Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2003, n. 129
Regolamento di organizzazione del Ministero della salute.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' i commi 2 e 3 del medesimo articolo 13;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotti dall'articolo 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Considerato che l'articolo 47-bis del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 ha istituito il Ministero della salute, identificandone le attribuzioni;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di definire l'organizzazione del Ministero della salute, in conformita' alle funzioni previste dagli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2002;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 2 maggio 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre
2002; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Dipartimenti e direzioni generali
1. Per lo svolgimento delle funzioni di interesse sanitario di spettanza statale e salve le competenze delle Regioni come individuate dalla normativa vigente, il Ministero della salute, di seguito denominato Ministero, ai sensi dell'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall'articolo 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, si articola nei seguenti dipartimenti:
a) dipartimento della qualita';
b) dipartimento dell'innovazione;
c) dipartimento della prevenzione e della comunicazione.
2. I dipartimenti assicurano l'esercizio delle funzioni del Ministero, in conformita' al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Alla preposizione a ciascun dipartimento si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il capo del dipartimento conferisce ad uno dei dirigenti preposti agli uffici di cui al comma 4 le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.
4. All'interno dei dipartimenti di cui al comma 1 sono istituiti uffici di livello dirigenziale generale, di seguito denominati direzioni generali, nel numero e con le attribuzioni previsti dagli articoli 2, 3 e 4. Ciascun dirigente preposto ai predetti uffici conferisce a un dirigente di seconda fascia le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- L'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il
seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- L'art. 13, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997,
n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), e' il seguente:
"1. Aggiunge il comma 4-bis all'art. 17, legge 23
agosto 1988, n. 400.
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia entro trenta giorni
dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine
senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta
comunque i regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1
del presente articolo, sostituiscono, per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
i decreti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
546, fermo restando il comma 4 del predetto art. 6. I
regolamenti gia' emanati o adottati restano in vigore fino
alla emanazione dei regolamenti di cui al citato art. 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dal comma 1 del presente articolo".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, reca: "Riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, reca:
"Riordinamento del Ministero della sanita', a norma
dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre
1992, n. 421".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni, concerne: "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca:
"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concerne: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- Gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59) sono i seguenti:
"Art. 47-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni).
- 1. E' istituito il Ministero della salute.
2. Nell'ambito e con finalita' di salvaguardia e di
gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della
tutela dei diritti alla dignita' della persona umana e alla
salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute umana, di
coordinamento del sistema sanitario nazionale, di sanita'
veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro,
di igiene e sicurezza degli alimenti.
3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse,
le funzioni del Ministero della sanita'. Il Ministero, con
modalita' definite d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, esercita la vigilanza
sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115".
"Art. 47-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e
coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le
malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e
cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie
infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione
sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e
monitoraggio delle attivita' regionali; rapporti con le
organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca
scientifica in materia sanitaria;
b) tutela della salute umana e sanita' veterinaria:
tutela della salute umana anche sotto il profilo
ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e
prodotti destinati all'impiego in medicina e
sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme,
linee guida e prescrizioni tecniche di natura
igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari;
organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie;
concorsi e stato giuridico del personale del Servizio
sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della
salute nei luoghi di lavoro".
"Art. 47-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si
articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli
articoli 4 e 5. Il numero di dipartimenti non puo' essere
superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di
cui all'art. 47-ter.
2. Le funzioni gia' svolte dagli uffici periferici del
Ministero della sanita' sono attribuite agli uffici
territoriali del Governo di cui all'art. 11. Per lo
svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela sanitaria e
veterinaria, gli uffici territoriali possono avvalersi
delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere,
sulla base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle
convenzioni e' definito dal Ministero in sede di Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281".
- L'art. 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
n. 317 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla
legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione
del Governo), ha introdotto i sopra citati articoli 47-bis,
47-ter e 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300.
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
"Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione".
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 15 novembre 2001, concerne: "Indirizzi per la
predisposizione della direttiva generale dei Ministri
sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno
2002".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 47-quater del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotto
dall'art. 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
n. 317, si veda nelle note alle premesse.
- L'art. 5 del citato decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e' il seguente:
"Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono
costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
delle funzioni del Ministero. Ai dipartimenti sono
attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di
materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi
compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita'
di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi,
quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito
in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 19 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del Ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del Ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di
rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento,
di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del
potere di proposta per il conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al Ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) e' sentito dal Ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere
definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento".
- L'art. 19, comma 3, del citato decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
"3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6".



