Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 giugno 2003, n. 127
Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
O g g e t t o
1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina organica di riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.). e ne definisce le finalita', le attivita', gli organi, i principi ed i criteri di organizzazione e funzionamento, al fine di promuovere e di collegare realta' operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il massimo livello di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una piu' agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi, determinando le condizioni organizzative per:
a) ottimizzare l'allocazione delle risorse e determinare economie di risultato e di scopo;
b) semplificare i meccanismi di programmazione e di gestione delle attivita' di ricerca ed amministrative;
c) promuovere le attivita' e le collaborazioni di ricerca internazionali;
d) promuovere la valorizzazione dell'attivita' di ricerca;
e) potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria ed imprenditoriale;
f) delineare un equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione e funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attivita' di ricerca;
g) valutare i risultati della ricerca.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione stabilisce che il
Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e
rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle
Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il
Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere
grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
«Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni:
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa):
«Art 5. - 1. E' istituita una Commissione parlamentare,
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi
parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme
con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La
Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione
dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della
Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle
competenti Commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
ogni sei mesi alle Camere».
- La legge 6 luglio 2002, n. 137, concerne: «Delega per
la riforma dell'organizzazione del Governo e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti
pubblici».
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, reca:
«Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche».
- Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
concerne: «Disposizioni per il coordinamento, la
programmazione e la valutazione della politica nazionale
relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma
dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo
1997, n. 59».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche».



 
Art. 2.
Finalita' dell'ente
1. Il C.N.R. e' ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attivita' di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati.
2. Il C.N.R. ha personalita' giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche', per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca esercita nei confronti del C.N.R. le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2.



Note all'art. 2:
- La legge 9 maggio 1989, n. 168, concerne:
«Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica».
- Per il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 3.
Attivita' del C.N.R.
1. Il C.N.R.:
a) svolge, promuove e coordina attivita' di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le universita' e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
b) nell'ambito del piano triennale delle attivita' di cui all'articolo 16, definisce e realizza programmi autonomi e partecipa a programmi internazionali di ricerca, sostenendo altresi' attivita' scientifiche e di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale;
c) svolge attivita' di comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese;
d) svolge attivita' di certificazione, prova ed accreditamento per le pubbliche amministrazioni;
e) svolge attivita' di sostegno ad idee progettuali per iniziative di ricerca in fase nascente;
f) promuove e realizza iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;
g) assicura la realizzazione e la gestione di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche;
h) collabora con le regioni e le amministrazioni locali, al fine di promuovere attraverso iniziative di ricerca congiunte lo sviluppo delle specifiche realta' produttive del territorio;
i) promuove la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica;
l) promuove l'internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca scientifica e tecnologica al fine di accrescerne la competitivita' e la visibilita', partecipando ai grandi programmi di ricerca e agli organismi internazionali, fornendo su richiesta di autorita' governative competenze scientifiche, garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri paesi nel campo scientifico-tecnologico e nella definizione della normativa tecnica;
m) effettua la valutazione dei risultati dei programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attivita' del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
n) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonche' promuovendo e realizzando sulla base di apposite convenzioni con le universita', corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
o) svolge, su richiesta, attivita' di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di propria competenza, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle altre pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;
p) nell'ambito del perseguimento delle proprie attivita' istituzionali puo' fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.
2. Le attivita' del C.N.R. si articolano in macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, individuate in numero comunque non superiore a dodici dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in relazione allo sviluppo degli scenari e delle opportunita' della scienza e della tecnologia in ambito europeo e internazionale. In prima applicazione del presente decreto legislativo e fatta salva la possibilita' di integrazione e modifica secondo le modalita' sopra indicate, le macro aree sono cosi' individuate:
a) biotecnologie;
b) scienze e tecnologie mediche;
c) scienza e tecnologia dei materiali;
d) scienze e tecnologie ambientali e della terra;
e) scienze e tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni;
f) scienze e tecnologie per i sistemi avanzati di produzione;
g) scienze giuridiche e socio-economiche;
h) scienze umanistiche e dei beni culturali.
 
Art. 4.
O r g a n i
1. Sono organi del C.N.R.:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio scientifico generale;
d) il collegio dei revisori dei conti.
 
Art. 5.
Principi di organizzazione
1. Il C.N.R. definisce la propria organizzazione nel regolamento di organizzazione e funzionamento, sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilita' di programmazione, compiti e responsabilita' di gestione e compiti e responsabilita' di valutazione, prevedendo il direttore generale e la rete scientifica costituita dai dipartimenti e dagli istituti, decentrando le attivita' gestionali agli istituti e conservando a livello centrale esclusivamente i servizi generali incardinati in strutture di livello dirigenziale generale entro il limite massimo di due.
 
Art. 6.
Presidente
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed e' responsabile delle relazioni istituzionali. Il presidente:
a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il consiglio scientifico generale, stabilendone l'ordine del giorno;
b) convoca e presiede il consiglio dei direttori di dipartimento stabilendone l'ordine del giorno;
c) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attivita' dell'ente;
d) attribuisce gli incarichi di direzione al direttore generale, ai responsabili dei servizi generali, ai direttori dei dipartimenti ed ai direttori di istituto previamente deliberati dal consiglio di amministrazione, come previsto all'articolo 7, comma 1, lettere g) ed h);
e) in caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso.
2. Il presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. E' nominato con le procedure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.
3. In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito dal vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente puo' operare anche in virtu' di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.



