Gazzetta n. 131 del 9 giugno 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 27 maggio 2003 |
Definizione, ai sensi dell'art. 34, comma 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e per l'Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a consentire forme di reclutamento del personale a tempo indeterminato. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale dispone che le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle piante organiche sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo; Visto il comma 11 dello stesso art. 34 della legge n. 289/2002, il quale dispone che il Ministero delle attivita' produttive individua per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unione italiana delle camere di commercio (Unioncamere) specifici indicatori volti a definire le condizioni di equilibrio economico-finanziario, al fine del concorso delle camere di commercio al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con riguardo alla definizione dei criteri e dei limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003; Ritenuto opportuno considerare quali indicatori di equilibrio economico-finanziario il rapporto tra il costo del personale e le entrate correnti ed il rapporto, espresso in millesimi, tra il personale in servizio presso la camera di commercio e il numero delle imprese attive iscritte nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; Ritenuto opportuno, ai fini del calcolo degli indicatori sopra evidenziati, di prendere in considerazione la media dei dati risultanti dai conti consuntivi per il triennio 1999-2001; Ritenuto opportuno considerare quale indicatore di equilibrio economico-finanziario dell'Unioncamere l'indice medio per il triennio 1999-2001 del rapporto tra i costi del personale e entrate correnti; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto disciplina, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la definizione di specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a consentire alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'Unione italiana delle camere di commercio alcune forme di reclutamento del personale a tempo indeterminato, in deroga al divieto di assunzioni, per l'anno 2003, disposto dal comma 4 dello stesso art. 34. |
| Art. 2. 1. La camera di commercio calcola il proprio indice di equilibrio economico-strutturale per il triennio 1999-2001 definito come rapporto tra spese per il personale a tempo indeterminato e entrate correnti. 2. La camera di commercio calcola, altresi', il proprio indice di equilibrio dimensionale per il triennio 1999-2001 definito come rapporto, espresso in millesimi, tra il personale a tempo indeterminato in servizio presso la stessa, ed il numero delle imprese attive iscritte nel registro delle imprese, di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 3. La camera di commercio determina, quindi, il proprio indice generale di equilibrio economico-finanziario inteso come la somma degli indici di cui ai commi 1 e 2 e lo raffronta con quello medio nazionale che e' risultato, per il triennio in esame, pari a 35,48. |
| Art. 3. 1. Le camere di commercio che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. 2. Le camere di commercio che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 4 provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche nel limite del numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002, assicurando comunque, il principio della invarianza della spesa. |
| Art. 4. 1. Se l'indice generale di equilibrio economico-finanziario della singola camera di commercio e' inferiore all'indice generale medio di equilibrio del sistema camerale, la stessa puo' procedere al reclutamento del personale a tempo indeterminato per rispondere alle esigenze derivanti dalle cessazioni dal servizio verificatesi nel triennio 1999-2001, non sostituito e per far fronte alle ulteriori esigenze derivanti dalla programmazione dei fabbisogni, prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il valore dell'indice generale medio di equilibrio del sistema camerale. 2. Se l'indice generale di equilibrio della singola camera di commercio e' compreso fra 35,48 e 41,00 la stessa puo' procedere al reclutamento di personale nei limiti di un numero di addetti non superiore a quello complessivo del personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nel triennio 1999-2001 e non sostituito. 3. Se l'indice generale di equilibrio della singola camera di commercio e' superiore a 41,00 le assunzioni devono essere contenute nel 50 per cento delle cessazioni di personale a tempo indeterminato, avvenute nel triennio 1999-2001, non sostituito. 4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 la camera di commercio deve garantire il non superamento del proprio indice generale di equilibrio economico-finanziario e il rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. |
| Art. 5. 1. L'Unioncamere provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. 2. L'Unioncamere puo' procedere al reclutamento del personale a tempo indeterminato per rispondere alle esigenze derivanti dalle cessazioni di personale dal servizio verificatesi nel triennio 1999-2001, non sostituito, e per far fronte alle ulteriori esigenze derivanti dalla programmazione dei fabbisogni, prevista dal citato art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e comunque nel rispetto dell'indice generale medio di equilibrio del sistema camerale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 maggio 2003 Il Ministro: Marzano |
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