Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 giugno 2003, n. 128
Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
O g g e t t o
1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina di riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) e ne definisce le finalita', le attivita', gli organi, i principi e criteri di organizzazione e funzionamento, al fine di ottimizzarne l'attivita' di agenzia nel settore della ricerca spaziale e aerospaziale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare in lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione stabilisce che il
Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e
rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle
Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il
Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere
grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
concerne: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
«Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione».
- L'art. 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni e integrazioni reca: «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa».
«Art. 5. - 1. E' istituita una Commissione
parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati,
nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme
con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La
Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione
dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della
Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle
competenti Commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
ogni sei mesi alle Camere».
- La legge 6 luglio 2002, n. 137, recita: Delega per la
riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici.
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27,
abrogato dal presente decreto legislativo concerne:
«Riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I., a norma
degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge
15 marzo 1997, n. 59.»
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19,
prevede: Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche.
- Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
prevede: Disposizioni per il coordinamento, la
programmazione e la valutazione della politica nazionale
relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma
dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo
1997, n. 59.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
prevede: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.



 
Art. 2.
Finalita' dell'Agenzia
1. L'A.S.I. e' ente pubblico nazionale con il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, attraverso attivita' di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale, con esclusione della ricerca aeronautica e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, avendo attenzione al mantenimento della competitivita' del comparto industriale italiano.
2. L'A.S.I. ha personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche' per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca esercita nei confronti dell'A.S.I. le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2.



Note all'art. 2:
- La legge 9 maggio 1989, n. 168, reca: Istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.
- Per il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si
veda la nota alle premesse.



 
Art. 3.
Attivita' dell'A.S.I.
1. L'A.S.I.:
a) predispone, sulla base del Piano nazionale della ricerca e degli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, il Piano aerospaziale nazionale e ne cura l'attuazione;
b) sulla base degli indirizzi del Governo, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, partecipa ai lavori del consiglio dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.), promuove e coordina la presenza italiana ai programmi da essa approvati, nonche', nei limiti delle risorse determinate dal Piano aerospaziale nazionale e delle altre entrate dell'ente, stipula accordi bilaterali o multilaterali con organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi od imprese aerospaziali. In particolare promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea nel campo della ricerca spaziale e aerospaziale;
c) intrattiene relazioni con organismi aerospaziali di altri Paesi, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri; promuove e realizza, con il coinvolgimento della comunita' scientifica, la ricerca scientifica nazionale nel settore spaziale e aerospaziale predisponendo, coordinando e sviluppando appositi programmi, curando il raccordo con l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), per quanto riguarda il settore dell'astrofisica; svolge attivita' di agenzia nelle attivita' di competenza, finanziando e coordinando attivita' di ricerca spaziale e aerospaziale svolte da terzi; svolge attivita' di comunicazione e promozione della ricerca spaziale e aerospaziale, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese e garantendo l'utilizzazione delle conoscenze prodotte;
d) promuove, realizza e finanzia sulla base di appositi progetti, iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, nazionale ed internazionale, nel settore spaziale e aerospaziale, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;
e) promuove la diffusione della cultura aerospaziale e delle conoscenze derivanti dalla relativa ricerca, nonche' la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore spaziale e aerospaziale;
f) effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
g) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani nel campo delle scienze e tecnologie spaziali e aerospaziali e delle loro applicazioni, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonche' promuovendo e realizzando, sulla base di apposite convenzioni con le universita', corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo produttivo;
h) fornisce, su richiesta, a soggetti pubblici e privati, tecnologie, servizi di consulenza, di ricerca e di formazione, nonche' supporto ed assistenza tecnica in campo spaziale e aerospaziale, o in settori comunque connessi alle attivita' di cui al presente comma.
 
Art. 4.
O r g a n i
1. Sono organi dell'A.S.I.:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio tecnico-scientifico;
d) il collegio dei revisori dei conti.
 
Art. 5.
Principi di organizzazione
1. L'organizzazione dell'A.S.I. e' definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento, sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilita' di programmazione, compiti e responsabilita' di gestione e compiti e responsabilita' di valutazione, prevedendo il direttore generale e i settori tecnici.
 
