Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2003, n. 126
Regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che, ai fini della razionalizzazione e della semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, il quale prevede che, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione del citato articolo 3 della legge n. 662 del 1996 resta ferma la predetta disposizione di delega per l'emanazione di regolamenti di semplificazione;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto il regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
Visto il regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
Visto il regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542;
Visto il regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni;
Visto il regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi, nonche' per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404;
Visto il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;
Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che, in materia di crediti tributari di modesta entita', dispone che, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, per ciascun tributo erariale o locale, gli importi fino alla concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi;
Visto l'articolo 15, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale stabilisce che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Considerato che occorre proseguire nell'opera di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie;
Ritenuta la necessita' di emanare ulteriori disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto, di scritture contabili e di trasmissione telematica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Prospetto delle attivita' e passivita'
1. Nei casi di passaggio dal regime di contabilita' semplificata a quello di contabilita' ordinaria, le attivita' e le passivita' esistenti all'inizio del periodo di imposta sono valutate con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, e riportate sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dell'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari».
- Il testo vigente dell'art. 3 (Disposizioni in materia
di entrata) comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il
seguente:
«136. Al fine della razionalizzazione e della
tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione
delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali
dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove
tecnologie per il trattamento e la conservazione delle
informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di
settore».
- Il testo vigente dell'art. 16 del decreto legislativo
23 dicembre 1999, n. 505 (Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
314, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 467, in materia di redditi di
capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di
conguaglio e di redditi di lavoro dipendente) e' il
seguente:
«Art. 16 (Pubblicazione). - 1. Per gli adempimenti
previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione
dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, resta
ferma la disposizione di cui all'art. 3, comma 136, della
medesima legge 23 dicembre 1996. n. 662».
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 100 (Regolamento recante norme per la
semplificazione e la razionalizzazione di alcuni
adempimenti contabili in materia di imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge
23 dicembre 1996, n. 662) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322 (Regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre
1998.
Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542 (Regolamento recante modificazioni alle
disposizioni relative alla presentazione delle
dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio
2000.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
2001, n. 435 (Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche'
disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di
adempimenti tributari) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2001.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2001, n. 404 (Regolamento recante disposizioni in materia
di utilizzo del servizio di collegamento telematico con
l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti,
atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano
i singoli tributi nonche' per ottenere certificazioni ed
altri servizi connessi ad adempimenti fiscali) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre
2001.
- Il testo vigente dell'art. 40 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni) e' il seguente:
«Art. 40 (Disposizioni di attuazione). - 1. Il Ministro
delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
stabilisce:
a) i criteri e le condizioni per il rilascio ai
centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di
cui all'art. 34, per la loro iscrizione in apposito albo e
per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve
in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti
autorizzati alla costituzione dei centri stessi, i poteri
di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione
finanziaria;
b) le modalita' per l'esecuzione dei controlli e
l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei confronti
e' stato rilasciato il visto e l'asseverazione di cui ai
commi 1 e 2 dell'art. 35, ovvero e' stata effettuata la
certificazione ai sensi dell'art. 36, tenendo conto, in
particolare, del tipo di assistenza fiscale prestata ai
predetti contribuenti anche in ordine alla tenuta delle
scritture contabili;
c) la prestazione di congrue garanzie per i danni ai
contribuenti in relazione al rilascio del visto di
conformita', dell'asseverazione e della certificazione
tributaria secondo le disposizioni del presente capo
commisurate anche al numero dei contribuenti assistiti;
d) ulteriori disposizioni attuative di quanto
previsto nel presente capo».
- Il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,
n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale
resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per
i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti
ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135
dell'11 giugno 1999.
- Il testo vigente dell'art. 16, comma 1, della legge
8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione
e la razionalizzazione del sistema tributario e per il
funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonche'
disposizioni varie di carattere finanziario) e' il
seguente:
«1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto
dei costi per l'accertamento e la riscossione, sono
stabiliti, per ciascun tributo erariale o locale, gli
importi fino alla concorrenza dei quali i versamenti non
sono dovuti o non sono effettuati rimborsi. I tributi sono
comunque dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare
se i relativi importi superano i predetti limiti».
- Il testo vigente dell'art. 15, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa) e' il seguente:
«2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge. I criteri e le modalita' di applicazione del
presente comma sono stabiliti, per la pubblica
amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti
da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei
regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. (Testo A)) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
- Il testo vigente dell'art. 23 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59) e' il seguente:
«Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i
compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni
relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3 comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali».
- La legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio
2000.
Nota all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del
23 dicembre 1974 (Disposizioni integrative e correttive del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sul reddito) e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 28 dicembre 1974.



