Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 16 maggio 2003, n. 26
Atto di indirizzo 18 aprile 2003 sul coordinamento dell'azione amministrativa per il controllo e il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2003.

A tutti gli uffici centrali del bilancio
A tutti i revisori dei conti presso gli
enti e organismi pubblici
e per conoscenza:
A tutte le amministrazioni centrali -
Gabinetto
Si trasmette in allegato l'atto di indirizzo in oggetto, emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge n. 246 del 2002, recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2003.
Ai fini della integrale e puntuale applicazione di tale atto, si richiama la particolare attenzione dei signori direttori degli uffici centrali del bilancio e degli uffici di ragioneria, dei titolari dei centri di responsabilita' amministrativa delle amministrazioni statali, nonche' dei responsabili delle amministrazioni vigilanti e degli organi di revisione e di controllo degli enti e organismi pubblici interessati, sull'esigenza che tutti i comportamenti amministrativi individuati siano contestualmente e rigorosamente seguiti nel corso del corrente anno, assicurandone la necessaria uniformita' e l'indispensabile riscontro in tutte le fasi del procedimento amministrativo.
Per quanto piu' specificamente attiene agli aspetti direttamente incidenti sulla gestione del bilancio, si ritiene opportuno fornire con l'occasione indicazioni utili ad un migliore espletamento degli adempimenti di competenza, con riguardo a talune regole comportamentali individuate nell'atto di indirizzo, sottolineando che trattasi di indicazioni di larga massima, suscettibili, pertanto, di ulteriori specificazioni nella concreta azione amministrativa.
Circa il limite di impegnabilita' e di emissione di titoli di pagamento posto alle spese suscettibili di frazionamento delle Amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti territoriali (lettera c) dell'atto di indirizzo), si sottolinea che le spese interessate sono quelle che possono essere rinviate senza compromettere in misura rilevante lo svolgimento dei servizi pubblici di competenza, mantenendone il livello di offerta al livello ritenuto essenziale dall'amministrazione.
Il rispetto del vincolo, peraltro, deve essere riscontrato mediamente a livello di stanziamenti complessivi, potendosi pertanto consentire l'assunzione di impegni e l'emissione di titoli di pagamento in eccedenza sui singoli capitoli di spesa soltanto previa individuazione, da parte delle competenti amministrazioni, di ulteriori limitazioni compensative di altri capitoli della stessa natura. La misura si pone sulla linea di contenimento inaugurata con l'articolo 6 della legge n. 155 del 1989, di conversione del decreto-legge n. 65 del 1989, che ha introdotto, con carattere di permanenza, il limite di impegnabilita' del 50 per cento nel primo semestre per le sole spese correnti.
Al fine di rendere piu' agevole il riscontro della corretta applicazione della disposizione, lo scrivente ha attivato una specifica procedura automatica mediante l'introduzione nel sistema informativo di appositi accantonamenti di ragioneria sugli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli del bilancio dello Stato. Tale vincolo impedisce l'assunzione di impegni e l'emissione di titoli di pagamento oltre il limite stabilito. Gli uffici centrali del bilancio possono tuttavia procedere direttamente a rendere disponibili gli stanziamenti mediante opportuni «disaccantonamenti» parziali o totali, comunicando tempestivamente la circostanza allo scrivente con adeguata motivazione e con l'eventuale indicazione delle ulteriori limitazioni compensative nel caso di giustificati utilizzi oltre il limite.
Per quanto concerne le spese per trasferimenti correnti e in conto capitale, si sottolinea che il vincolo posto dall'atto di indirizzo esclude le spese non suscettibili di frazionamento, cioe' quelle che, in relazione alla loro natura ovvero alle caratteristiche del soggetto beneficiario, non possono che essere erogate entro il primo semestre 2003. Sono da ritenersi soggette, conseguentemente, al vincolo tutte le erogazioni per trasferimenti che non rispondono ai predetti requisiti, come quelle riferibili all'esercizio delle normali funzioni istituzionali delle Amministrazioni interessate, nel cui ambito generale rientrano senza una specifica e particolare disciplina normativa di settore.
Per gli enti ed organismi pubblici, ferma restando l'esigenza da parte delle amministrazioni vigilanti di svolgere ogni azione utile ad assicurare il rispetto dei predetti vincoli, i revisori dei conti verificano l'osservanza del limite del 50% all'assunzione di impegni ed all'emissione di titoli di pagamento nel corso del primo semestre dell'anno, segnalando eventuali inadempienze all'Ispettorato generale di finanza - Ufficio II.
Le altre misure disposte nell'atto di indirizzo non sembrano presentare analoghi elementi di problematicita'; si resta comunque a disposizione per l'esame di situazioni particolari che dovessero insorgere nella concreta azione amministrativa.
Gli uffici centrali del bilancio e gli uffici di ragioneria in indirizzo sono invitati a fornire la consueta massima collaborazione per assicurare la piu' rigorosa attuazione dall'atto di indirizzo in oggetto e ad assumere ogni opportuna iniziativa, d'intesa con lo scrivente, per una altrettanto rigorosa osservanza da parte delle amministrazioni interessate.
Roma, 16 maggio 2003
Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli
 