Art. 6.
P r e s i d e n t e
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed e' responsabile delle relazioni istituzionali.
Il presidente:
a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio tecnico-scientifico, stabilendone l'ordine del giorno;
b) definisce le linee guida per lo sviluppo dell'ente, previa delibera del consiglio di amministrazione, e formula la proposta del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali da sottoporre al consiglio di amministrazione;
c) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attivita' dell'ente;
d) adotta provvedimenti di urgenza, di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica nella prima riunione utile del consiglio stesso;
e) partecipa ai lavori del consiglio dell'Agenzia spaziale europea in rappresentanza del Governo italiano;
f) affida l'incarico di direttore generale, previa delibera del consiglio di amministrazione.
2. Il presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. E' nominato con le procedure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.
3. In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente puo' operare anche in virtu' di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, cosi' recita:
«2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca,
dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica
sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA e' disposta con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari
competenti, fatte salve le procedure di designazione
previste dalla normativa vigente per specifici enti e
istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente
comma possono restare in carica per non piu' di due
mandati. Il periodo svolto in qualita' di commissario
straordinario e' comunque computato come un mandato
presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente
comma, in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i
predetti limiti, possono terminare il mandato in corso».



 
Art. 7.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attivita' dell'Agenzia.
Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:
a) delibera il piano triennale dell'Agenzia e i relativi aggiornamenti annuali, sentito il consiglio scientifico;
b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;
c) delibera i regolamenti dell'agenzia;
d) nomina il vice presidente, eleggendolo tra i propri componenti;
e) nomina il consiglio tecnico-scientifico, il comitato di valutazione, e il direttore generale;
f) verifica i risultati dell'attivita' gestionale ed economica dell'Agenzia, previo parere del comitato di valutazione;
g) ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e umane tra i settori tecnico-scientifici, tenendo conto delle proposte da essi formulate;
h) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai dirigenti e ai responsabili dei settori tecnici;
i) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti dal regolamento di amministrazione e contabilita';
l) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'Agenzia.
2. Il consiglio e' composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia, che lo presiede, da sette componenti, scelti tra personalita' di alta qualificazione scientifica nel campo della ricerca e/o industria spaziale e aerospaziale con rilevante esperienza manageriale, di cui due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attivita' produttive, uno designato dal Ministro della difesa, uno dal Ministro delle comunicazioni, uno dal Ministro degli affari esteri ed uno dal Ministro dell'ambiente.
3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
 
Art. 8.
Consiglio tecnico-scientifico
1. Il consiglio tecnico-scientifico ha compiti consultivi nei confronti del consiglio di amministrazione, relativi agli aspetti tecnico-scientifici dell'attivita' dell'Agenzia.
Il consiglio tecnico-scientifico:
a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali;
b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca spaziale e aerospaziale a livello nazionale e internazionale;
c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca spaziale e aerospaziale.
2. Il consiglio tecnico-scientifico e' nominato dal consiglio di amministrazione ed e' composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia che lo presiede, da undici componenti, scienziati anche stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalita' ed esperienza nel settore di competenza dell'A.S.I., di cui quattro designati dal presidente medesimo, uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attivita' produttive, uno designato dal Ministro della difesa, uno designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno designato dal Ministro delle comunicazioni ed uno designato dal Ministro degli affari esteri. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
 
Art. 9.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'Agenzia e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.
2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il presidente e i membri effettivi del collegio dei revisori dei conti possono essere collocati fuori ruolo per la durata del mandato.



Note all'art. 9:
- L'art. 2403 del codice civile cosi' recita:
«Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il
collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della
societa', vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto
costitutivo ed accertare la regolare tenuta della
contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili e
l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la
valutazione del patrimonio sociale.
Il collegio sindacale deve altresi' accertare almeno
ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei
valori e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti dalla
societa' in pegno, cauzione o custodia.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori
notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari.».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88
prevede: «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE,
relativa all'abilitazione delle persone incaricate del
controllo di legge dei documenti contabili.».