 
Art. 2 (1) (2)
Dipartimento della qualita'

1. Il dipartimento della qualita' provvede alle attivita' ed agli interventi per lo sviluppo ed il monitoraggio di sistemi di garanzia della qualita' del Servizio sanitario nazionale e per la valorizzazione del capitale fisico, umano e sociale. Ad esso sono demandati i compiti dell'osservazione sul servizio all'utente, della formazione del personale e dell'individuazione dei fabbisogni informativi.
2. Nell'ambito del dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le seguenti direzioni generali: a) direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di
assistenza e dei principi etici di sistema; b) direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie; c) direzione generale del sistema informativo.
3. La direzione generale di cui al comma 2, lettera a), svolge le seguenti funzioni relativamente a: a) definizione del Piano sanitario nazionale, dei piani di settore
aventi rilievo ed applicazione nazionale ed individuazione degli
strumenti strategici per il raggiungimento degli obiettivi e per
la verifica del loro conseguimento; b) direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie; c) direzione generale del sistema informativo. ((2))
3. La direzione generale di cui al comma 2, lettera a), svolge le seguenti funzioni relativamente a: a) definizione del Piano sanitario nazionale, dei piani di settore
aventi rilievo ed applicazione nazionale ed individuazione degli
strumenti strategici per il raggiungimento degli obiettivi e per
la verifica del loro conseguimento; b) analisi dei fabbisogni finanziari del Servizio sanitario
nazionale; c) elaborazione e verifica dei dati economici relativi all'attivita'
del Servizio sanitario nazionale e aggiornamento dei modelli
economici del Sistema informativo sanitario; d) determinazione dei criteri generali per la classificazione e la
remunerazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale; e) monitoraggio e qualificazione della rete dell'offerta sanitaria,
in relazione anche alla mobilita' degli assistiti, e
programmazione coordinata degli interventi rivolti alla
valorizzazione dei centri di eccellenza sanitaria; f) supporto al nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici in sanita'; g) definizione dei livelli essenziali di assistenza e monitoraggio
sull'attuazione degli stessi e degli altri principi etici di
sistema; h) coordinamento del trasferimento di competenze dal Ministero alle
Regioni; i) verifica delle liste di attesa e promozione di interventi
finalizzati alle loro riduzioni; l) definizione di criteri e requisiti per l'esercizio,
l'autorizzazione e l'accreditamento delle attivita' sanitarie e
verifica degli strumenti di valutazione della qualita' percepita e
della loro efficacia; m) promozione dello sviluppo e verifica sulla diffusione
dell'istituto della certificazione di qualita'; n) ricorsi per la corresponsione di indennizzi a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di
emoderivati; o) vigilanza sulle modalita' di gestione e di finanziamento dei
sistemi di erogazione delle prestazioni sanitarie diverse dal
Servizio sanitario nazionale; p) studio e promozione di nuovi modelli per l'assistenza integrata,
sanitaria e sociale a malati acuti, cronici e terminali, agli
anziani e ai disabili, e programmazione coordinata dei livelli di
intervento; q) destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.
((1))
4. La direzione generale di cui al comma 2, lettera b), svolge le seguenti funzioni relativamente a: a) professioni sanitarie e risorse umane del Servizio sanitario
nazionale; b) vigilanza sugli ordini e sui collegi degli esercenti le
professioni sanitarie e funzionamento della Commissione centrale
per le professioni sanitarie; c) supporto al rinnovo degli accordi riguardanti il personale
sanitario a rapporto convenzionale; d) promozione della professionalita' attraverso programmi organici di
formazione permanente e di aggiornamento; e) rapporti, con l'Autorita', del volontariato per la valorizzazione
del "capitale sociale"; f) rapporti con le Societa' medico-scientifiche e le loro
federazioni. ((1))
5. La direzione generale di cui al comma 2, lettera c), svolge le seguenti funzioni relativamente a: a) individuazione dei fabbisogni informativi del Servizio sanitario
