Gazzetta n. 131 del 9 giugno 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 28 marzo 2003 |
Inclusione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/5/CE della Commissione del 10 gennaio 2003. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6; Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, con il quale e' stabilito l'elenco delle sostanze attive in cui figura anche la deltametrina, da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva; Vista la direttiva 2003/5/CE della Commissione del 10 gennaio 2003, concernente l'inclusione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2003/5/CE della Commissione, con l'inclusione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2003/5/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva deltametrina nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati; Considerato, inoltre, che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva deltametrina si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto; Art. 1. 1. La sostanza attiva deltametrina e' iscritta, fino al 31 ottobre 2013, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto. |
| Art. 2. 1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 aprile 2004, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva indicata nell'art. 1. 2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti deltametrina presentano al Ministero della salute, entro il 1° novembre 2003, in alternativa: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto. 3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza deltametrina, non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 30 aprile 2004. 4. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti deltametrina, come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive gia' incluse alla data del 31 ottobre 2003 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute, entro il 31 ottobre 2006, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Tali autorizzazioni saranno modificate o revocate entro il 31 ottobre 2007, a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo. |
| Art. 3. 1. Il rapporto di riesame, e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
| Art. 4. 1. L'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti deltametrina, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto, e' consentita fino al 31 ottobre 2004. 2. L'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 31 ottobre 2008. 3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il 1° novembre 2003. Roma, 28 marzo 2003 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3 Salute, foglio n. 136 |
| Allegato
----> Vedere Allegato a pag. 10 della G.U. <---- |
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