 
Art. 2.
Unificazione delle scadenze per la presentazione delle istanze
di rimborso e di compensazione delle eccedenze di crediti IVA
1. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, dopo le parole: «all'ufficio competente» sono inserite le seguenti: «, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento,».



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 8, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 542 del 14 ottobre 1999
(Regolamento recante modificazioni alle disposizioni
relative alla presentazione delle dichiarazioni dei
redditi, dell'IRAP e dell'IVA), come modificato dal
regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 8 (Rimborsi e compensazioni di eccedenze di
crediti IVA). - 3. I contribuenti in possesso dei requisiti
indicati dal secondo comma dell'art. 38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la
richiesta di rimborsi di imposta relativi a periodi
inferiori all'anno, possono, in alternativa, effettuare la
compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, per l'ammontare massimo
corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di
riferimento, presentando all'ufficio competente, entro
l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di
riferimento, una dichiarazione contenente i dati richiesti
per l'istanza di cui al comma 2. Gli enti e le societa'
controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui
all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono, in alternativa
alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze
detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche
riepilogative di gruppo, effettuare la compensazione
prevista dal citato art. 17 del decreto legislativo n. 241
del 1997.».



 
Art. 3.
Versamenti minimi
1. Con effetto dal 1° gennaio 2003 l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione annuale non e' dovuta o, se il saldo e' negativo, non e' rimborsabile se i relativi importi non superano Euro 10,33. Se gli importi superano Euro 10,33 sono dovuti o rimborsabili per l'intero ammontare.
 
Art. 4.
Termine per la trasmissione telematica dei dati relativi
alle forniture di documenti fiscali
1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, i dati relativi alle forniture effettuate nell'anno solare precedente nei confronti dei rivenditori o dei soggetti utilizzatori degli stampati.».



Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 404 del 5 ottobre 2001 (Regolamento recante
disposizioni in materia di utilizzo del servizio di
collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la
presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle
disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonche' per
ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad
adempimenti fiscali), come modificato dal regolamento qui
pubblicato, e' il seguente:
«Art. 3 (Adempimenti relativi alla fornitura di
documenti fiscali). - 1. Le tipografie autorizzate alla
stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad
effettuarne la rivendita tramettono in via telematica
all'Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio di
ciascun anno, direttamente o tramite i soggetti incaricati
di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e successive modificazioni, i dati relativi alle
forniture effettuate nell'anno solare precedente nei
confronti dei rivenditori dei soggetti utilizzatori degli
stampati.
2. Fino al momento della trasmissione o della
comunicazione dei dati relativi a ciascuna fornitura ai
soggetti incaricati della trasmissione telematica, i dati
medesimi devono essere annotati dai soggetti di cui al
comma 1, anteriormente alla consegna degli stampati, in un
registro delle forniture tenuto anche con sistemi
informatici; i dati devono essere resi disponibili
all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta
avanzata dagli organi di controllo.
3. Le modalita' tecniche di trasmissione e
conservazione dei dati ed i tempi di attivazione del
servizio di trasmissione da parte dei soggettivi cui al
comma 1 sono stabiliti con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale.».
- Si trascrive i testo vigente dell'art. 3, commi
2-bis, 2-ter e 3. (Modalita' di presentazione ed obblighi
di conservazione delle dichiarazioni) del regolamento
recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte su redditi, all'imposta regionale
sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
«2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una
societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma
precedente, la presentazione in via telematica delle
dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo'
essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso
gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si
considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa'
controllante e le societa' da questi controllate come
definite dall'art. 43-ter, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».
«2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi
2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle
dichiarazioni in via telematica, possono presentare le
dichiarazioni in via telematica, direttamente avvalendosi
del servizio telematico Internet ovvero tramite un
incaricato di cui al comma 3.».
«3. Ai soli fini della presentazione delle
dichiarazioni in via telematica mediante il servizio
telematico Entratel si considerano soggetti incaricati
della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.».



