Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini, a denominazione di origine controllata «San Gimignano» e la proposta del relativo disciplinare di produzione.

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, n. 164
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio della denominazione San Gimignano in data 16 aprile 2002, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano»;
Visto, sulla sopracitata istanza di modifica, il parere favorevole della regione Toscana;
Ha espresso, nella riunione del 21 maggio 2003, presente il funzionario della regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA «SAN GIMIGNANO»
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «San Gimignano» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
«San Gimignano» rosso, «San Gimignano» sangiovese, «San Gimignano» cabernet sauvignon, «San Gimignano» merlot, «San Gimignano» syrah, «San Gimignano» pinot nero, «San Gimignano» vinsanto, «San Gimignano» vinsanto occhio di pernice.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«San Gimignano» rosso:
Sangiovese min: 70%.
Possono concorrere le uve dei vitigni cabernet sauvignon, merlot, sirah, pinot nero da soli o congiuntamente: max 20%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Siena per un massimo del 15 %.
«San Gimignano» sangiovese:
sangiovese min: 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Siena per un massimo del 15%.
«San Gimignano» cabernet sauvignon:
cabernet sauvignon min: 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Siena per un massimo del 15%.
«San Gimignano» merlot:
merlot min: 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Siena per un massimo del 15%.
«San Gimignano» sirah:
siraha min: 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Siena per un massimo del 15%.
«San Gimignano» pinot nero:
pinot nero min: 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Siena per un massimo del 15%.
«San Gimignano» vinsanto:
trebbiano toscano min: 30%.
Puo' concorrere la malvasia del chianti per un massimo del 50%;
Puo' concorrere la vernaccia di San Gimignano per un massimo del 20%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la provincia di Siena per un massimo del 10%.
«San Gimignano» vinsanto occhio di penice:
sangiovese min: 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Siena per un massimo del 50%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano» ricade nella provincia di Siena e comprende i terreni vocati alla qualita' dell'intero territorio amministrativo del comune di San Gimignano.
Art. 4.
Norme per la viticoltura 4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano» devono essere quelle normali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare.
I vigneti devono trovarsi su terreni collinari, di buona esposizione e situati ad una altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. Sono da escludere i terreni posti nei fondo valle scarsamente esposti alla luce solare o scarsamente arieggiati ed i terreni umidi. 4.2. Densita' d'impianto.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 4.000. 4.3. Forme di allevamento.
Le forme di allevamento ammesse sono: capovolto toscano semplice o doppio. Gouyot e cordone speronato. 4.4. Irrigazione e forzatura.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.5. Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

=====================================================================
| | Titolo alcolometrico
| Produzione uva | volumico naturale
Tipologia | tonn./ha | minimo % vol ===================================================================== {San Gimignano} rosso | 8 | 12 --------------------------------------------------------------------- {San Gimignano} | | sangiovese | 8 | 12 --------------------------------------------------------------------- {San Gimignano} | | cabernet sauvignon | 8 | 12 --------------------------------------------------------------------- {San Gimignano} merlot| 8 | 12 --------------------------------------------------------------------- {San Gimignano} syrah | 8 | 12 --------------------------------------------------------------------- {San Gimignano} pinot | | nero | 8 | 12 --------------------------------------------------------------------- {San Gimignano} | | vinsanto | 10 | 10 --------------------------------------------------------------------- {San Gimignano} | | vinsanto occhio di | | pernice | 10 | 10

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Art. 5.
Norme per la vinificazione 5.1. Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione ivi compresi la conservazione, l'invecchiamento, l'affinamento, e l'appassimento delle uve, devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo dei comuni di San Gimignano, Poggibonsi e Colle Val d'Elsa tutti in provincia di Siena.
E' consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate in cantine situate fuori zona di produzione delle uve, previa richiesta di autorizzazione rilasciata dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale tutela vini Vini D.O e IGT se, alla data del decreto ministeriale 8 agosto 1996 (decreto di riconoscimento della d.o.c. «San Gimignano»), abbiano da almeno un quinquennio le strutture aziendali in prossimita' del confine della zona di vinificazione sopra delimitata; comunque non oltre 5 km in linea d'aria dal confine stesso ed eseguano le operazioni nelle proprie cantine con uve provenienti da vigneti situati nell'ambito della zona di produzione dei quali siano proprietari o conduttori.
E' consentito che le operazioni di affinamento in bottiglia possano essere effettuate nel territorio amministrativo delle province di Siena e Firenze. 5.2. Zona di imbottigliamento.
L'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine «San Gimignano» deve avvenire nell'ambito del territorio amministrativo delle province di Siena e Firenze. 5.3. Arricchimento.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. 5.4. Elaborazione.
Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
Le tipologie «San Gimignano» vinsanto e «San Gimignano» vinsanto occhio di pernice devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino del 27%.
E' permesso l'impiego della ventilazione forzata o convogliata con esclusione di impianti di essiccazione.
L'ammostamento delle uve per le tipologie «San Gimignano» vinsanto e «San Gimignano» vinsanto occhio di pernice e' consentito a partire dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve e dovra' essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno seguente. 5.5 Resa uva/vino.