Note all'art. 6:
- Il comma 2 dell'art. 6, del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, prevede:
«2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca,
dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica
sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA e' disposta con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari
competenti, fatte salve le procedure di designazione
previste dalla normativa vigente per specifici enti e
istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente
comma possono restare in carica per non piu' di due
mandati. Il periodo svolto in qualita' di commissario
straordinario e' comunque computato come un mandato
presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente
comma, in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i
predetti limiti, possono terminare il mandato in corso».



 
Art. 7.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attivita' dell'ente. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:
a) delibera il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;
b) delibera la programmazione triennale e annuale del fabbisogno di personale;
c) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni;
d) delibera le linee guida per la elaborazione del piano triennale;
e) delibera i regolamenti dell'ente;
f) nomina il vice presidente tra i propri componenti;
g) nomina il consiglio scientifico generale, i direttori di dipartimento, il comitato di valutazione, il direttore generale ed i responsabili dei servizi generali;
h) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai responsabili dei servizi generali, ai dirigenti, ai direttori di dipartimento e d'istituto;
i) verifica i risultati dell'attivita' dell'ente, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di valutazione;
l) affida ai dipartimenti i compiti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d);
m) delibera in ordine alla costituzione degli istituti secondo le modalita' definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento;
n) ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale tra i dipartimenti, tenendo conto delle proposte da essi formulate, assicurando prioritariamente il cofinanziamento dei progetti finanziati dall'Unione europea, da universita' e da imprese, nonche' riservando una quota non inferiore al 2 per cento ai dottorati di ricerca di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n);
o) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti secondo criteri individuati dal regolamento di organizzazione e funzionamento;
p) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'ente.
2. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da sette componenti, scelti tra personalita' di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui tre designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, uno dalla Confindustria ed uno dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane.
3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta.
 
Art. 8.
Consiglio scientifico generale
1. Il consiglio scientifico generale ha compiti consultivi relativi all'attivita' complessiva di ricerca dell'ente. Il consiglio scientifico generale:
a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti;
b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca a livello nazionale e internazionale;
c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca.
2. Il consiglio scientifico generale e' composto, oltre che dal presidente del C.N.R., che lo presiede, da venti componenti, scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalita' ed esperienza nelle macro aree di ricerca, di cui sei designati dal presidente, cinque eletti dai ricercatori e tecnologi dell'ente secondo modalita' definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento, cinque nominati dal consiglio di amministrazione sulla base di terne proposte dai direttori di istituto, uno designato dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane, uno dal Consiglio universitario nazionale, uno da Unioncamere e uno da Confindustria. I componenti del consiglio scientifico generale sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
 
Art. 9.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.
2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.



Note all'art. 9:
- L'art. 2403 del codice civile recita:
«Art. 2403. (Doveri del collegio sindacale). - Il
collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della
societa', vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto
costitutivo ed accertare la regolare tenuta della
contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili e
l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la
valutazione del patrimonio sociale.
Il collegio sindacale deve altresi' accertare almeno
ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei
valori e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti dalla
societa' in pegno, cauzione o custodia.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
- Il collegio sindacale puo' chiedere agli
amministratori notizie sull'andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, reca:
«Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa
all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di
legge dei documenti contabili».



 
Art. 10.
Comitato di valutazione
1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dell'attivita' di ricerca dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale, sulla base dei criteri di valutazione e dei parametri di qualita' definiti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
2. Il comitato di valutazione e' composto da otto membri esterni all'ente, scelti tra esperti anche stranieri, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, due dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Il presidente e i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attivita' di ricerca dell'ente.



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera b)
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
«1. E' istituito, presso il MURST, il comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto
da non piu' di 7 membri, anche stranieri, di comprovata
qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralita' di
ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato, sulla base
di un programma annuale da esso approvato:
a) (omissis);
b) determina i criteri generali per le attivita' di
valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni
scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone
l'applicazione».



 
Art. 11.
Direttore generale
1. Il direttore generale ha la responsabilita' della gestione dell'ente, cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e l'attuazione dei provvedimenti del presidente; dirige, coordina e controlla la struttura centrale ed i servizi generali dell'ente; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il direttore generale:
a) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente;
b) elabora, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione;
c) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;
d) propone, d'intesa con il presidente, al consiglio di amministrazione la nomina dei responsabili dei servizi generali;
e) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa deliberazione del consiglio di amministrazione.
2. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato, con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, e' scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico e' attribuito dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione.
 