 
Art. 5.
Termini per adempimenti fiscali
1. All'articolo 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: «Dichiarazione» sono inserite le seguenti: «e certificazioni»;
b) nel comma 3-bis, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
c) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:
«6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalita' di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 4 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, come modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il
seguente:
«Art. 4 (Dichiarazioni e certificazioni dei sostituti
d'imposta). - 1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione
unificata dall'art. 3, comma 1, i soggetti indicati nel
titolo III del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute
alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi
forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le
disposizioni dello stesso titolo, nonche' gli intermediari
e gli altri soggetti che intervengono in operazioni
fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione dei dati ai
sensi di specifiche disposizioni informative, presentano
annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza
sociale (I.N.P.S. e dei premi dovuti all'Istituto nazionale
per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro
(I.N.A.I.L.) relativa a tutti i percipienti, redatta in
conformita' ai modelli approvati con i provvedimenti di cui
all'art. 1, comma 1.
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi
necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta,
dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al
precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei
compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti,
delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per
l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi
richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in
grado di acquisire direttamente e sostituisce le
dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo'
essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
casse.
3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le
Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento
autonomo, di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli
articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600
del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui
all'art. 7-bis del medesimo decreto, trasmettono in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati i cui
all'art. 3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia delle entrate i
dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta
certificazione, nonche' gli ulteriori dati necessari per
l'attivita' di liquidazione e controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
e assicurativi, entro il 30 settembre dell'anno successivo
a quello di erogazione. Entro la stessa data sono,
altresi', trasmessi in via telematica i dati contenuti
nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e
assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni di
conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale
prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni. Le trasmissioni in via
telematica effettuate ai sensi del presente comma sono
equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei
medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle
ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
all'art. 1 sono conservati per il periodo previsto
dall'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su
richiesta, l'ufficio competente. La conservazione delle
attestazioni relative ai versamenti contributivi e
assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i
sostituti di imposta, comprese le amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e
gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via
telematica, secondo le disposizioni dell'art. 3, commi 2,
2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1,
relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di
ciascun anno.
5. (Comma soppresso).
6. (Comma soppresso).
6-bis. I soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi
forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano
all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati
fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i
termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa
con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte
costituzionale, con il Segretario generale della Presidenza
della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto
speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi
legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere
previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai
contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.
6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano
un'apposita certificazione unica anche ai fini dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza
sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate,
delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi
previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati
stabiliti con il provvedimento amministrativo di
approvazione dello schema di certificazione unica. La
certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabilite le relative modalita' di attuazione. La
certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini
contributivi.
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter,
sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione
automatica, sono consegnate agli interessati entro il
15 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni
dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del
rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'art. 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, la certificazione puo' essere sostituita dalla
copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e
11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600:
«Art. 27. - 1. Le societa' gli enti indicati nelle
lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per
cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma
corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a
partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera
c-bis) del comma 1 dell'art. 81 del citato testo unico n.
917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'art.
77 del medesimo testo unico.
2. In caso di distribuzione di utili in natura, anche
in sede di liquidazione della societa', i singoli soci o
partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a
versare alle societa' ed altri enti di cui alle lettere a)
e b) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma
1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad
essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata
dalla societa' emittente.
3. La ritenuta operata a titolo d'imposta e con
l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a
soggetti non residenti nel territorio dello Stato in
relazione alle partecipazioni non relative a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della
ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati
ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti,
diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al
rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della
ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato
all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante
certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato
estero.
4. Sugli utili corrisposti dalle societa' ed enti
indicati nella lettera d) del comma 1 dell'art. 87 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, a persone fisiche residenti in relazione a