nazionale e del Ministero; b) informatizzazione dell'attivita' amministrativa del Ministero,
gestione di osservatori e centri di documentazione e relativo
monitoraggio; c) rapporti con gli organismi incaricati delle attivita' informatiche
nella pubblica amministrazione e con il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie; . d) elaborazione e verifica dei dati statistici relativi all'attivita'
del Servizio sanitario nazionale; e) relazione sullo stato sanitario del Paese; f) biblioteca.
6. Presso il dipartimento opera la segreteria generale del Consiglio superiore di sanita' cui e' preposto un dirigente di prima fascia, da nominare ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Si riporta, in nota, il testo dei commi 3 e 4 del presente articolo, a seguito dell'avviso di rettifica in G.U. 18/6/2003, n. 139. La suddetta modifica entra in vigore il 18/6/2003:
3. La direzione generale di cui al comma 2, lettera a), svolge le seguenti funzioni relativamente a: a) definizione del Piano sanitario nazionale, dei piani di settore
aventi rilievo ed applicazione nazionale ed individuazione degli
strumenti strategici per il raggiungimento degli obiettivi e per
la verifica del loro conseguimento; b) analisi dei fabbisogni finanziari del Servizio sanitario
nazionale; c) elaborazione e verifica dei dati economici relativi all'attivita'
del Servizio sanitario nazionale e aggiornamento dei modelli
economici del Sistema informativo sanitario; d) determinazione dei criteri generali per la classificazione e la
remunerazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale; e) monitoraggio e qualificazione della rete dell'offerta sanitaria,
in relazione anche alla mobilita' degli assistiti, e
programmazione coordinata degli interventi rivolti alla
valorizzazione dei centri di eccellenza sanitaria; f) supporto al nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici in sanita'; g) definizione dei livelli essenziali di assistenza e monitoraggio
sull'attuazione degli stessi e degli altri principi etici di
sistema; h) coordinamento del trasferimento di competenze dal Ministero alle
Regioni; i) verifica delle liste di attesa e promozione di interventi
finalizzati alle loro riduzioni; l) definizione di criteri e requisiti per l'esercizio,
l'autorizzazione e l'accreditamento delle attivita' sanitarie e
verifica degli strumenti di valutazione della qualita' percepita e
della loro efficacia; m) promozione dello sviluppo e verifica sulla diffusione
dell'istituto della certificazione di qualita'; n) ricorsi per la corresponsione di indennizzi a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di
emoderivati; o) vigilanza sulle modalita' di gestione e di finanziamento dei
sistemi di erogazione delle prestazioni sanitarie diverse (( da
quelle erogate ))
dal Servizio sanitario nazionale; p) studio e promozione di nuovi modelli per l'assistenza integrata,
sanitaria e sociale a malati acuti, cronici e terminali, agli
anziani e ai disabili, e programmazione coordinata dei livelli di
intervento; q) destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.
4. La direzione generale di cui al comma 2, lettera b), svolge le seguenti funzioni relativamente a: a) professioni sanitarie e risorse umane del Servizio sanitario
nazionale; b) vigilanza sugli ordini e sui collegi degli esercenti le
professioni sanitarie e funzionamento della Commissione centrale
per le professioni sanitarie; c) supporto al rinnovo degli accordi riguardanti il personale
sanitario a rapporto convenzionale; d) promozione della professionalita' attraverso programmi organici di
formazione permanente e di aggiornamento; e) rapporti, con l'Autorita' (( e le Associazioni )) del volontariato
per la valorizzazione del "capitale sociale"; f) rapporti con le Societa' medico-scientifiche e le loro
federazioni. --------------- AGGIORNAMENTO (2)
A seguito dell'errata-corrige in G.U. 18/6/2003, n. 139, "il comma 3, con le relative lettere a), b) e c), del presente articolo, e' da intendersi espunto". La suddetta modifica entra in vigore il 18/6/2003: (( 3. . . . )) ((2))



Nota all'art. 2:
- L'art. 19, comma 4, del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
"4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 50 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6".