Art. 12.
Dipartimenti
1. I dipartimenti sono le unita' organizzative, istituite in ragione di uno per ciascuna delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 3, comma 2, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo. Ai dipartimenti afferiscono gli istituti, raggruppati secondo affinita' disciplinari e tematiche, al fine di massimizzare le sinergie inter e intradipartimentali. I dipartimenti promuovono lo sviluppo di grandi progetti e programmi sulle materie di competenza, anche a livello europeo e internazionale, e l'integrazione con il territorio, con le universita' e le imprese.
2. I dipartimenti:
a) propongono al consiglio di amministrazione il piano triennale e i relativi aggiornamenti di attivita' complessiva del dipartimento e degli istituti ad esso afferenti, elaborato sulla base di quelli degli stessi istituti, indicando le risorse necessarie per la sua attuazione, ivi inclusa l'acquisizione delle risorse umane;
b) affidano agli istituti ad essi afferenti la realizzazione di programmi e progetti di ricerca assegnando loro le relative risorse, tenendo conto delle proposte formulate dagli stessi istituti;
c) coordinano le attivita' degli istituti ad essi afferenti;
d) coordinano, su specifico incarico del consiglio di amministrazione, programmi di ricerca comuni ad altri dipartimenti;
e) istituiscono, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, unita' di ricerca per singoli progetti a tempo definito presso le universita' o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni;
f) propongono al consiglio di amministrazione iniziative di sviluppo e di formazione dei ricercatori e tecnologi;
g) coordinano le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, relative alle proprie macro aree;
h) svolgono, su indicazione del consiglio di amministrazione, attivita' di valorizzazione dei risultati della ricerca, e supportano i ricercatori e tecnologi nelle attivita' di tutela brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti;
i) presentano al consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attivita' scientifica svolta.
3. Il direttore di dipartimento si avvale di una struttura amministrativa, nell'ambito della dotazione organica, definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
4. L'incarico di direzione di dipartimento e' attribuito dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione, a professori universitari di ruolo, ricercatori o tecnologi dell'ente o di altri enti di ricerca nazionali, stranieri e internazionali, o dirigenti pubblici o privati dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale sulla base di apposite procedure selettive definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Il direttore di dipartimento, il cui incarico e' a tempo pieno, dura in carica 5 anni e puo' essere confermato una sola volta.
5. Presso ciascun dipartimento e' costituito un consiglio scientifico di dipartimento, presieduto dal direttore del dipartimento, con compiti consultivi, di monitoraggio e verifica dell'attivita' di ricerca svolta in attuazione dei programmi, composto da nove membri, di cui almeno due esterni, scelti tra scienziati, italiani e stranieri, di fama internazionale e comprovata esperienza e professionalita' nei settori di ricerca di riferimento, secondo modalita' definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.
 
Art. 13.
Consiglio dei direttori di dipartimento
1. Il consiglio dei direttori di dipartimento, costituito dal presidente dell'ente, dal direttore generale e dai direttori dei dipartimenti, ha il compito di facilitare la gestione e l'indirizzo unitario delle attivita' dell'ente, supportando il consiglio di amministrazione e il comitato di valutazione. Il consiglio dei direttori di dipartimento:
a) esprime un parere obbligatorio al consiglio di amministrazione sulla proposta complessiva del piano triennale dell'ente e dei relativi aggiornamenti;
b) supporta il comitato di valutazione nella verifica dell'attivita' dei dipartimenti e degli istituti, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano triennale e nei relativi aggiornamenti;
c) assicura le necessarie sinergie interdipartimentali.
 
Art. 14.
I s t i t u t i
1. Gli istituti sono le unita' organizzative presso le quali si svolgono le attivita' di ricerca dell'ente, afferenti ai dipartimenti. Le modalita' di costituzione degli istituti e la loro afferenza ai dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio e la loro articolazione organizzativa sono definiti dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
2. Gli istituti realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'articolo 12, interagendo con il sistema produttivo, con le universita' e le altre istituzioni di ricerca e con gli enti locali. Essi hanno autonomia scientifica, nonche' autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dal regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza dell'ente.
3. Gli istituti:
a) propongono al dipartimento cui afferiscono il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali nelle materie di competenza, indicando le risorse, comprese quelle acquisibili autonomamente, necessarie per realizzarli;
b) gestiscono i programmi e progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera b), nei limiti delle risorse loro assegnate ovvero acquisite autonomamente, intrattenendo le relative relazioni anche a livello internazionale;
c) elaborano una relazione annuale sui risultati dell'attivita' svolta da trasmettere al dipartimento cui afferiscono.
4. Gli istituti possono altresi' partecipare a progetti di ricerca coordinati da dipartimenti diversi da quello di afferenza.
5. Il direttore dell'istituto e' responsabile dell'attivita' dell'istituto stesso. E' nominato dal consiglio di amministrazione dell'ente tra persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale sulla base di procedure selettive definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. I direttori degli istituti, il cui incarico e' a tempo pieno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
 
Art. 15.
Disposizioni specifiche
1. Le incompatibilita' con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione, e del consiglio scientifico generale, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore generale e di direttore di dipartimento e di istituto, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. Il presidente, il direttore generale, i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico generale non possono essere amministratori o dipendenti di societa' che partecipano a programmi di ricerca cui e' interessato il C.N.R.
2. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, puo' essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni.
3. Il direttore generale, i direttori di dipartimento e i direttori di istituto, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Le indennita' di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e il gettone di presenza dei componenti del Consiglio scientifico generale, ad eccezione del presidente, sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. I compensi dei direttori di dipartimento, dei direttori di istituto, del direttore generale sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui al comma 4.
6. In caso di gravi irregolarita', di difficolta' finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del Consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori ed e' nominato un commissario straordinario per la durata massima di 12 mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare la funzionalita' dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione. Il commissario puo' nominare uno o piu' sub-commissari cui delegare le funzioni per specifici settori di attivita'.
7. Il C.N.R. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.