 
Art. 10.
Comitato di valutazione
1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dei programmi e dei progetti di ricerca dell'Agenzia, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano aerospaziale nazionale, in accordo con i criteri di valutazione definiti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
2. Il comitato di valutazione e' composto da cinque membri esterni all'Agenzia, ivi compreso il presidente, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui due, tra i quali il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attivita' produttive, uno designato dal Ministro della difesa ed uno designato dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Il presidente e i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione dell'Agenzia una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attivita' di ricerca.



Nota all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 5, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 5 giungo 1998, n. 204, si veda la nota
alle premesse.



 
Art. 11.
Direttore generale
1. Il direttore generale ha la responsabilita' della gestione e cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente; dirige, coordina e controlla la struttura organizzativa; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
Il direttore generale:
a) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Agenzia;
b) elabora, sulla base delle indicazioni dei settori tecnici, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Agenzia da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione;
c) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;
d) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa delibera del consiglio di amministrazione.
2. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato, con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, e' scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici.
 
Art. 12.
Settori tecnici
1. I settori tecnici sono le unita' organizzative con le quali l'Agenzia realizza le attivita' di ricerca applicata al campo spaziale e aerospaziale. I settori tecnici dell'A.S.I. sono definiti, in numero non superiore a 2, dal regolamento di organizzazione e funzionamento.
2. I settori tecnici possono istituire, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, unita' di ricerca per singoli progetti, a tempo definito, presso le universita', gli enti di ricerca pubblici o privati, o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni.
3. I responsabili dei settori tecnici, il cui incarico e' a tempo pieno, sono scelti tra soggetti in possesso di alta qualificazione professionale ed esperienza scientifica e manageriale nel settore spaziale e aerospaziale sulla base di procedure selettive, definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. L'incarico di direzione dei settori tecnici e' attribuito per una durata massima di cinque anni e puo' essere rinnovato.
 
Art. 13.
Disposizioni specifiche
1. Le incompatibilita' con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione e del consiglio tecnico scientifico, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore generale e responsabile di settore tecnico, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia. Il presidente, il direttore generale, i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio tecnico-scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di societa' che partecipano a programmi cui e' interessata l'A.S.I., salvo quelle a partecipazione A.S.I.
2. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, puo' essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni.
3. Il direttore generale ed i responsabili dei settori tecnici, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Le indennita' di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. I compensi dei responsabili dei settori tecnici e del direttore generale sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui al comma 4.
6. In caso di gravi irregolarita', di difficolta' finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del Consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori, ed e' nominato un commissario straordinario per la durata massima di dodici mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare la funzionalita' dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione.
7. L'A.S.I. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.