 
Art. 3.
Dipartimento dell'innovazione
1. Il dipartimento dell'innovazione svolge attivita' e interventi di propulsione e vigilanza per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria e a sostegno di azioni di studio e creazione di reti integrate di servizi sanitari e sociali per l'assistenza a malati acuti, cronici, terminali, ai disabili ed agli anziani.
2. Nell'ambito del dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le seguenti direzioni generali:
a) direzione generale dei farmaci e dispositivi medici;
b) direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica;
c) direzione generale del personale, organizzazione e bilancio.
3. La direzione generale di cui al comma 2, lettera a), svolge le seguenti funzioni relativamente a:
a) ricerca, sperimentazione, produzione e commercializzazione dei medicinali per uso umano e connessa farmacovigilanza;
b) pubblicita' dei medicinali e di altri prodotti;
c) dispositivi medici;
d) prodotti usati in medicina o per il miglioramento dello stato di salute;
e) biocidi e prodotti cosmetici;
f) produzione, commercio ed impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope ed aggiornamento delle relative tabelle;
g) studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci;
h) registri della popolazione per la farmacoepidemiologia;
i) funzionamento della segreteria del Comitato etico nazionale.
4. La direzione generale di cui al comma 2, lettera b), svolge le seguenti funzioni relativamente a:
a) ricerca scientifica in materia sanitaria e funzionamento della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria;
b) promozione della ricerca tecnologica in materia sanitaria;
c) disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping;
d) rapporti con l'universita' e gli enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
e) vigilanza sull'Istituto superiore di sanita', sull'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e sugli altri enti o istituti a carattere nazionale previsti dalla legge;
f) informazioni alle regioni e agli operatori a supporto delle decisioni relative all'uso delle tecnologie mediche.
5. La direzione generale di cui al comma 2, lettera c), svolge le seguenti funzioni relativamente a:
a) organizzazione, bilancio e personale del Ministero, con particolare riferimento all'individuazione dei fabbisogni di risorse umane, finanziarie e strumentali ed alla relativa acquisizione;
b) formazione del personale, relazioni sindacali, contrattazione e mobilita' compresa quella dipartimentale.
 