partecipazioni non relative all'impresa ai sensi dell'art.
77 dello stesso testo unico n. 917 del 1986, nonche' ai
fondi indicati nel comma 1, e' operata una ritenuta, con
obbligo di rivalsa, del 12,50 per cento dai soggetti di cui
al primo comma dell'art. 23, che intervengono nella loro
riscossione. La ritenuta si applica a titolo d'acconto, nei
confronti delle persone fisiche, e a titolo d'imposta nei
confronti dei fondi.
5. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata nei
confronti delle persone fisiche residenti che possiedono
partecipazioni rappresentate da azioni nominative o da
quote ovvero siano socie di banche popolari cooperative nel
caso in cui attestino di avere i requisiti di cui allo
stesso comma. La ritenuta non e' operata qualora i soggetti
di cui al periodo precedente ne facciano richiesta all'atto
della riscossione degli utili. Le ritenute di cui ai commi
1 e 4 sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a
titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed
assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si
applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11,
terzo comma della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 7, 8, 9
e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745:
«Art. 7. - Le societa', entro il 15 febbraio di ciascun
anno, devono comunicare allo Schedario generale dei titoli
azionari, relativamente ai soggetti che risultano
possessori dei titoli sui quali hanno pagato gli utili
nell'anno solare precedente o titolari di diritti reali sui
titoli stessi, gli elementi indicati nell'art. 5, primo
comma.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a
coloro, persone fisiche o giuridiche, che in rappresentanza
del possessore del titolo, ne hanno riscosso gli utili.
Le comunicazioni di cui al primo comma:
a) devono essere eseguite, per ogni distribuzione di
utili, mediante elenchi conformi ai modelli approvati con
decreto del Ministro per le finanze e redatti in tre copie,
una delle quali viene restituita con visto di ricevuta alla
societa';
b) devono indicare, per ciascun nominativo, il numero
delle azioni, precisando la data dell'ultima girata, se
avvenuta dopo il precedente pagamento di utili e se i
giratari dei titoli non sono persone fisiche, e l'ammontare
degli utili su di esse complessivamente pagati, al lordo
della ritenuta prevista dall'art. 1. Se la ritenuta e'
stata emessa ai sensi dell'art. 1, quarto comma, debbono
essere altresi' indicati gli estremi del certificato
prodotto;
c) devono essere sottoscritte dal rappresentante
legale della societa' oppure da un amministratore o
dirigente incaricato con apposita deliberazione del
Consiglio.
Le societa' che nell'anno solare precedente non abbiano
deliberato la distribuzione di utili devono comunicare allo
Schedario gli elementi indicati dal primo comma
relativamente ai titoli azionari che sono stati depositati
ai fini dell'intervento all'assemblea ordinaria ai sensi
del secondo comma dell'art. 4.
Quando l'incarico di pagare gli utili e' stato
conferito ai soggetti indicati nell'art. 6, primo comma,
alle comunicazioni previste dal primo comma devono
provvedere, per conto della societa' emittente, i soggetti
medesimi. Le comunicazioni possono essere eseguite anche
dalle singole sedi e filiali delle aziende o societa'
incaricate e sono sottoscritte, in tal caso, dai rispettivi
di direttori.».
«Art. 8. - Nel caso di riporto il riportatore, all'atto
di riscuotere gli utili, deve indicare, mediante
dichiarazione scritta che deve essere conservata dalla
societa' o dai soggetti indicati dall'art. 6, primo comma,
il numero delle azioni che formano oggetto del riporto e il
nome del riportato, con le indicazioni prescritte dall'art.
5, primo comma. Tale dichiarazione, se riportatore e' la
medesima azienda di credito incaricata di pagare gli utili,
non e' richiesta, quando il riporto risulti dai libri o
dalle scritture contabili che si trovano presso la sede o
filiale che segue la comunicazione.
Le norme del comma precedente si applicano anche nel
caso in cui colui che riscuote gli utili sia venuto in
possesso dei titoli azionari per effetto di riporto
simulato o attuato attraverso negozio indiretto.
Le comunicazioni prescritte dall'art. 7 devono
contenere le indicazioni relative sia al riportatore che al
riportato specificandone la qualifica o precisando se il
riportato e' un'azienda di credito, un agente di cambi o un
commissario di borsa.
Le aziende di credito, gli agenti di cambio e i
commissari di borsa che, avendo preso azioni a riporto, le
hanno date a riporto ad altri, devono comunicare allo
Schedario i nomi dei loro riportati e le relative
indicazioni, specificando per ciascuno di essi il numero
delle azioni e l'ammontare degli utili spettanti, al lordo
della ritenuta prevista dall'art. 1. Le comunicazioni
debbono avvenire, anche se le ritenute non siano state
effettuate, entro sessanta giorni dalla data in cui la
societa' ha posto in pagamento gli utili.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
nel caso di vendita a termine e per le operazioni di
vendita a contanti con esecuzione differita per gli utili
percepiti dall'intestatario delle azioni vendute e da
questi dovuti al compratore.
Le disposizioni dell'art. 3 si applicano con
riferimento all'imposta complementare o all'imposta sulle
societa' dovute dal riportato o dal compratore a termine.
I soggetti tassabili in base al bilancio debbono
presentare in allegato alla dichiarazione annuale le
distinte delle azioni date e prese a riporto nel corso
dell'esercizio.».
«Art. 9. - Le societa' fiduciarie devono comunicare
allo Schedario e al competente ufficio delle imposte, entro
il 15 febbraio di ciascun anno, i nomi degli effettivi
proprietari delle azioni ad esse intestate ed appartenenti
a terzi, sulle quali hanno riscosso utili nell'anno solare
precedente con le indicazioni prescritte dall'art. 4 del
regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge
31 ottobre 1955, n. 1064, e con la specificazione del
numero delle azioni e dell'ammontare degli utili spettanti
a ciascun nominativo.
La comunicazione deve essere eseguita, per ciascuna
attribuzione di utili sulle azioni intestate alla societa'
fiduciaria, mediante elenchi conformi ai modelli approvati
con decreto del Ministro per le finanze e redatte in tre
copie, una delle quali e' restituita con visto di ricevuta
alla societa'.
La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante della societa' fiduciaria.».
«Art. 11. - La Banca d'Italia e le aziende di credito,
all'atto di corrispondere agli aventi diritto gli utili
riscossi sui titoli esteri, esclusi quelli obbligazionari,
depositati ai sensi del terzo comma dell'art. 5 del
decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, devono
operare la ritenuta del cinque o del trenta per cento
prevista dagli articoli 1 e 10.
L'importo delle ritenute deve essere versato alla
competente sezione di Tesoreria provinciale entro il
20 gennaio e il 20 luglio successivo al semestre in cui
sono state operate.
Entro il 15 febbraio di ciascun anno devono essere
comunicati al Ministero delle finanze, con apposito elenco
sottoscritto dal rappresentante legale o dal dirigente
preposto al servizio, gli importi riscossi nell'anno solare
precedente per ciascun avente diritto delle ritenute
operate e versate. L'elenco deve contenere, relativamente a
ciascun nominativo, gli elementi indicati dall'art. 5,
primo comma, e deve essere corredato con le attestazioni
della sezione di tesoreria provinciale comprovanti i
versamenti eseguiti.
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art.
2 e quelle degli articoli 3 e 10.».