Note all'art. 15.
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa
e didattica):
«Art 12. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli
delle facolta' interessate, i professori ordinari,
straordinari ed associati possono essere autorizzati a
dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio
nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a
carattere nazionale o regionale.
I professori di ruolo possono essere collocati a
domanda in aspettativa per la direzione di istituti e
laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e
internazionali.
I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori
del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti
pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa
con assegni.
L'aspettativa e' concessa con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, su parere del Consiglio
universitario nazionale, che considerera' le
caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio
nonche' l'impegno che la funzione direttiva richiede.
Durante il periodo dell'aspettativa ai professori
ordinari competono eventualmente le indennita' a carico
degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la
retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della
progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento
dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e
di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.
Ai professori collocati in aspettativa e' garantita,
con le modalita' di cui al quinto comma del successivo art.
13, la possibilita' di svolgere, presso l'Universita' in
cui sono titolari, cicli di conferenze, attivita'
seminariali e attivita' di ricerca, anche applicativa. Si
applica nei loro confronti, per la partecipazione agli
organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui
ai commi terzo e quarto dell'art. 14, legge 18 marzo 1958,
n. 311.
La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle
ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
operanti presso le universita' puo' essere affidata ai
professori di ruolo come parte delle loro attivita' di
ricerca e senza limitazione delle loro funzioni
universitarie. Essa e' rinnovabile con il rinnovo del
contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con
l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca
costituiti presso le universita' per contratto o per
convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la
natura di enti pubblici economici».
«Art 13. Ferme restando le disposizioni vigenti in
materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con
altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario
e' collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della
carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei
Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione
europea;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni
specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno
incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di
professore universitario;
4) [nomina a giudice della Corte costituzionale];
5) nomina a presidente o vice presidente del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
6) [nomina a membro del Consiglio superiore della
magistratura];
7) nomina a presidente o componente della giunta
regionale e a presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di
provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di
amministratore delegato di enti pubblici a carattere
nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici
economici, di societa' a partecipazione pubblica, anche a
fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche
comunque direttive di enti a carattere prevalentemente
culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non
remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere
scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore
di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del
settore dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di
partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art.
16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le
amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o
enti pubblici economici.
Hanno diritto a richiedere una limitazione
dell'attivita' didattica i professori di ruolo che
ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di
facolta' e direttori di dipartimento, di presidente di
consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio
universitario nazionale. La limitazione e' concessa con
provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non
dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle
situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi
deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al
rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in
aspettativa per la durata della carica, del mandato o
dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa e' corrisposto
il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per
gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle
situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il
disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile
1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni
l'aspettativa e' senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo
sia senza assegni, e' utile ai fini della progressione
nella carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza secondo le norme vigenti, nonche' della
maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente
art. 6.
Qualora l'incarico per il quale e' prevista
l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte
dell'ente, istituto o societa', la corresponsione di una
indennita' di carica si applicano, a far tempo dal momento
in cui e' cominciata a decorrere l'aspettativa, le
disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10),
11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3)
dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078,
sono a carico dell'ente, istituto o societa'.
I professori collocati in aspettativa conservano il
titolo a partecipare agli organi universitari cui
appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo
e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi
mantengono il solo elettorato attivo per la formazione
delle commissioni di concorso e per l'elezione delle
cariche accademiche previste dal precedente secondo comma
ed hanno la possibilita' di svolgere, nel quadro
dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso
di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di
specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di
conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali anche
nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa
con il titolare del corso, del quale e' comunque loro
preclusa la titolarita'. E' garantita loro, altresi', la
possibilita' di svolgere attivita' di ricerca anche
applicativa, con modalita' da determinare d'intesa tra il
professore ed il consiglio di facolta' e sentito il
consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e
di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto
concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle
commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di
incompatibilita' che si verifichino successivamente alla
nomina dei componenti delle commissioni.
Il presente articolo si applica anche ai professori
collocati fuori ruolo per limiti di eta'.».
- Il comma 6 dell'art. 19, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, stabilisce:
«6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con
le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio».



 
Art. 16.
Piani di attivita'
1. Il C.N.R. opera sulla base di un piano triennale di attivita', aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
2. Le proposte di piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, deliberate dal consiglio di amministrazione, sono approvate dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi 60 giorni dalla ricezione del piano triennale senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il piano si intende approvato. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, che devono esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
3. Il C.N.R., previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.