Allegato
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto l'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica;
Visto, in particolare, il secondo periodo del predetto comma 3, che dispone l'adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di apposito atto di indirizzo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con il quale sono definiti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesa all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
Considerato che il Governo si e' impegnato di fronte al Parlamento ad approntare e a trasmettere prontamente lo schema del presente decreto, in tempi e con modalita' tali da assicurare effettivamente la possibilita' di conseguire risultati utili per effetto di eventuali successivi interventi correttivi solo se assunti tempestivamente;
Considerato che l'adozione del predetto atto di indirizzo si pone come presupposto indispensabile per consentire, in presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno 2003 nel Documento di programmazione economica-finanziaria e nelle sue note di aggiornamento approvate dalle Camere, al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre limitazioni all'assunzione di impegni di spesa e all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancia dello Stato per l'anno in corso, nonche' riduzioni delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali previste nei rispettivi bilanci, ai fini di un piu' agevole conseguimento del predetti obiettivi;
Atteso che tali eventuali limitazioni riguarderanno uniformemente tutte le dotazioni del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese specificamente indicate nel quarto periodo del predetto comma 3, ivi comprese quelle relative ai trasferimenti agli enti territoriali aventi natura obbligatoria;
Considerato che il parere dei Ministri vigilanti previsto dal citato comma 4, e' stato acquisito nella seduta del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2003;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella predetta seduta;
Visti i pareri resi dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla Commissione bilancio del Senato della Repubblica nelle sedute del 6 marzo 2003;
Considerato che la possibilita' di escludere la spese relative agli asili nido, alle scuole materne ed agli interventi volti a fronteggiare calamita' naturali, rientra nella previsione di cui al quinto periodo del predetto comma 3;
Considerato che e' opportuno accogliere le restanti osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 aprile 2003;
Adotta il presente atto di indirizzo, avente per oggetto i seguenti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa e per un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica:
a) l'azione amministrativa di ciascun Dicastero, ente e organismo pubblico sara' improntata, nel 2003, al piu' rigoroso contenimento della spesa;
b) saranno escluse o rinviate tutte le iniziative miranti ad incrementare l'azione amministrativa suscettibili di determinare un aumento degli oneri, fatte salve peraltro quelle che, a parita' di costi, possono migliorare l'azione amministrativa medesima;
c) le amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti territoriali, dovranno contenere nel primo semestre dell'anno, l'assunzione di impegni e i pagamenti entro la quota del 50 per cento rispetto alle dotazioni dei rispettivi bilanci di previsione, ad eccezione di quelle relative a spese non suscettibili di frazionamento, in attesa di poter acquisire attendibili elementi di valutazione sull'evoluzione dei diversi saldi obiettivo di finanza pubblica;
d) nel caso si verifichi uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno 2003 nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle sue note di aggiornamento approvati dal Parlamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del quarto periodo del predetto comma 3, disporra' con proprio decreto, per l'esercizio in corso, entro limiti percentuali uniformi per tutte le dotazioni del bilancio dello Stato, la limitazione all'assunzione di impegni e all'emissione di titoli di pagamento, con esclusione delle spese indicate nella medesima disposizione, ivi compresi i trasferimenti agli enti territoriali aventi natura obbligatoria. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del quinto periodo del predetto comma 3, potra' escludere dalle limitazioni altre spese per effettive, motivate e documentate esigenze. Potra' altresi' fornire, su proposta delle amministrazioni, il proprio assenso all'esclusione, parziale o totale di altre spese dalla limitazione di impegni e pagamenti, previa adeguata compensazione che assicuri il mantenimento del limite complessivo prefissato.
L'adozione del predetto decreto sara' anticipata da una relazione al Parlamento del Ministro dell'economia e delle finanze che dia conto dell'entita' dello scostamento rilevato e degli elementi di criticita' ai quali puo' essere ricondotto.
Il medesimo decreto ministeriale e le sue eventuali modifiche successive saranno corredati da una relazione che evidenzi l'incidenza della limitazione degli impegni di spesa e dell'emissione dei titoli di pagamento con riferimento a ciascun capitolo, specificando la quota degli stanziamenti di competenza e di cassa alla quale si applica la limitazione nonche' l'entita' della limitazione medesima.
Ai sensi del comma 4 della predetta legge, con il medesimo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze disporra' altresi' la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali; per le riduzioni di dotazioni che incidono sulle attivita' di competenza delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sara' acquisito il preventivo parere della Conferenza permanente Stato, regioni e autonomie locali, da trasmettere alle Camere unitamente alla relazione che precede l'emanazione del predetto decreto;
e) l'adozione del decreto di cui alla lettera d) dovra' comportare un intervento correttivo ragionevole e proporzionato agli scostanienti in atto, limitatamente alla parte residuale dell'esercizio in corso;
f) saranno assunte tutte le iniziative idonee ad assicurare il rigoroso rispetto dei limiti di spesa conseguenti alla richiamata limitazione degli impegni e dell'emissione di titoli di pagamento, anche mediante ricorso alle procedura di compensazione tra poste di bilancia consentite dalle disposizioni vigenti;
g) il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, curera' la realizzazione di un efficace sistema di controllo e di monitoraggio della finanza pubblica, anche con riferimento agli effetti delle iniziative di limitazione della spesa richiamate nel presente atto di indirizzo;
h) le Camere saranno tempestivamente informate in merito alle misure adottate, ai sensi del presente provvedimento, per la realizzazione di un efficace sistema di controllo e di monitoraggio della finanza pubblica.
Roma, 18 aprile 2003
Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi
 
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