 
Art. 6.
Disposizioni finali e transitorie
1. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si intendono abrogati:
a) l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;
b) l'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. I riferimenti alle disposizioni indicate nell'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenuti in ogni altro atto normativo si intendono fatti alle disposizioni dei commi 6-ter e 6-quater dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 5 del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 123



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' e' riportato nelle note alle premesse.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 10, comma 5,
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, (Disposizioni
urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone
fisiche e versamento di acconto imposte sui redditi,
determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi
termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte
di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di
irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento
degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in
materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni
governative, convertito, con modificazioni, alla legge
27 aprile 1989, n. 154:
«5. In tutti i casi di passaggio dalla contabilita'
semplificata alla contabilita' ordinaria le attivita' e le
passivita' esistenti all'inizio del periodo di imposta
vanno valutate con i criteri di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, e
riportate sul libro inventari o su apposito prospetto da
vidimarsi entro il termine della presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta
precedente.».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 7-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600:
«Art. 7-bis. - I soggetti indicati nel titolo III del
presente decreto che corrispondono somme e valori soggetti
a ritenuta alla fonte secondo le disposizioni dello stesso
titolo devono rilasciare una apposita certificazione unica
anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale
per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare
complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle
ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e
dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' gli
altri dati stabiliti con il decreto di cui all'art. 8,
comma 1, secondo periodo. La certificazione e' unica anche
ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse
previdenziali; con decreto del Ministro delle finanze,
emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
e della previdenza sociale, sono stabilite le relative
modalita' di attuazione. La certificazione unica
sostituisce quelle previste ai fini contributivi.
2. I certificati sottoscritti anche mediante sistemi di
elaborazione automatica, sono consegnati agli interessati
entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui
le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro
dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di
interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui
all'art. 27 il certificato puo' essere sostituito dalla
copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e
11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».



 
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