Note all'art. 16:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
«2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle
risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di
direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei
piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni
dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette
amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente
aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il
Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata
triennale.
Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e
internazionale della ricerca e tenendo conto delle
iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca
regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalita'
di attuazione degli interventi alla cui realizzazione
concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di
previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi
comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel
rispetto delle loro autonomie ed attivita' istituzionali,
le universita' e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli
interventi possono essere specificati per aree tematiche,
settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche
prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello
Stato».
- L'art. 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, prevede: «Art. 9 - 1. I contratti collettivi nazionali
disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della
partecipazione anche con riferimento agli atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro».



 
Art. 17.
Entrate del C.N.R.
1. Le entrate del C.N.R. sono costituite:
a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attivita' previste dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali dell'ente, ove approvati;
b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
c) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;
d) dai contributi dell'unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
e) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;
f) dalle royalties provenienti dalla cessione di brevetti o cessione di know-how;
g) da ogni altra eventuale entrata.



Nota all'art. 17:
- I commi 1 e 2 dell'art. 7 del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204 prevedono:
«1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da
destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di
cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951,
all'ASI, di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), della
legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'art. 5 della legge
31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio geofisico
sperimentale (OGS), di cui all'art. 16, comma 2, della
legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal
MURST ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, gia' concessi ai sensi dell'art.
11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468 e successive modificazioni, sono determinati con unica
autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione
del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a
partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto
nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui
all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 506, nonche' altri contributi e risorse
finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione
alle attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
(INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di
Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide,
dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna. Il fondo e' determinato ai
sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
due anni successivi, emanati previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia, da
esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei
predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata
prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad
erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni
contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno».



 
Art. 18.
Strumenti
1. Il C.N.R. per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 3 e di ogni altra attivita' connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalita' determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, puo':
a) stipulare accordi e convenzioni;
b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in societa' con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale e' inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze che deve esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;
c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
e) commissionare attivita' di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.
2. Il C.N.R. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attivita' e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente e dei relativi aggiornamenti.
 
Art. 19.
Regolamenti
1. Il C.N.R. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione contabilita' e finanza e del regolamento del personale, nonche' di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalita' di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il regolamento sul personale e' inoltre sottoposto al parere del Ministro per la funzione pubblica che si esprime nel termine di 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento:
a) definisce i dipartimenti, in ragione di uno per ciascuno delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 3 comma 2, raggruppando gli istituti ad essi afferenti secondo affinita' disciplinari e tematiche, al fine di massimizzare le sinergie inter e intradipartimentali;
b) definisce le procedure per la nomina dei direttori di dipartimento;
c) definisce le modalita' per la costituzione degli istituti, la loro afferenza ai dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio e la loro articolazione organizzativa, sulla base dei criteri di focalizzazione delle missioni e accorpamento per area tecnico-scientifica di ricerca omogenea, di concentrazione delle risorse su dimensioni adeguate al raggiungimento di obiettivi relativi a progetti strategici di ricerca, di contrazione del numero, per garantire una adeguata massa critica;
d) definisce le modalita' di funzionamento degli istituti, assicurando il ruolo centrale dei ricercatori ad essi addetti nella progettazione e realizzazione dell'attivita' di ricerca;
e) definisce le direzioni centrali dell'ente e le strutture amministrative dei dipartimenti;
f) prevede i criteri e le modalita' per l'individuazione dei componenti del consiglio scientifico di dipartimento;
g) stabilisce le procedure di selezione per la nomina dei direttori di istituto;
h) definisce le regole per la partecipazione dell'ente in altri soggetti pubblici e privati.
3. Il regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza:
a) definisce uno schema tipo per la redazione da parte dei dipartimenti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
b) definisce modalita' che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali;
c) definisce modalita' per l'acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformita' alla normativa comunitaria;
d) individua le modalita' per l'acquisizione da parte degli istituti di risorse esterne all'ente;
e) definisce modalita' per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
f) prevede la facolta' di erogare anticipazioni nel limite del 20 per cento contrattuale, per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessita', in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il regolamento del personale:
a) definisce modalita' per la gestione e l'amministrazione del personale;
b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato e a tempo indeterminato.



Nota all'art. 19:
- Il testo dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n.
168 e' il seguente:
«Art. 8. - 1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica
nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisici e
vesuviano, nonche' gli enti e istituzioni pubbliche
nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno
autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e
contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e si
danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro
finalita' istituzionali, con propri regolamenti.
2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di
cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente
della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le
competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro. In prima applicazione, il decreto e'
emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Gli enti di cui al presente articolo:
a) svolgono attivita' di ricerca scientifica nel
rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture
scientifiche e della liberta' di ricerca dei ricercatori,
singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni
istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;
b) gestiscono programmi di ricerca di interesse
nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti
pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al
coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca
comunitari ed internazionali;
c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e
al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio,
anche per quanto concerne i connessi aspetti
amministrativi, finanziari e di gestione;
d) esercitano la propria autonomia finanziaria e
contabile ai sensi del comma 5.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel
rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla
apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di
cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che
esercita i controlli di legittimita' e di merito. I
controlli di legittimita' e di merito si esercitano nelle
forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di
merito e' esercitato nella forma della richiesta motivata
di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
loro comunicazione, decorso il quale si intendono
approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono,
in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le
norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di
cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7. Il regolamento
di amministrazione, finanza e contabilita' di ciascuno
degli enti di ricerca e' emanato secondo le procedure
previste dalle rispettive normative ed e' sottoposto al
controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4».



