Gazzetta n. 131 del 9 giugno 2003 (vai al sommario)
REGIONE LOMBARDIA
ORDINANZA 5 dicembre 2002
Approvazione del contratto per la fornitura a noleggio di struttura temporanea per la riallocazione dell'Aula Consiliare del Consiglio Regionale della Lombardia e degli spazi di rappresentanza degli Organi regionali. (Ordinanza n. 24).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 e' stato dichiarato lo stato di
emergenza nel territorio della citta' di Milano fino al 31 dicembre
2002 in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha
interessato il giorno 18 aprile la sede della Regione Lombardia; - con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno -
Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - ha nominato
Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti
ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore
agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1); - l'art. 1 comma 2 della citata Ordinanza Ministeriale dispone tra
l'altro che il Commissario Delegato deve provvedere allo
svuotamento completo del Grattacielo Pirelli e alla riallocazione
dei relativi uffici presso altre sedi al fine di procedere
all'attuazione di tutti gli interventi di messa in sicurezza di
restauro e di recupero funzionale del Palazzo stesso nonche' delle
relative pertinenze e luoghi adiacenti; - che l'art. 3 comma 1 dell'Ordinanza n. 3219/2002 prevede, tra
l'altro, la possibilita' di derogare all'art. 9 del d.lgs.vo n. 358
del 24 luglio 1992 e successive modificazioni; - con ordinanza del Commissario Delegato n. 10 de 7.08.2002 e' stata
disposta la riallocazione dell'Aula Consiliare e degli spazi di
Rappresentanza degli Organi Regionali mediante esperimento di
Procedura negoziata, ai sensi di quanto previsto dall'art 41, 1^
comma n. 6 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 per la fornitura a
noleggio di struttura temporanea; - con nota Prot. K 1.2002.0000256 in data 2 ottobre 2002, il
Commissario, nelle more di perfezionamento degli atti, ha
provveduto a formalizzare l'affidamento della fornitura a noleggio
in argomento alla Ditta Strutture Geodetiche Zak di Desio,
risultata aggiudicataria - in considerazione dell'offerta ritenuta
economicamente piu' vantaggiosa - dalla Commissione Giudicatrice
del Procedura costituita con Ordinanza Commissariale n. 11 del
13.09.2002 giusta verbale della stessa in data 30.09.2002.

CONSIDERATO che lo schema di contratto, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, risponde alle condizioni e modalita' tutte contenute nel Capitolato speciale d'oneri approvato in sede di esperimento della procedura.
RITENUTO pertanto di approvare il contratto sopramenzionato da stipularsi con la Ditta Strutture Geodetiche Zak s.r.l. di Desio:

DISPONE

Art. 1 - per le motivazioni in premessa addotte, di approvare il contratto da sottoscriversi con la Ditta Strutture Geodetiche Zak s.r.l. di Desio - Via Lampugnani n. 116 - e relativo alla fornitura a noleggio di struttura temporanea ove riallocare l'Aula Consiliare del Consiglio Regionale della Lombardia e gli spazi di rappresentanza degli Organi regionali, alle condizioni e modalita' tutte meglio specificate nell'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
Art. 2 - di dare atto che con successive ordinanze si provvedera' alla liquidazione della spesa, preventivata di euro 2.975.520,00 I.V.A. compresa, nel rispetto delle modalita' previste dal contratto di cui al precedente punto 1) che trovera' copertura nei fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

Milano, 5 dicembre 2002

Il commissario delegato: DELLA FRERA
 
CONTRATTO PER LA FORNITURA A NOLEGGiO DI STRUTTURA TEMPORANEA PER LA RIALLOCAZIONE DELL'AULA CONSILIARE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA
LOMBARDIA E DEGLI SPAZI DI RAPPRESENTANZA DEGLI ORGANI REGIONALI

PREMESSO che:

- con ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Pirelli n.
10 in data 7 agosto 2002 veniva esperita procedura negoziata ai
sensi di quanto previsto dall'art. 41, primo comma nr. 6), del r.d.
23.5.1924, nr. 827, per la fornitura a noleggio di struttura
temporanea, atta alla riallocazione dell'Aula consiliare del
Consiglio Regionale della Lombardia nonche' gli spazi di
rappresentanza degli Organi regionali; - con nota prot. n. K1.2002.0000256 del 2 ottobre il Commissario,
nelle more del perfezionamento degli atti, ha provveduto a
formalizzare l'affidamento della fornitura a noleggio delle
strutture sopra evidenziate alla Ditta Struttura Geodetiche ZaK di
Desio, risultata aggiudicataria, in considerazione dell'offerta
ritenuta economicamente piu' vantaggiosa dalla Commissione
Giudicatrice della procedura costituita con Ordinanza Commissariale
n. 11 del 13 settembre 2002; - con ordinanza del Commissario n. ...... del...... e' stato
altresi', approvato in schema il presente contratto; TUTTO CIO' PREMESSO:

TRA

Il Commissario Delegato per a Gestione dell'Emergenza post 18 aprile 2002 - nominato con Ordinanza 7 giugno 2002 n. 3219 del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile - Sig. Guido Della Frera, Assessore agli Affari Generali e Personale della Giunta Regionale, domiciliato per la sua carica presso l'Ente in via Fabio Filzi n. 22 - Codice Fiscale DLL GDU 64T12G388E

