Gazzetta n. 131 del 9 giugno 2003 (vai al sommario)
REGIONE LOMBARDIA
ORDINANZA 11 luglio 2002
Approvazione del contratto di locazione relativo agli uffici di Piazza IV Novembre n. 1 - Milano. (Ordinanza n. 5).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 e' stato dichiarato lo stato di
emergenza nel territorio della citta' di Milano fino al 31 dicembre
2002 in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha
interessato il giorno 18 aprile la sede della Regione Lombardia; - con Ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per il
Coordinamento della Protezione Civile nr. 3219 in data 7 giugno
2002 all'art. 1 e' stato nominato il Commissario Delegato per la
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati
a fronteggiare l'emergenza individuato nell'Assessore agli Affari
Generali e Personale della Regione Lombardia; - l'art. 1 comma 2 della citata ordinanza ministeriale dispone, tra
l'altro, che il Commissario provveda allo svuotamento del Palazzo
Pirelli ed alla riallocazione degli uffici presso altre sedi;

ACCERTATO che:

- nella prima fase dell'emergenza - tra il 18 aprile e il 7 giugno -
la Direzione Generale Territorio ed Urbanistica e' stata trasferita
presso l'immobile sito in Via Confalonieri n. 29 - Milano - a
seguito della stipula di un contratto di sublocazione provvisorio,
giusta deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 9102
del 24.05.2002; - tale soluzione, sia pure provvisoria, ha determinato problemi in
ordine ai lay out della Direzione rendendo necessario, in attesa
dell'attuazione del Piano di riorganizzazione delle sedi regionali
che prevede l'insediamento definitivo della Direzione in argomento
presso l'immobile di Via Sassetti n. 32 - Milano - il reperimento
di ulteriori spazi di prestigio da destinare all'Assessore e alla
propria segreteria piu' consoni all'attivita' Istituzionale e di
rappresentanza; - a seguito di ricerche effettuate tra gli immobili visionati,
l'unico idoneo in quanto rispondente alle necessita' insediative,
di ubicazione, disponibilita' immediata per locazione transitoria e
soprattutto conforme alle normative vigenti di sicurezza impianti,
e' risultato l'immobile sito in Piazza IV Novembre n. 1 - Milano -
di proprieta' della societa' Property Management s.a.s. di Silvia
Biagioli & C. per mq. 250;

PRESO ATTO CHE a seguito di trattative intercorse la proprieta' ha manifestato la disponibilita' a concedere in locazione gli uffici in argomento, completamente arredati, per un periodo di mesi tre dall'1.07.2002 al 30.09.2002 al canone mensile di euro 10.000,00 oltre IVA ed all'acconto spese di euro 1.000,00 mensili oltre IVA, salvo conguaglio dietro presentazione di regolari consuntivi di spesa, ed alle condizioni meglio specificate nell'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTO, pertanto, di dover sottoscrivere tale contratto di locazione disponendo, altresi' il pagamento degli oneri locativi previsti in rata unica anticipata, al fine di assicurare un'adeguata sede confacente alle necessita' dell'Assessore, sopra evidenziate, avvalendosi delle deroghe previste all'art. 3 della citata Ordinanza e segnatamente dalla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14;

DISPONE

Art. 1 - di approvare il contratto di locazione da stipularsi con la societa' Property Management s.a.s. di Silvia Biagioli & C. di Milano, relativo a mq. 250 dell'immobile sito in Piazza IV Novembre n. 1 - Milano, con decorrenza dall'1.07.2002 e scadenza il 30.09.2002 al canone mensile di euro 10.000.,00 oltre IVA ed acconto spese di euro 1.000,00 mensili oltre IVA, nonche' alle condizioni tutte meglio specificate nell' allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
Art. 2 - di disporre il pagamento degli oneri locativi, al perfezionamento del contratto, mediante i fondi a disposizione della gestione Commissariale.