Note all'art. 13:
- Il testo degli articoli 12 e 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica) cosi' recitano:
«Art. 12. - Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli
delle facolta' interessate, i professori ordinari,
straordinari ed associati possono essere autorizzati a
dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio
nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a
carattere nazionale o regionale.
I professori di ruolo possono essere collocati a
domanda in aspettativa per la direzione di istituti e
laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e
internazionali.
I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori
del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti
pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa
con assegni.
L'aspettativa e' concessa con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, su parere del Consiglio
universitario nazionale, che considerera' le
caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio
nonche' l'impegno che la funzione direttiva richiede.
Durante il periodo dell'aspettativa ai professori
ordinari competono eventualmente le indennita' a carico
degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la
retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della
progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento
dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e
di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.
Ai professori collocati in aspettativa e' garantita,
con le modalita' di cui al quinto comma del successivo art.
13, la possibilita' di svolgere, presso l'Universita' in
cui sono titolari, cicli di conferenze, attivita'
seminariali e attivita' di ricerca, anche applicativa. Si
applica nei loro confronti, per la partecipazione agli
organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui
ai commi terzo e quarto dell'art. 14, legge 18 marzo 1958,
n. 311.
La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle
ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
operanti presso le universita' puo' essere affidata ai
professori di ruolo come parte delle loro attivita' di
ricerca e senza limitazione delle loro funzioni
universitarie. Essa e' rinnovabile con il rinnovo del
contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con
l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca
costituiti presso le universita' per contratto o per
convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la
natura di enti pubblici economici.».
«Art. 13. Ferme restando le disposizioni vigenti in
materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con
altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario
e' collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della
carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei
Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione
europea;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni
specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno
incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di
professore universitario;
4) [nomina a giudice della Corte costituzionale];
5) nomina a presidente o vice presidente del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
6) [nomina a membro del Consiglio superiore della
magistratura];
7) nomina a presidente o componente della giunta
regionale e a presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di
provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di
amministratore delegato di enti pubblici a carattere
nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici
economici, di societa' a partecipazione pubblica, anche a
fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche
comunque direttive di enti a carattere prevalentemente
culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non
remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere
scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore
di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del
settore dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di
partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art.
16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le
amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o
enti pubblici economici.
Hanno diritto a richiedere una limitazione
dell'attivita' didattica i professori di ruolo che
ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di
facolta' e direttori di dipartimento, di presidente di
consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio
universitario nazionale. La limitazione e' concessa con
provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non
dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle
situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi
deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al
rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in
aspettativa per la durata della carica, del mandato o
dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa e' corrisposto
il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per
gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle
situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il
disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile
1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni
l'aspettativa e' senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo
sia senza assegni, e' utile ai fini della progressione
nella carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza secondo le norme vigenti, nonche' della
maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente
art. 6.
Qualora l'incarico per il quale e' prevista
l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte
dell'ente, istituto o societa', la corresponsione di una
indennita' di carica si applicano, a far tempo dal momento
in cui e' cominciata a decorrere l'aspettativa, le
disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10, 11
e 12 del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3
dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078,
sono a carico dell'ente, istituto o societa'.
I professori collocati in aspettativa conservano il
titolo a partecipare agli organi universitari cui
appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo
e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi
mantengono il solo elettorato attivo per la formazione
delle commissioni di concorso e per l'elezione delle
cariche accademiche previste dal precedente secondo comma
ed hanno la possibilita' di svolgere, nel quadro
dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso
di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di
specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di
conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali anche
nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa
con il titolare del corso, del quale e' comunque loro
preclusa la titolarita'. E' garantita loro, altresi', la
possibilita' di svolgere attivita' di ricerca anche
applicativa, con modalita' da determinare d'intesa tra il
professore ed il consiglio di facolta' e sentito il
consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e
di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto
concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle
commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di
incompatibilita' che si verifichino successivamente alla
nomina dei componenti delle commissioni.
Il presente articolo si applica anche ai professori
collocati fuori ruolo per limiti di eta'.
- L'art. 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, reca:
«6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con
le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio».



 
Art. 14.
Piani di attivita'
1. L'A.S.I. opera sulla base di un piano triennale di attivita', aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con gli indirizzi del Parlamento e del Governo in materia spaziale, con il piano aerospaziale nazionale, nonche' nel quadro dei programmi dell'E.S.A. Il piano comprende la pianificazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
2. Il piano triennale dell'ente ed i relativi aggiornamenti annuali, deliberati dal consiglio di amministrazione, sono approvati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del piano triennale senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il piano si intende approvato. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e della difesa, che devono esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
3. L'A.S.I., previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.



Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, reca:
«2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle
risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di
direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei
piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni
dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette
amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente
aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il
Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata
triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea
e internazionale della ricerca e tenendo conto delle
iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca
regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalita'
di attuazione degli interventi alla cui realizzazione
concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di
previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi
comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel
rispetto delle loro autonomie ed attivita' istituzionali,
le universita' e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli
interventi possono essere specificati per aree tematiche,
settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche
prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello
Stato.».
- L'art. 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, prevede: «Art. 9 - 1. I contratti collettivi nazionali
disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della
partecipazione anche con riferimento agli atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro».