 
Art. 20.
Personale
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del C.N.R. e' regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.
2. Il C.N.R., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, puo' assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
3. Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca, il C.N.R., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, puo' inoltre assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attivita' di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico e' rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.
4. Il C.N.R, con proprio regolamento sul personale ai sensi del presente articolo, disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale ricercatore e tecnologo, valorizzando prioritariamente le esperienze di ricerca effettuate all'estero ovvero presso universita' o imprese nel rispetto dei seguenti principi:
a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ricercatore o tecnologo dell'ente si instaura, per i livelli di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo, previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attivita' richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attivita' richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attivita' di ricerca presso universita' o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale delle attivita';
b) la periodicita' dei concorsi e' determinata secondo le cadenze indicate nel piano triennale.



Note all'art. 20:
- Per il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, si veda nelle note alle premesse.
- Si riportano i testi degli articoli 14 e 15 della
legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di
promozione dell'occupazione):
«Art. 14. - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
una quota, da determinarsi annualmente, delle somme
disponibili, di competenza della medesima amministrazione e
a valere sulle risorse finanziarie di cui ai provvedimenti:
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni;
legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni;
legge 5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992,
n. 488; art. 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n.
451; decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, e relativa
legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644;
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, e relativa legge di
conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 32, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995,
n. 104; decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, e relativa
legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 548, e relativa legge di conversione
20 dicembre 1996, n. 641; puo' essere assegnata
prioritariamente, per l'erogazione, a piccole e medie
imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui agli
articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di
contributi finalizzati all'avviamento di titolari di
diploma universitario, di laureati e di dottori di ricerca
ad attivita' di ricerca, con la stipula di contratti a
termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale,
nell'ambito di progetti di ricerca di durata
predeterminata.
2. In deroga alla normativa concernente il personale
degli enti pubblici di ricerca e delle universita' e in
attesa del riordino generale del settore, e' consentito
agli enti e agli atenei medesimi, in via sperimentale,
nell'ambito di attivita' per il trasferimento tecnologico,
di assegnare in distacco temporaneo ricercatori, tecnologi
e tecnici di ricerca di cui all'art. 15 della legge
11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese,
nonche' presso i soggetti di cui gli articoli 17 e 27 della
legge 5 ottobre 1991, n. 317.
3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il
mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente o con
l'ateneo assegnante, con l'annesso trattamento economico e
contributivo. E' disposta su richiesta dell'impresa o del
soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato
e per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile
una sola volta, sulla base di intese tra le parti, che
regolano le funzioni, nonche' le modalita' di inserimento
dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il
soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli
articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
corrispondono un compenso, a titolo di incentivo e
aggiuntivo al trattamento corrisposto dall'ente o
dell'ateneo assegnante, ai ricercatori, tecnologi e tecnici
di ricerca distaccati.
4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle
medesime risorse di cui alla predetta disposizione,
nonche', dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei, a
valere sui trasferimenti statali ad essi destinati possono
essere altresi' concesse agli enti pubblici di ricerca e
alle universita', i quali procedano alle assegnazioni in
distacco temporaneo di cui al comma 2, eventuali
integrazioni dei contributi ordinari finalizzate alla
copertura, nella misura determinata dai medesimi decreti,
degli oneri derivanti dall'assunzione, in sostituzione del
personale distaccato, di titolari di diploma universitario,
di laureati o di dottori di ricerca con contratto a termine
di lavoro subordinato anche a tempo parziale, di durata non
superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, per
attivita' di ricerca.
5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le
procedure di presentazione e di selezione delle richieste
di contributo e di integrazione, gli importi massimi del
contributo e dell'integrazione per ogni soggetto
beneficiario, anche in relazione alle aree territoriali
interessate nel rispetto delle finalita' stabilite dal
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di
conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e alla possibilita'
di cofinanziamento comunitario, la differenziazione del
contributo e dell'integrazione in relazione al livello di
qualificazione del personale da assumere, l'eventuale
ulteriore disciplina del distacco temporaneo, nonche'
apposite modalita' di monitoraggio e di verifica.».
«Art. 15. - 1. All'art. 16 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) modifica il comma 1 dell'art. 16, decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299;
b) aggiunge 2 periodi al comma 6 dell'art. 16,
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299.
2. La Commissione regionale per l'impiego puo'
deliberare, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
l'inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione
e lavoro per soggetti portatori di handicap, sulla base di
progetti previsti dai contratti collettivi nazionali.
3. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
in lire 60 miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi
a decorrere dall'anno 1998».
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, reca:
«Riordino della disciplina e snellimento delle procedure
per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica,
per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei
ricercatori».
- Il comma 6 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica) prevede:
«6. Le universita', gli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni
di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e
successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI,
nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, assicurando,
con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione
comparativa e la pubblicita' degli atti, possono conferire
assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca.
Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o
laureati in possesso di curriculum scientifico
professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di
ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i
soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli
assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono
essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo
stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha
usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non e'
ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo
conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali
o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare
di assegni puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca
anche in deroga al numero determinato, per ciascuna
universita', ai sensi dell'art. 70 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
restando il superamento delle prove di ammissione. Le
universita' possono fissare il numero massimo dei titolari
di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di
dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni
pubbliche puo' essere collocato in aspettativa senza
assegni. Agli assegni di cui al presente comma si
applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui
all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche', in materia
previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli
importi e per le modalita' di conferimento degli assegni si
provvede con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al
primo periodo del presente comma sono altresi' autorizzati
a stipulare, per specifiche prestazioni previste da
programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli
articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili
anche con rapporti di lavoro subordinato presso
amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli
assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo
del presente comma».



 
Art. 21.
Mobilita' con le universita' e con gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico
1. Il personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. e' autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le universita', in materie pertinenti all'attivita' di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso il C.N.R. Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attivita' didattiche e scientifiche.
2. I ricercatori ed i professori universitari di ruolo possono svolgere, per periodi determinati, attivita' di ricerca presso gli istituti del C.N.R.
3. Il personale di ricerca del C.N.R. e' autorizzato ad assumere incarichi di direzione di dipartimenti o di centri di ricerca, nonche' a svolgere attivita' di ricerca, presso le universita', per periodi determinati. Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale, per la durata dell'incarico o dell'attivita', partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attivita' scientifiche.
4. I contratti di cui al comma 1 e le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attivita' di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attivita' prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attivita' di ricerca presso il C.N.R. puo' comportare per i ricercatori ed i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.
5. Il personale dell'area della ricerca degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) di diritto pubblico puo' svolgere, a richiesta e per periodi determinati, attivita' di ricerca presso gli Istituti del C.N.R. Il personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. e' autorizzato ad assumere incarichi di direzione ed a svolgere attivita' di ricerca presso gli I.R.C.C.S. per periodi determinati.
6. I regolamenti dell'ente, gli statuti e i regolamenti degli atenei e i regolamenti degli I.R.C.C.S. disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.



Nota all'art. 21:
- L'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cosi' recita:
«1. Al fine di garantire e favorire una piena
commutabilita' tra insegnamento e ricerca, il rettore puo',
con proprio decreto, autorizzare il professore
universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario,
ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua
domanda e sentito il consiglio della facolta' interessata,
a dedicarsi periodicamente ad esclusive attivita' di
ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane,
estere e internazionali complessivamente per non piu' di
due anni accademici in un decennio.
Nel concedere le autorizzazioni di cui al precedente
comma, il rettore dovra' tener conto delle esigenze di
funzionamento dell'Universita' distribuendo nel tempo le
autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i
docenti che eventualmente le richiedano.
I risultati dell'attivita' di ricerca sono comunicati
al rettore e al consiglio di facolta' con le modalita' di
cui al successivo art. 18.
I periodi di esclusiva attivita' scientifica, anche se
trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della
carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto
all'indennita' di missione.
Per i casi di eccezionali e giustificate ragioni di
studio o di ricerca scientifica, resta fermo quanto
disposto dall'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311.
Restano altresi' ferme le vigenti disposizioni
concernenti il collocamento a disposizione del Ministero
degli affari esteri per incarichi di insegnamento o altri
incarichi all'estero dei professori di ruolo.
Il periodo trascorso all'estero per attivita' di
ricerca o di insegnamento e' utile anche per il
conseguimento del triennio di straordinario.
I professori che assumano insegnamento o siano chiamati
a svolgere attivita' scientifica nelle Universita' dei
Paesi della Comunita' europea, ovvero presso i centri o le
istituzioni internazionali di ricerca possono essere
soggetti, in quanto compatibile, alla normativa, se piu'
favorevole, che disciplina l'attivita' dei docenti o
ricercatori di quelle istituzioni.
In tali casi i professori di cui al precedente comma
possono essere collocati fuori ruolo, in deroga alle
vigenti procedure, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e degli
affari esteri che disciplinera' anche il regime giuridico
ed economico del periodo di attivita' all'estero.
In ogni caso il docente ha diritto a riassumere il
proprio ufficio all'atto della cessazione del rapporto con
l'Universita' o l'ente estero o internazionale».



 
Art. 22.
Bilanci, relazioni e controlli
1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il C.N.R. e' soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 da parte della Corte dei conti.



Nota all'art. 22:
- Il comma 7 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti), prevede:
«7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni».