Milano, 11 luglio 2002

Il commissario delegato: DELLA FRERA
 
CONTRATTO Dl LOCAZIONE

L'anno duemiladue il giorno......... del mese di......... presso gli uffici della Giunta Regionale della Lombardia - Via Fabio Alzi n. 22 - Milano -

TRA

Il Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002, nominato con l'ordinanza 7 giugno 2002 n. 3219 del Ministero dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile, Sig. Guido Della Frera, Assessore agli Affari Generali e Personale della Giunta Regionale, domiciliato per la sua carica presso l'Ente in Via F. Filzi, 22 - Milano - C.F. DLL GDU 64T12 G388E;

E

La societa' Property Management S.a.s. di Silvia Biagioli & C. -Codice Fiscale e Partita I.V.A. ................... di seguito detta locatrice, in persona del Signor.............. in qualita' di legale rappresentante, domiciliato per la carica in Piazza IV Novembre n. 1 - Milano

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) La Societa' Property Management S.a.s. di Silva Biagioli & C., come sopra rappresentata, concede in locazione al Commissario Delegato, nella persona di cui sopra, che accetta, mq. 250 c.a di uffici al 2 piano dell'immobile di Piazza IV Novembre n. 1 completamente arredati da destinare a sede dell'Assessore al Territorio e Urbanistica della Giunta Regionale della Lombardia e della sua segreteria;

Art. 2) La locazione ha la durata di mesi tre con decorrenza dal 1 luglio 2002 e scadenza il 30 settembre 2002

Art. 3) Il canone mensile di locazione e' stabilito in euro 10.000,00 (diecimila) oltre I.V.A., e verra' corrisposto in unica rata anticipata al perfezionamento del presente atto.

Art. 4) Il canone di cui al precedente art. 3) comprende oltre all'utilizzo dei locali e degli arredi, un servizio reception, ricevimento ospiti, archivio posta, pulizie e consumi di elettricita', riscaldamento condizionamento, acqua potabile nonche' tasse rifiuti e tutti gli interventi di adeguamento alle esigenze insediative dell'Amministrazione regionale fatta eccezione per eventuali particolari modifiche all'impianto di telefonia di TD i cui costi saranno oggetto di valutazione.

Art. 5) Unitamente al canone e con la medesima scadenza dovra' essere corrisposto un acconto spese per ulteriori servizi, (tra cui consumi telefonici e utilizzo della sala riunioni posta al primo piano dell'immobile su richiesta il cui costo giornaliero e' fissato in euro 200) pari a euro 1.000,00.= oltre IVA mensili, salvo conguaglio a fine locazione da corrispondersi dietro presentazione di regolare consuntivi di spesa.

Art. 6) La locatrice si impegna a consegnare l'immobile, "chiavi in mano" effettuando tutti i lavori di adeguamento richiesti dalle competenti Strutture dell'Amministrazione Regionale. La locatrice si impegna altresi' a consentire l'accesso ai locali per le predisposizioni delle apparecchiature d'ufficio prima della data d'inizio della locazione.

Art. 7) Al momento degli insediamenti degli uffici il locatario sara' custode del bene locato impegnandosi a restituire lo stesso, al termine della locazione, sgombro da persone e cose e tutti i locali e gli impianti in buono stato locativo;

Art. 8) Il locatario espressamente esonera la locatrice da ogni responsabilita' per danni diretti o indiretti che potessero pervenirle a seguito di:

a) evento fortuito; b) fatti dolosi o colposi di terzi, nel caso di furti con o senza
scasso, rotture, manomissioni o danneggiamenti in genere; c) eventuale scarsita' o mancanza di acqua potabile, di energia
elettrica, di condizionamento ambientale, nonche' per disservizio
degli impianti in genere dovuti a casi imprevisti, a fatto di
terzi fornitori, a manutenzione o riparazioni di impianti in
genere;

Art. 9) La locatrice consegna i locali nel rispetto delle normative vigenti impegnandosi a presentare, su richiesta, tutti i documenti e certificati previsti dalla normativa vigente ed in particolare per quanto riguarda l'abitabilita', la sicurezza degli impianti e la salubrita' dell'immobile o richieste di rilascio, inoltrate alle competenti autorita':

Art. 10) L'eventuale imposta di registro, in caso d'uso, in misura fissa, nonche' l'imposta di bollo saranno a carico delle parti come previsto dalla legge 392/78;

Art. 11) Per quanto non espressamente pattuito nel presente contratto le parti si riportano alle disposizioni in materia di locazione immobili e di fornitura di servizi;

Art. 12) Per ogni conseguente effetto derivante dal presente contratto il locatario elegge il proprio domicilio in Milano, Via Fabio Filzi n. 22;

Art. 13) Qualsiasi modifica al presente contratto puo' avere luogo mediante atto scritto;
Art 14) Per ogni controversia relativa all'esecuzione dello stesso sara' esclusivamente competente il Foro di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto
LA LOCATRICE IL LOCATARIO
PROPERTY MANAGEMENT IL COMMISSARIO DELEGATO
 
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