=====================================================================
| | Produzione massima di
Tipologia | Resa uva/vino | vino Hl/ettaro ===================================================================== {San Gimignano} rosso | 70 % | 56 --------------------------------------------------------------------- {San Gimignano} | | sangiovese | 70 % | 56 --------------------------------------------------------------------- {San Gimignano} | | cabernet Sauvignon | 70 % | 56 --------------------------------------------------------------------- {San Gimignano} merlot| 70 % | 56 --------------------------------------------------------------------- {San Gimignano} syrah | 70 % | 56 --------------------------------------------------------------------- {San Gimignano} pinot | | nero | 70 % | 56 ---------------------------------------------------------------------
| 35% con riferimento |
| all'uva al giusto |
| grado di maturazione |
| ed al vino giunto al | {San Gimignano} | terzo anno di | vinsanto | invecchiamento | 35 ---------------------------------------------------------------------
| 35% con riferimento |
| all'uva al giusto |
| grado di maturazione | {San Gimignano} | ed al vino giunto al | vinsanto occhio di | terzo anno di | pernice | invecchiamento | 35

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, per le tipologie rosso, sangiovese, cabernet sauvignon, merlot, syrah, pinot nero ed 38% per le tipologie vinsanto, vinsanto occhio di pernice, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla Doc, oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita. 5.6. Immissione al consumo.
L'immissione al consumo delle tipologie «San Gimignano» rosso, «San Gimignano» sangiovese, «San Gimignano» cabernet sauvignon, «San Gimignano» merlot, «San Gimignano» syrah, «San Gimignano» pinot nero puo' avvenire solo dopo affinamento di quindici mesi di cui almeno sette in fusti di legno ed almeno tre in bottiglia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.
Le operazioni di affinamento in bottiglia possono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo delle province di Siena e Firenze.
L'immissione al consumo per i vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano» vinsanto e «San Gimignano» vinsanto occhio di pernice non puo' avvenire prima che siano trascorsi tre anni di invecchiamento obbligatorio e quattro mesi di affinamento in bottiglia a partire dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve. La fermentazione e l'elaborazione del prodotto dovranno essere effettuate esclusivamente in botti di legno della capacita' massima di 250 litri.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«San Gimignano» rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con note violacee tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico, di buon corpo, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.
«San Gimignano» sangiovese:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, con riflessi granati dopo lungo invecchiamento;
odore: vinoso, intenso ed elegante;
sapore: secco ed armonico, titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 4 g/l.
«San Gimignano» cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati dopo l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico, speziato;
sapore: pieno ed armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.
«San Gimignano» merlot:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso con sentore di piccoli frutti;
sapore: secco, armonico e pieno, titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.
«San Gimignano» pinot nero:
colore: rosso rubino;
odore: intenso, vinoso con possibili note di agrumi;
sapore: secco, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.
«San Gimignano» syrah:
colore: rosso vermiglio;
odore: caratteristico, elegante, con note di frutti di bosco;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.
«San gimignano» vinsanto:
colore: dal giallo carico al dorato;
odore: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: dal secco all'amabile, armonico, vellutato, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50 % vol di cui almeno il 14,50 % vol svolti;
acidita' totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
acidita' volatile massima: 1,6 g/l.
«San Gimignano» vinsanto occhio di pernice:
colore: dal rosa intenso al rosa pallido;
odore: delicato, caldo, caratteristico;
sapore: morbido, rotondo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50 % vol di cui almeno il 14,50 % vol. svolti;
acidita' totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;
acidita' volatile massima: 1,6 g/l.
In relazione al passaggio in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione 7.1. Qualificazioni.
Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 7.2. Menzioni facoltative.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. 7.3. Localita'.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, fattorie, dalle quali provengono le uve e' consentito in conformita' al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992. 7.4. Vigna.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita alle condizioni previste dalla legge. 7.5. Annata.
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Art. 8.
Confezionamento 8.1. Volumi nominali.
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 5 litri di forma borgognotta e di colore scuro ad eccezione delle due tipologie di «Vin Santo» per le quali sono consentiti solo recipienti di capacita' da 0,375 a 0,750 litri. 8.2. Tappatura e recipienti.
Per la tappatura dei vini di cui all'art. 1 e' obbligatorio il tappo raso bocca di sughero naturale.
Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 e con esclusione delle tipologie «Vin Santo» e' ammessa la chiusura con tappo a vite.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone