effettuate nell'anno solare precedente nei confronti dei rivenditori o dei soggetti utilizzatori degli stampati.».
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 404 del 5 ottobre 2001 (Regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonche' per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali), come modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 3 (Adempimenti relativi alla fornitura di documenti fiscali). - 1. Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita tramettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, i dati relativi alle forniture effettuate nell'anno solare precedente nei confronti dei rivenditori dei soggetti utilizzatori degli stampati. 2. Fino al momento della trasmissione o della comunicazione dei dati relativi a ciascuna fornitura ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, i dati medesimi devono essere annotati dai soggetti di cui al comma 1, anteriormente alla consegna degli stampati, in un registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici; i dati devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. 3. Le modalita' tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione da parte dei soggettivi cui al comma 1 sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.». - Si trascrive i testo vigente dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 3. (Modalita' di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni) del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte su redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. «2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma precedente, la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo' essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa' controllante e le societa' da questi controllate come definite dall'art. 43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.». «2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, possono presentare le dichiarazioni in via telematica, direttamente avvalendosi del servizio telematico Internet ovvero tramite un incaricato di cui al comma 3.». «3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».
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| Art. 5. Termini per adempimenti fiscali 1. All'articolo 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, dopo la parola: «Dichiarazione» sono inserite le seguenti: «e certificazioni»; b) nel comma 3-bis, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»; c) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti: «6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalita' di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi. 6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 4 (Dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta). - 1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall'art. 3, comma 1, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonche' gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni informative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza sociale (I.N.P.S. e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) relativa a tutti i percipienti, redatta in conformita' ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all'art. 1, comma 1. 2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo' essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse. 3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui all'art. 7-bis del medesimo decreto, trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati i cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonche' gli ulteriori dati necessari per l'attivita' di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresi', trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1. 4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'art. 1 sono conservati per il periodo previsto dall'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, l'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali. 4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i sostituti di imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni dell'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno. 5. (Comma soppresso). 6. (Comma soppresso). 6-bis. I soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte costituzionale, con il Segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. 6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalita' di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi. 6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.». - Si trascrive il testo vigente dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: «Art. 27. - 1. Le societa' gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 81 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 del medesimo testo unico. 2. In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione della societa', i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle societa' ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla societa' emittente. 3. La ritenuta operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazione alle partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. 4. Sugli utili corrisposti dalle societa' ed enti indicati nella lettera d) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 dello stesso testo unico n. 917 del 1986, nonche' ai fondi indicati nel comma 1, e' operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa, del 12,50 per cento dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 23, che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta si applica a titolo d'acconto, nei confronti delle persone fisiche, e a titolo d'imposta nei confronti dei fondi. 5. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata nei confronti delle persone fisiche residenti che possiedono partecipazioni rappresentate da azioni nominative o da quote ovvero siano socie di banche popolari cooperative nel caso in cui attestino di avere i requisiti di cui allo stesso comma. La ritenuta non e' operata qualora i soggetti di cui al periodo precedente ne facciano richiesta all'atto della riscossione degli utili. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4 sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. 6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.». - Si trascrive il testo vigente degli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745: «Art. 7. - Le societa', entro il 15 febbraio di ciascun anno, devono comunicare allo Schedario generale dei titoli azionari, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli sui quali hanno pagato gli utili nell'anno solare precedente o titolari di diritti reali sui titoli stessi, gli elementi indicati nell'art. 5, primo comma. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a coloro, persone fisiche o giuridiche, che in rappresentanza del possessore del titolo, ne hanno riscosso gli utili. Le comunicazioni di cui al primo comma: a) devono essere eseguite, per ogni distribuzione di utili, mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze e redatti in tre copie, una delle quali viene restituita con visto di ricevuta alla societa'; b) devono indicare, per ciascun nominativo, il numero delle azioni, precisando la data dell'ultima girata, se avvenuta dopo il precedente pagamento di utili e se i giratari dei titoli non sono persone fisiche, e l'ammontare degli utili su di esse complessivamente pagati, al lordo della ritenuta prevista dall'art. 1. Se la ritenuta e' stata emessa ai sensi dell'art. 1, quarto comma, debbono essere altresi' indicati gli estremi del certificato prodotto; c) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della societa' oppure da un amministratore o dirigente incaricato con apposita deliberazione del Consiglio. Le societa' che nell'anno solare precedente non abbiano deliberato la distribuzione di utili devono comunicare allo Schedario gli elementi indicati dal primo comma relativamente ai titoli azionari che sono stati depositati ai fini dell'intervento all'assemblea ordinaria ai sensi del secondo comma dell'art. 4. Quando l'incarico di pagare gli utili e' stato conferito ai soggetti indicati nell'art. 6, primo comma, alle comunicazioni previste dal primo comma devono provvedere, per conto della societa' emittente, i soggetti medesimi. Le comunicazioni possono essere eseguite anche dalle singole sedi e filiali delle aziende o societa' incaricate e sono sottoscritte, in tal caso, dai rispettivi di direttori.». «Art. 8. - Nel caso di riporto il riportatore, all'atto di riscuotere gli utili, deve indicare, mediante dichiarazione scritta che deve essere conservata dalla societa' o dai soggetti indicati dall'art. 6, primo comma, il numero delle azioni che formano oggetto del riporto e il nome del riportato, con le indicazioni prescritte dall'art. 5, primo comma. Tale dichiarazione, se riportatore e' la medesima azienda di credito incaricata di pagare gli utili, non e' richiesta, quando il riporto risulti dai libri o dalle scritture contabili che si trovano presso la sede o filiale che segue la comunicazione. Le norme del comma precedente si applicano anche nel caso in cui colui che riscuote gli utili sia venuto in possesso dei titoli azionari per effetto di riporto simulato o attuato attraverso negozio indiretto. Le comunicazioni prescritte dall'art. 7 devono contenere le indicazioni relative sia al riportatore che al riportato specificandone la qualifica o precisando se il riportato e' un'azienda di credito, un agente di cambi o un commissario di borsa. Le aziende di credito, gli agenti di cambio e i commissari di borsa che, avendo preso azioni a riporto, le hanno date a riporto ad altri, devono comunicare allo Schedario i nomi dei loro riportati e le relative indicazioni, specificando per ciascuno di essi il numero delle azioni e l'ammontare degli utili spettanti, al lordo della ritenuta prevista dall'art. 1. Le comunicazioni debbono avvenire, anche se le ritenute non siano state effettuate, entro sessanta giorni dalla data in cui la societa' ha posto in pagamento gli utili. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di vendita a termine e per le operazioni di vendita a contanti con esecuzione differita per gli utili percepiti dall'intestatario delle azioni vendute e da questi dovuti al compratore. Le disposizioni dell'art. 3 si applicano con riferimento all'imposta complementare o all'imposta sulle societa' dovute dal riportato o dal compratore a termine. I soggetti tassabili in base al bilancio debbono presentare in allegato alla dichiarazione annuale le distinte delle azioni date e prese a riporto nel corso dell'esercizio.». «Art. 9. - Le societa' fiduciarie devono comunicare allo Schedario e al competente ufficio delle imposte, entro il 15 febbraio di ciascun anno, i nomi degli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate ed appartenenti a terzi, sulle quali hanno riscosso utili nell'anno solare precedente con le indicazioni prescritte dall'art. 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e con la specificazione del numero delle azioni e dell'ammontare degli utili spettanti a ciascun nominativo. La comunicazione deve essere eseguita, per ciascuna attribuzione di utili sulle azioni intestate alla societa' fiduciaria, mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze e redatte in tre copie, una delle quali e' restituita con visto di ricevuta alla societa'. La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della societa' fiduciaria.». «Art. 11. - La Banca d'Italia e le aziende di credito, all'atto di corrispondere agli aventi diritto gli utili riscossi sui titoli esteri, esclusi quelli obbligazionari, depositati ai sensi del terzo comma dell'art. 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, devono operare la ritenuta del cinque o del trenta per cento prevista dagli articoli 1 e 10. L'importo delle ritenute deve essere versato alla competente sezione di Tesoreria provinciale entro il 20 gennaio e il 20 luglio successivo al semestre in cui sono state operate. Entro il 15 febbraio di ciascun anno devono essere comunicati al Ministero delle finanze, con apposito elenco sottoscritto dal rappresentante legale o dal dirigente preposto al servizio, gli importi riscossi nell'anno solare precedente per ciascun avente diritto delle ritenute operate e versate. L'elenco deve contenere, relativamente a ciascun nominativo, gli elementi indicati dall'art. 5, primo comma, e deve essere corredato con le attestazioni della sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti. Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 2 e quelle degli articoli 3 e 10.».
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| Art. 6. Disposizioni finali e transitorie 1. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si intendono abrogati: a) l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154; b) l'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 3. I riferimenti alle disposizioni indicate nell'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenuti in ogni altro atto normativo si intendono fatti alle disposizioni dei commi 6-ter e 6-quater dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 5 del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 aprile 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 123
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' e' riportato nelle note alle premesse. - Si trascrive il testo vigente dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative, convertito, con modificazioni, alla legge 27 aprile 1989, n. 154: «5. In tutti i casi di passaggio dalla contabilita' semplificata alla contabilita' ordinaria le attivita' e le passivita' esistenti all'inizio del periodo di imposta vanno valutate con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, e riportate sul libro inventari o su apposito prospetto da vidimarsi entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.». - Si trascrive il testo vigente dell'art. 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: «Art. 7-bis. - I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto che corrispondono somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono rilasciare una apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati stabiliti con il decreto di cui all'art. 8, comma 1, secondo periodo. La certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali; con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalita' di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi. 2. I certificati sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnati agli interessati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'art. 27 il certificato puo' essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».
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