 
Art. 23.
Aggregazione di enti di ricerca del C.N.R.
e norme transitorie e finali
1. I seguenti enti di ricerca confluiscono nel C.N.R. secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3:
a) Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC);
b) Istituto nazionale di ottica applicata (INOA);
c) Istituto nazionale di fisica della materia (INFM);
d) Istituto papirologico «Girolamo Vitelli».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il presidente e il consiglio direttivo del C.N.R. ed i presidenti ed i consigli di amministrazione degli enti di ricerca di cui al comma 1 decadono, ed e' nominato con la procedura di cui all'articolo 15, comma 6, un commissario straordinario con il compito di assicurare la funzionalita' del C.N.R. e degli enti predetti nella fase transitoria fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio di amministrazione nominati con le modalita' di cui agli articoli 6 e 7. I collegi dei revisori, nominati secondo il previgente ordinamento, esercitano le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori del C.N.R., nominato con le modalita' di cui all'articolo 9. Il commissario nomina tre sub-commissari cui puo' delegare le funzioni per specifici settori di attivita' e provvede altresi', entro quattro mesi, alla stesura dei regolamenti di cui all'articolo 19, da sottoporre al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il controllo ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. I regolamenti stabiliscono anche le modalita' per l'accorpamento nel C.N.R. degli enti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), assicurando ad essi il mantenimento della denominazione e della sede quali strutture scientifiche del C.N.R. In particolare, per l'I.N.F.M., vanno salvaguardate le forme innovative di collaborazione con le universita' e le imprese, la specificita' dei rapporti di lavoro e le forme di autonomia gestionale delle strutture interne.
3. Spetta al commissario straordinario l'espletamento, entro 90 giorni dalla sua nomina, dell'istruttoria finalizzata alla trasformazione dell'Istituto papirologico «Girolamo Vitelli», in struttura scientifica dell'Universita' di Firenze, salvaguardandone la denominazione e la sede, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Decorso tale termine, ove risulti non realizzabile tale soluzione, l'Istituto «Vitelli» sara' accorpato al C.N.R., mantenendo denominazione e sede quale struttura scientifica dello stesso ente, secondo le stesse modalita' previste dai citati regolamenti per gli enti di cui al comma 1.
4. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2:
a) sono soppressi gli enti di ricerca di cui al comma 1, e sono abrogati i rispettivi regolamenti;
b) il patrimonio, i beni mobili, i beni immobili e le attrezzature degli enti indicati al comma 1 confluiscono nel patrimonio del C.N.R.;
c) il personale dei predetti enti e' trasferito al C.N.R. mantenendo il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assicurativa e il trattamento di fine rapporto;
d) il C.N.R. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti di cui al comma 1, ivi compresi tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
5. Gli istituti di radioastronomia, astrofisica spaziale e di fisica dello spazio interplanetario sono destinati a confluire nell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.), secondo modalita' disciplinate dal decreto legislativo di riordino dello stesso I.N.A.F.
6. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo il mandato del presidente decaduto e quello del commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2, non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo dei due mandati per i presidenti di enti di ricerca. Le indennita' spettanti al commissario straordinario ed ai sub-commissari sono stabilite con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4.
7. Le dotazioni organiche del C.N.R. sono ridefinite ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nelle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5.
8. Le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere i), n), o), p), e degli articoli, 16, 18 e 19, comma 3, lettera f), 20, 21 e 22, comma 1, si applicano a tutti gli enti ricompresi nel comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui alla tabella 6. Le disposizioni previste dall'articolo 20, commi 3 e 4, si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
9. E' abrogato il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, ad eccezione dei commi 3, lettera a) e 6 dell'articolo 13, nonche' l'articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.



Note all'art. 23:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 8 della
legge 9 maggio 1989, n. 168:
«4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel
rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla
apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di
cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che
esercita i controlli di legittimita' e di merito. I
controlli di legittimita' e di merito si esercitano nelle
forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di
merito e' esercitato nella forma della richiesta motivata
di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
loro comunicazione, decorso il quale si intendono
approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
concerne: «Riordinamento del sistema degli enti pubblici
nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge
15 marzo 1997, n. 59».
- Per il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda la nota all'art.
6.
- I commi 1 e 2 dell'art. 34, della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)
prevedono:
«1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad
esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni
organiche sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma
1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto
conto: a) del processo di riforma delle amministrazioni in
atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n.
137, nonche' delle disposizioni relative al riordino e alla
razionalizzazione di specifici settori; b) dei processi di
trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali
derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3; c) di quanto previsto dal capo III
del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al
comma 1 e' assicurato il principio dell'invarianza della
spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono
comunque superare il numero dei posti di organico
complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002».
- Si riporta il testo dei commi 3, lettera a), e 6
dell'art. 13, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n.
19:
«3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il
presente decreto ed in particolare:
a) il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo
1945, n. 82, ad eccezione degli articoli 11, 23, 26, 27,
28, 29 e 30, e successive modificazioni ed integrazioni».
«6. I gruppi nazionali di matematica del C.N.R. sono
trasferiti all'Istituto nazionale di alta matematica
Francesco Severi. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 153, sono
apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) premette la lettera a) all'art. 2, comma 2, legge
11 febbraio 1992, n. 153;
b) all'art. 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonche' dei direttori dei gruppi
nazionali di ricerca"».



 
Art. 24.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 4 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Allegato

----> Vedere tabelle da pag. 12 a pag. 16 della G.U. <----
 
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