Art. 4.
Dipartimento della prevenzione e della comunicazione
1. Il dipartimento della prevenzione e della comunicazione provvede alle attivita' di coordinamento e vigilanza e di diretto intervento di spettanza statale in tema di tutela della salute, dell'ambiente e delle condizioni di vita e di benessere delle persone e degli animali, nonche' all'informazione e comunicazione agli operatori ed ai cittadini e alle relazioni istituzionali interne ed internazionali.
2. Nell'ambito del dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le seguenti direzioni generali:
a) direzione generale della prevenzione sanitaria;
b) direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti;
c) direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali;
d) direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali.
3. La direzione generale di cui al comma 2, lettera a), svolge le seguenti funzioni relativamente a:
a) promozione della salute anche nei settori materno infantile, eta' evolutiva e dell'anziano;
b) prevenzione, con particolare riguardo alla profilassi internazionale ed a quella delle malattie infettive e diffusive, alla tutela igienico-sanitaria da fattori di inquinamento e nei confronti delle sostanze pericolose, alla tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, alla radio protezione, alla prevenzione delle tossicodipendenze e delle malattie di rilievo sociale, inclusa la tutela della salute mentale, all'invalidita' civile e alla disabilita';
c) caratteristiche igienico-sanitarie delle acque;
d) sangue ed emoderivati, trapianto di organi;
e) impiego delle biotecnologie e procedure autorizzative concernenti attivita' relative a microrganismi ed organismi geneticamente modificati;
f) provvidenze straordinarie in materia di assistenza sanitaria in Italia agli immigrati, agli apolidi, ai rifugiati politici ed agli stranieri;
g) attivita' di prevenzione concernente pericoli di bioterrorismo.
4. La direzione generale di cui al comma 2, lettera b), svolge le seguenti funzioni relativamente a:
a) tutela della salute e del benessere degli animali, compresi quelli impiegati a fini scientifici e sperimentali;
b) salubrita' dei prodotti di origine animale e dei loro sottoprodotti;
c) alimenti per uso umano, compresi quelli destinati ad un'alimentazione particolare;
d) biotecnologie alimentari e procedure comunitarie relative agli alimenti transgenici;
e) igiene e sicurezza alimentare;
f) prodotti per l'alimentazione animale;
g) ricerca, sperimentazione, produzione e commercializzazione dei medicinali e dei dispositivi per uso veterinario;
h) prodotti fitosanitari;
i) polizia veterinaria e profilassi internazionale nei settori veterinario e alimentare;
j) smaltimento e trasformazione dei rifiuti di origine animale;
k) ricerca veterinaria e vigilanza sugli istituti zooprofilattici sperimentali;
l) rapporti con l'Organizzazione internazionale delle epizoozie, la FAO, l'Organizzazione mondiale del commercio.
5. La direzione generale di cui al comma 2, lettera c), svolge le seguenti funzioni relativamente a:
a) attivita' di comunicazione e informazione agli operatori sanitari e alle imprese;
b) educazione sanitaria;
c) pubblicazioni, convegni e congressi scientifici;
d) studi e documentazione;
e) rapporti con organismi pubblici e privati operanti in materia sanitaria, comprese le organizzazioni del volontariato e del terzo settore;
f) portale e centro di contatto del Ministero e attivita' di comunicazione e informazione ai cittadini;
g) atti di indirizzo e coordinamento in materia di rapporti di comunicazione tra Servizio sanitario nazionale e universita'.
6. La direzione generale di cui al comma 2, lettera d), ferma la competenza del Ministero degli affari esteri, svolge le seguenti funzioni relativamente a:
a) partecipazione alle attivita' degli organismi internazionali e sovranazionali ed incontri a livello internazionale;
b) gestione dei rapporti con l'Unione europea, con il Consiglio d'Europa e con l'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica;
c) rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanita' e le altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite;
d) promozione dell'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi comunitari e internazionali in materia sanitaria;
e) svolgimento delle attivita' connesse alla stipula degli accordi bilaterali del Ministero;
f) rapporti giuridici ed economici in materia di assistenza sanitaria nell'ambito dell'Unione europea ed in ambito extracomunitario;
g) interventi sanitari in caso di emergenze internazionali.
 
Art. 4-bis (3)
(( Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti ))


(( 1. Il Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti provvede a garantire la sicurezza alimentare e la sanita' veterinaria ai fini della tutela della salute umana e animale, nonche' il benessere degli animali, la ricerca e la sperimentazione, il finanziamento ed il controllo degli Istituti zooprofilattici sperimentali, i rapporti internazionali concernenti il settore di competenza, anche nei confronti degli organismi internazionali e comunitari quali l'OIE, la FAO, l'OMS e l'UE, la valutazione del rischio in materia di sicurezza alimentare ed il coordinamento degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e dei posti d'ispezione frontaliera veterinari (PIF); si occupa, altresi', della nutrizione, dei dietetici e degli integratori alimentari a base di erbe, del farmaco veterinario, dei fitofarmaci, dell'alimentazione animale e delle attivita' di verifica dei sistemi di prevenzione veterinaria ed alimentare.
2. Nell'ambito del Dipartimento opera il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l'Unita' centrale di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
3. Nell'ambito del Dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le seguenti direzioni generali:
a) Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario;
b) Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione;
c) Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare.
4. La Direzione generale di cui al comma 3, lettera a), svolge le funzioni relativamente a:
a) Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unita' centrale di crisi;
b) sanita' e anagrafi degli animali, controllo zoonosi;
c) tutela del benessere degli animali, riproduzione animale, igiene zootecnica, igiene urbana veterinaria;
d) igiene e sicurezza dell'alimentazione animale;
e) farmaco e dispositivi per uso veterinario, farmacovigilanza veterinaria, fabbricazione dei farmaci veterinari, delle materie prime e dei dispositivi per uso veterinario.
5. La Direzione generale di cui al comma 3, lettera b), svolge le funzioni relativamente a:
a) igiene e sicurezza degli alimenti e sottoprodotti di origine animale, trasformazione dei prodotti e sottoprodotti di origine animale, alimenti di origine vegetale ed altri alimenti;
b) nutrizione e prodotti destinati ad una alimentazione particolare, prodotti di erboristeria, integratori alimentari, etichettatura nutrizionale; educazione alimentare e nutrizionale;
c) aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti, alimenti transgenici, additivi, aromi alimentari, contaminanti e materiali a contatto;
d) prodotti fitosanitari;
e) piani di controllo della catena alimentare e gestione del sistema di allerta alimentare;
f) accordi ed intese tecniche relative all'esportazione dei prodotti alimentari.
6. Il Segretariato nazionale di cui al comma 3, lettera c), svolge le funzioni relativamente a:
a) riferimento nazionale dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA);
b) valutazione del rischio fisico, chimico e biologico;
c) segreteria del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare;
d) Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare ))
 
