Gazzetta n. 131 del 9 giugno 2003 (vai al sommario) |
REGIONE LOMBARDIA |
ORDINANZA 1 luglio 2002 |
Conferimento dell'incarico al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese Obiettivo Lavoro - Italia Lavora di Milano per l'appalto del servizio di fornitura di lavoro temporaneo. (Ordinanza n. 2). |
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IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO che:
- con DPCM in data 3 maggio 2002 e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della citta' di Milano fino al 31 dicembre 2002 in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile la sede della Regione Lombardia; - con Ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile nr. 3219 in data 7 giugno 2002 all'art. 1 e' stato nominato il Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza individuata nell'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia; - che all'art. 2 comma 3 del dispositivo della predetta ordinanza il Commissario Delegato e' stato autorizzato ad avvalersi di personale anche tecnico estraneo all'Amministrazione regionale per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza, ricorrendo a rapporti di lavoro temporaneo previsto dall'art. 1 della l. 24.6.1997 nr. 198 avvalendosi, altresi', per il relativo conferimento dell'incarico delle deroghe previste dal successivo art. 3 in materia di normativa sugli appalti pubblici;
RILEVATO che:
- a seguito dell'evento del 18.4.2002 buona parte del personale regionale allocato presso la sede di via Fabio Filzi 22 e' stato trasferito in altre sedi; Tale frazionamento ha determinato la necessita' di avvalersi di un maggior numero di figure professionali di fascia A; - per la Segreteria Operativa del Commissario Delegato necessita una figura professionale di fascia D3 per la cura degli adempimenti giuridico-amministrativi di competenza del Commissario stesso, allo stato, non disponibile all'interno dell' Amministrazione regionale in quanto gia' assegnato ad altre funzioni istituzionali;
CONSIDERATO che per le necessita' legate all'emergenza potrebbe essere necessario avvalersi di categorie professionali diverse da quelle sopraevidenziate (B-C-D) RITENUTO di dover esperire trattativa privata con il costituendo Raggruppamento Temporaneo di imprese Obiettivo Lavoro e Italia Lavora di Milano, in quanto lo stesso risulta gia' aggiudicatario dell'appalto del servizio di fornitura di lavoro temporaneo indetto dalla Giunta Regionale della Lombardia in fase di perfezionamento; VISTA l'offerta economica presentata dalle ditte sopramenzionate, che provvederanno a costituirsi in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, per la disponibilita' ad eseguire l'incarico di fornitura del lavoro temporaneo A e D3 nonche' su richiesta B C D alle medesime condizioni economiche gia' offerte alla Regione Lombardia relativamente all'appalto aggiudicato a seguito di indizione di gara giusta d.g.r. 7501 del 21.12.2002; RITENUTA la congruita' dell'offerta economica e vagliate le condizioni contrattuali meglio specificate nell' allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
DISPONE
Art. 1 - di conferire al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese Obiettivo Lavoro - Italia Lavora di Milano l'incarico relativo all'appalto del servizio di fornitura di lavoro temporaneo alle condizioni tutte meglio specificate nell'allegato schema di contratto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; |
| Art. 2 - di dare atto che con successivo provvedimento verra' quantificata la spesa che trovera' copertura tra le risorse finanziare in corso di trasferimento dall'Amministrazione Regionale al Commissario Delegato, giusta disposto dell'art. 4 della citata ordinanza 3219 del 7 giugno 2002.
Milano, 1 luglio 2002
Il commissario delegato: DELLA FRERA |
| CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO
L'anno duemiladue, il giorno.......... presso la sede della Giunta Regionale della Lombardia, sita in Milano alla Via Fabio Filzi, 22,
TRA
il Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002, rinominato con l'ordinanza 7 giugno 2002, n. 3219 del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile, Sig. Guido Della Frera, Assessore agli Affari Generali e Personale della Giunta Regionale, domiciliato per la sua carica presso l'Ente in Via F. Filzi, 22 Milano - C.F.
E
il raggruppamento di imprese Obiettivo Lavoro scrl - Italia Lavora srl, costituito con atto repertorio n........... del.......... a rogito del Dr........... Notaio in.........., rappresentato dal Dr. Broccatello Maurizio, legale rappresentante della Ditta Obiettivo Lavoro scrl, Via Palmanova 67 - Milano capogruppo del raggruppamento medesimo
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Il raggruppamento di imprese Obiettivo Lavoro scrl - Italia Lavora srl, di seguito denominato per brevita' "Raggruppamento", in esecuzione dell'ordinanza n. .......... del......... del Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002, di seguito denominato per brevita' "Commssario", si obbliga a rendere il servizio di fornitura di lavoro temporaneo su richiesta del Commissario medesimo alle condizioni tutte previste dal presente contratto.
Art.2
La durata del presente contratto e' fissata dal 1 luglio 2002 sino a tutto il 31 dicembre 2002; il raggruppamento si impegna a rendere le prestazioni di cui al presente contratto anche per ulteriore periodo solo ed esclusivamente in presenza di specifica richiesta del Commissario a seguito di proroga, da parte del Governo, del regime di emergenza e, quindi, dello stesso incarico commissariale. Nulla potra' vantare il raggruppamento qualora non venga richiesta la proroga del presente contratto.
Art.3
Il raggruppamento si impegna ad eseguire il presente contratto fornendo al Commissario le seguenti categorie professionali, nella quantita' che verra' richiesta dal Commissario medesimo nel corso dell'esecuzione del contratto stesso:
- Categoria professionale A - Categoria professionale D3 - Categorie professionati B C D
La definizione del numero di unita' nelle due diverse categorie professionali, oggetto del presente contratto, e' rimessa alla insindacabile facolta' del Commissario ed in ordine a tale quantita' nulla puo' eccepire o pretendere il Raggruppamento. Il corrispettivo per la fornitura del servizio d cui alle suddette categorie A e D3 e' indicato nell'allegata offerta che e' parte integrante e sostanziale del presente contratto.(all. 1) Per la fornitura del servizio inerente le categorie B C e D il Raggruppamento applichera' le condizioni economiche gia' offerte alla Regione Lombardia relativamente all'appalto aggiudicato al medesimo a seguito di indizione di gara giusta d.g.r. n. 7502 del 21.12.2002 (all 2)
Art. 4
Il pagamento del compenso avverra' entro 60 giorni dalla presentazione di regolari fatture che dovranno essere indirizzate al Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002 - presso la Direzione Affari Generali e Personale della Giunta Regionale della Lombardia - Via F. Filzi, 22 - Milano -. Nel caso in cui il domicilio del Commissario dovesse variare nel corso dell'esecuzione del presente contratto, sara' comunicato al Raggruppamento il nuovo domicilio presso il quale inviare le relative fatture.
Art. 5
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia agli artt. 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20 e 21 del capitolato per l'appalto di fornitura del medesimo servizio, indetto e approvato dalla Giunta Regionale, con d.g.r. 21 dicembre 2001, n. 7501 e aggiudicato al medesimo Raggruppamento.
Letto, confermato e sottoscritto.
Milano, li..........
Il Commissario Delegato Guido Della Frera
Per il Raggruppamento Il Capogruppo Maurizio Broccatello
(Omissis). |
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