 
Art. 15.
Entrate dell'A.S.I.
1. Le entrate dell'A.S.I. sono costituite:
a) dai contributi ordinari a carico del Fondo per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con vincoli di destinazione a funzionamento e gestione ordinaria; dal contributo per i programmi di collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (E.S.A.); da impegni assunti per altri accordi intergovernativi e per trattati o convenzioni internazionali; da altri impegni derivanti dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali, ove approvati;
b) da contributi dell'Unione europea o da organismi internazionali;
c) dai proventi derivanti dalla valorizzazione economica di prototipi, prodotti industriali e beni immateriali di interesse aerospaziale, nonche' dalla cessione di licenze d'uso su brevetti acquisiti;
d) da ogni altra eventuale entrata.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ed il Ministro dell'economia e delle finanze, nella determinazione del fabbisogno di cui all'articolo 51, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assegnano priorita' alle risorse destinate ad obbligazioni derivanti da programmi internazionali. Sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno i programmi in collaborazione con l'ESA ed i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la legge 29 gennaio 2001, n. 10. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco analitico degli oneri per il successivo esercizio derivanti dalle predette obbligazioni internazionali.



Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
«1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da
destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di
cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951,
all'ASI, di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), della
legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'art. 5 della legge
31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio geofisico
sperimentale (OGS), di cui all'art. 16, comma 2, della
legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal
MURST ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, gia' concessi ai sensi dell'art.
11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, sono determinati con unica
autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione
del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a
partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto
nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui
all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 506, nonche' altri contributi e risorse
finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione
alle attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
(INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di
Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide,
dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna. Il fondo e' determinato ai
sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
due anni successivi, emanati previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia, da
esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei
predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata
prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad
erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni
contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.».
- L'art. 51, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n.
449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
prevede:
«2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia
spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare,
l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno
finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non
sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999
e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente
maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentiti i Ministri dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione
del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente.».
- La legge 29 gennaio 2001, n. 10, reca: «Disposizioni
in materia di navigazione satellitare.».



 
Art. 16.
S t r u m e n t i
1. L'A.S.I. per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 3 e di ogni altra attivita' connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalita' determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, puo':
a) stipulare accordi e convenzioni;
b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in societa' con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale e' inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze che deve esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;
c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
e) commissionare attivita' di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.
2. Per lo svolgimento delle attivita' nel settore aerospaziale, l'A.S.I. si avvale anche del Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA S.p.a.), di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 giugno 1998, n. 305, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si provvede al trasferimento della gestione della base di lancio e controllo di satelliti di San Marco - Malindi in Kenya, all'A.S.I. Con apposita convenzione, volta ad assicurare la piu' avanzata valorizzazione della ricerca nel settore aerospaziale, da stipularsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra l'A.S.I. e l'Universita' «La Sapienza» di Roma, vengono garantite tutte le forme piu' idonee di collaborazione tra le due amministrazioni quali la ricerca, la formazione, nonche' forme di collaborazione nella gestione.
4. L'A.S.I. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attivita' e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente.



Nota all'art. 16:
- Il decreto ministeriale 10 giugno 1998, n. 305 reca:
«Regolamento recante disciplina: del Programma nazionale di
ricerche aerospaziali (PRORA) e del Centro italiano di
ricerche aerospaziali (CIRA S.p.a.).».



 
Art. 17.
Regolamenti
1. L'A.S.I. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione contabilita' e finanza e del regolamento del personale, nonche' di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalita' di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il regolamento sul personale e' inoltre sottoposto al parere del Ministro per la funzione pubblica che si esprime nel termine di trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento:
a) definisce i settori tecnici e le relative aree di intervento;
b) stabilisce le procedure di selezione per la nomina dei responsabili dei settori tecnici;
c) definisce le regole per le partecipazione dell'Agenzia in altri soggetti pubblici e privati.
3. Il regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza:
a) definisce uno schema tipo per la redazione da parte dei settori tecnici del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
b) definisce modalita' che assicurino la trasparenza nell'affidamento delle attivita' di ricerca;
c) definisce modalita' per l'acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformita' alla normativa comunitaria;
d) individua le modalita' per l'acquisizione di risorse esterne all'ente;
e) definisce modalita' per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
4. Il regolamento del personale:
a) definisce modalita' per la gestione e l'amministrazione del personale;
b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.



Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 8, della legge 9 maggio
1989, n. 168:
«Art. 8. - 1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica
nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisici e
vesuviano, nonche' gli enti e istituzioni pubbliche
nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno
autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e
contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e si
danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro
finalita' istituzionali, con propri regolamenti.
2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di
cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente
della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le
competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro. In prima applicazione, il decreto e'
emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Gli enti di cui al presente articolo:
a) svolgono attivita' di ricerca scientifica nel
rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture
scientifiche e della liberta' di ricerca dei ricercatori,
singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni
istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;
b) gestiscono programmi di ricerca di interesse
nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti
pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al
coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca
comunitari ed internazionali;
c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e
al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio,
anche per quanto concerne i connessi aspetti
amministrativi, finanziari e di gestione;
d) esercitano la propria autonomia finanziaria e
contabile ai sensi del comma 5.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel
rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla
apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di
cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che
esercita i controlli di legittimita' e di merito. I
controlli di legittimita' e di merito si esercitano nelle
forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di
merito e' esercitato nella forma della richiesta motivata
di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
loro comunicazione, decorso il quale si intendono
approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono,
in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le
norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di
cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7. Il regolamento
di amministrazione, finanza e contabilita' di ciascuno
degli enti di ricerca e' emanato secondo le procedure
previste dalle rispettive normative ed e' sottoposto al
controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4.».



 
Art. 18.
Bilanci, relazioni e controlli
1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Agenzia, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. L'A.S.I. e' soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da parte della Corte dei conti.



Nota all'art. 18:
- L'art. 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n.
20: (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti) prevede:
«7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.».



 
Art. 19.
P e r s o n a l e
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'A.S.I. e' regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.
2. L'A.S.I., sentito il consiglio tecnico-scientifico, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, puo' assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
3. L'A.S.I., sentito il consiglio tecnico-scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, puo' assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non oltre cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attivita' di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico e' rapportato a quello previsto dal Contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.
4. L'A.S.I., con proprio regolamento sul personale ai sensi dell'articolo 17, disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale ricercatore o tecnologo, valorizzando prioritariamente le esperienze di ricerca effettuate all'estero ovvero presso universita' o imprese. Con riferimento ai ricercatori e ai tecnologi il regolamento e' emanato nel rispetto dei seguenti principi:
a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ricercatore dell'ente si instaura, per i livelli di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, primo tecnologo e dirigente tecnologo, previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attivita' richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attivita' richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attivita' di ricerca presso universita' o qualificati enti, organismi o centri di ricerca, pubblici o privati, ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale delle attivita';
b) la periodicita' dei concorsi e' determinata secondo le cadenze indicate nel piano pluriennale;
c) in relazione a singoli progetti e per l'intera durata degli stessi, e' consentita l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, in possesso di documentata competenza adeguata alle funzioni da svolgere, accertata sulla base di apposite selezioni con trattamento economico rapportato alle corrispondenti professionalita' dell'ente. Tali contratti possono essere rinnovati una sola volta, previo giudizio positivo sull'attivita' svolta, in deroga al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per la specificita' dell'attivita' di ricerca da svolgere e per garantire la continuita' di esecuzione ai fini del completamento dei relativi progetti.



Note all'art. 19:
- Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
veda la nota alle premesse.
- L'art. 15, della legge 24 giugno 1997, n. 196: «Norme
in materia di promozione dell'occupazione», prevede:
«Art. 15. - 1. All'art. 16 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) (Modifica il comma 1 dell'art. 16, D.L. 16 maggio
1994, n. 299).;
b) (Aggiunge due periodi al comma 6 dell'art. 16,
D.L. 16 maggio 1994, n. 299).
2. La Commissione regionale per l'impiego puo'
deliberare, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
l'inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione
e lavoro per soggetti portatori di handicap, sulla base di
progetti previsti dai contratti collettivi nazionali.
3. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
in lire 60 miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi
a decorrere dall'anno 1998.».
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, reca:
(Riordino della disciplina e snellimento delle procedure
per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica,
per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei
ricercatori).».
- L'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
prevede:
«6. Le Universita', gli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni
di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e
successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI,
nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, assicurando,
con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione
comparativa e la pubblicita' degli atti, possono conferire
assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca.
Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o
laureati in possesso di curriculum
scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di
attivita' di ricerca, con esclusione del personale di ruolo
presso i soggetti di cui al primo periodo del presente
comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro
anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto
anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il
titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di
ricerca. Non e' ammesso il cumulo con borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari
di assegni. Il titolare di assegni puo' frequentare corsi
di dottorato di ricerca anche in deroga al numero
determinato, per ciascuna universita', ai sensi dell'art.
70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di
ammissione. Le universita' possono fissare il numero
massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in
soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio
presso amministrazioni pubbliche puo' essere collocato in
aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente
comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di
cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e
successive modificazioni e integrazioni, nonche', in
materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli
importi e per le modalita' di conferimento degli assegni si
provvede con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al
primo periodo del presente comma sono altresi' autorizzati
a stipulare, per specifiche prestazioni previste da
programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli
articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili
anche con rapporti di lavoro subordinato presso
amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli
assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo
del presente comma.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
reca: «Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa
all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dal CES».



 
Art. 20.
Piano aerospaziale nazionale
1. Il Piano aerospaziale nazionale, di durata triennale, nonche' gli eventuali aggiornamenti, sono approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo esame della commissione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.



Nota all'art. 20:
- L'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, e' il seguente:
«2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e'
coordinato dal Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica nell'ambito di un'apposita
commissione per la ricerca, di seguito denominata
commissione, da istituirsi presso il CIPE ai sensi
dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430. La commissione, nel lavoro istruttorio per
gli atti di cui al comma 1, opera sulla base di proposte
preliminari del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e con l'apporto delle
amministrazioni partecipanti.».



 
Art. 21.
Indirizzo e coordinamento in materia spaziale e aerospaziale
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con intese o accordi di programma con i Ministeri degli affari esteri, della difesa, delle attivita' produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, delle comunicazioni e dell'ambiente e tutela del territorio, nonche' con uno o piu' gruppi di lavoro cui partecipano le predette amministrazioni, il presidente dell'A.S.I. ed altri soggetti eventualmente interessati, dei quali puo' avvalersi la commissione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
a) promuove, sulla base della valutazione del contesto nazionale ed internazionale, la definizione degli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, con particolare riferimento alla ricerca, nonche' in ordine alla predisposizione del Piano spaziale nazionale;
b) supporta l'A.S.I. nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali;
c) assicura il coordinamento dei programmi e dell'attivita' dell'A.S.I. con i programmi e le attivita' delle predette amministrazioni.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministro delle attivita' produttive adottano, di concerto, specifici indirizzi per le ricadute di politica industriale dei programmi dell'A.S.I.



Nota all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda la nota all'art.
20.



 
Art. 22.
Norme transitorie e finali
1. Le dotazioni organiche dell'A.S.I. sono ridefinite, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nella tabella allegata.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto decadono il presidente, il consiglio di amministrazione, i comitati e le commissioni in carica ed e' nominato con la procedura di cui all'articolo 13, comma 6, un commissario straordinario per assicurare la funzionalita' dell'Agenzia nella fase transitoria fino all'insediamento degli organi di cui all'articolo 4, costituiti con le modalita' di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, entro sessanta giorni dalla nomina dello stesso commissario. Il collegio dei revisori nominato secondo il previgente ordinamento esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori.
3. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo il mandato del presidente decaduto e quello del commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo dei due mandati per i presidenti di enti di ricerca.
4. Le indennita' spettanti al commissario straordinario sono stabilite con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4.
5. Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27, e' abrogato.



Note all'art. 22:
- L'art. 34, commi 1 e 2 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) e' il
seguente:
«1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad
esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni
organiche sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma
1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto
conto:
a) del processo di riforma delle amministrazioni in
atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n.
137, nonche' delle disposizioni relative al riordino e alla
razionalizzazione di specifici settori;
b) dei processi di trasferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali derivanti dall'attuazione della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
c) di quanto previsto dal capo III del titolo III
della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al
comma 1 e' assicurato il principio dell'invarianza della
spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono
comunque superare il numero dei posti di organico
complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.».
- Per il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda la nota all'art.
6.
- Per il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27, si
veda la nota alle premesse.



 
Art. 23.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Allegato

----> Vedere tabella a pag. 29 della G.U. <----
 
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