Art. 4-ter (3)
(( Il capo Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti ))


(( 1. Al capo Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti sono assegnate le seguenti funzioni:
a) presiede il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;
b) e' responsabile dell'Unita' centrale di crisi;
c) svolge le funzioni di Capo dei servizi veterinari italiani (Chief Veterinary Officer) nelle istituzioni comunitarie ed internazionali. ))
 
Art. 5.
Funzioni di accertamento e ispettive
1. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le direzioni generali esercitano i necessari poteri di accertamento e di ispezione, anche nei confronti degli organismi che svolgono le funzioni e i compiti amministrativi conferiti, come previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avvalendosi, prioritariamente, del personale cui il vigente ordinamento attribuisce, in modo specifico, compiti di natura ispettiva.
2. Spetta parimenti alle stesse direzioni generali l'espletamento delle attivita' istruttorie connesse all'esercizio dei poteri sostitutivi, nonche' delle attivita' strumentali all'adozione dei provvedimenti d'urgenza previsti dall'articolo 117, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998.



Note all'art. 5:
- L'art. 115, comma 1, lettera e), del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
«1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato i
seguenti compiti e funzioni amministrative:
a)-d) (omissis);
e) lo svolgimento di ispezioni, anche mediante
l'accesso agli uffici e alla documentazione, nei confronti
degli organismi che esercitano le funzioni e i compiti
amministrativi conferiti nonche' lo svolgimento di
ispezioni agli stabilimenti di produzione di medicinali per
uso umano e per uso veterinario, ivi comprese le materie
prime farmacologicamente attive e i gas medicinali, e ai
centri di sperimentazione clinica umana e veterinaria».
- L'art. 117, comma 1, secondo periodo, del citato
decreto legislativo n. 112 del 1998, e' il seguente:
«1. (Omissis).
Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti
d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e
organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o
alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e
dell'eventuale interessamento di piu' ambiti territoriali
regionali».



 
Art. 6.
Salvaguardia degli equilibri di spesa e disciplina transitoria
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta, in ogni caso, nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Le direzioni generali di cui ai commi 2 degli articoli 2, 3 e 4 subentrano alle preesistenti strutture del Ministero della sanita', in base ai compiti definiti nei medesimi articoli.
3. Con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti gli uffici di livello dirigenziale non generale, in conformita' alle previsioni del presente regolamento.
4. La dotazione organica del Ministero e' determinata dalla sommatoria della dotazione organica dirigenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1999, ridotta di un posto dirigenziale di primo livello nel ruolo sanitario, e della dotazione organica delle aree funzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2001, tenendo conto delle consistenze risultanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, concernente individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria.



Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e)
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, si veda nelle nota alle premesse.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 16 giugno 1998, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1999,
concerne: «Rideterminazione delle dotazioni organiche delle
qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei
profili professionali del personale del Ministero della
sanita».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 21 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
135 del 13 giugno 2001, concerne: «Rimodulazione delle
dotazioni organiche del personale appartenente alle aree
funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili
professionali del Ministero della sanita».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
238 dell'11 ottobre 2000, concerne: «Individuazione delle
risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da
trasferire alle regioni in materia di salute umana e
sanita' veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».



 
Art. 7.
Abrogazione
1. E' abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 348



Nota all'art. 7:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
2000, n. 435, abrogato dal presente decreto, concerneva:
«Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero
della sanita».



 
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