E

la Ditta Strutture Geodetiche ZAK s.r.l. Codice Fiscale 06097290156 - P. IVA 00815740964 con sede in Desio - Milano - Via Lampugnani n. 116, qui rappresentata dal Sig. .........., nato a .............. (....) il ......, Codice Fiscale............. in qualita' di......... della Ditta;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il Commissario Delegato, di seguito denominato per brevita' Commissario, conferisce alla societa' Strutture Geodetiche Zak di seguito definita semplicemente "Ditta", che nella persona del Sig. ....... accetta, l'incarico per la realizzazione e fornitura a noleggio di una struttura temporanea, atta ad ospitare l'Aula Consiliare dei consiglio regionale della Regione Lombardia, nonche' gli spazi d rappresentanza degli organi regionali

Art. 2

La Ditta conferma gli obblighi che le derivano dall'assunto incarico e si impegna ad eseguire lo stesso in assoluta osservanza delle prescrizioni tutte contenute: a) nel capitolato speciale d'oneri, specificamente accettato dalla Ditta con dichiarazione del 06.09.02 resa in sede di partecipazione alla procedura negoziata, b) nel progetto presentato nell'ambito della medesima procedura ,documenti questi tutti sottoposti alla responsabilita' conservativa della Gestione Commissariale.
c) nell'offerta economica presentata in sede procedura negoziata che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

ART. 3

Il Commissario si impegna a pagare alla Ditta l'importo complessivo definito in Euro 2.479.600,00 oltre I.V.A, cosi' suddiviso:

- Euro 1.780.000,00 = quali oneri di montaggio della struttura, - Euro 50.000,00 = quali oneri di smontaggio della struttura e
ripristino dello stato dei luoghi; - Euro 620.000,00 quale onere relativo al noleggio della struttura
per i primi 16 mesi; - Euro 29.600,00 = quale onere di assistenza e di manutenzione della
struttura per i primi 16 mesi; - Nonche' i sottoindicati importi/mese per la prosecuzione del
noleggio per il periodo successivo ai 16 mesi: - Euro 23.600,00 = quale onere per il noleggio della struttura - Euro 7.400,00 = quale onere di assistenza e di manutenzione della
struttura.

ART. 4

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverra' a seguito di emissione di regolari fatture, con le cadenze previste dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Oneri. La liquidazione avverra' entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture medesime, in presenza di regolare e favorevole benestare rilasciato dal Commissario. Le fatture dovranno essere indirizzate al: Commissario Delegato per la Gestione dell'Emergenza del 18 aprile 2002 presso Direzione Generale Affari Generali e Personale della Giunta Regionale della Lombardia, Via Fabio Filzi, 22 - 20124 - Milano o eventuale nuovo indirizzo degli uffici, segnalato dalla Segreteria Operativa del Commissario;

ART. 5

La Ditta ha presentato - conformemente a quanto previsto a dall'art. 12 del capitolato Speciale d'Oneri - copia di idonea polizza assicurativa contro i rischi da responsabilita' civile per danni arrecati a cose e persone derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con un massimale pari a euro 500.000,00 per sinistro. Inoltre, sempre come previsto dal succitato art. 12 del Capitolato, al momento della consegna della struttura oggetto del presente contratto, la Ditta dovra' depositare presso la "Segreteria Operativa del Commissario" negli uffici di Via F. Filzi n. 22, (o eventuale nuova sede che verra' comunicata), copia di idonea polizza indennitaria a copertura dei rischi da rovina parziale o totale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

ART. 6

Con verbale del 25 ottobre 2002 il Commissario ha provveduto a consegnare l'area interessata alla realizzazione dell'intervento.
Poiche' il progetto proposto dalla Ditta in sede di trattativa prevede, cosi' come auspicato nel Capitolato Speciale d'Oneri, il riutilizzo del sistema elettronico di votazione attualmente installato presso l'Aula Consiliare esistente all'interno del Palazzo della Regione, a seguito delle disposizioni del Consiglio Regionale, il quale ha autorizzato il trasloco di tale attrezzatura soltanto nel periodo di chiusura natalizia del Consiglio medesimo, il termine di consegna della struttura oggetto del presente contratto, in deroga al termine perentorio stabilito nell'art. 4 del Capito lato Speciale d'Oneri, viene posticipato inderogabilmente al 15.01.2003.
Entro tale termine, la struttura dovra' essere consegnata perfettamente funzionante in ogni sua parte, fruibile e completa di ogni arredamento ed attrezzatura utile.

ART. 7

Il noleggio della struttura in oggetto avra' durata minima di 16 mesi, decorrenti dalla data del verbale di consegna della struttura, ultimata in tutte le sue parti, perfettamente agibile e funzionante, corredata di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di strutture temporanee.
Sara' facolta' del Commissario prorogare il presente contratto oltre i 16 mesi previsti, per motivi di opportunita' dal medesimo valutati. In tal caso la Ditta nulla avra' a pretendere oltre al canone mensile relativo al noleggio ed alla manutenzione, cosi' come quotato nell'offerta economica prodotta in sede di trattativa e richiamata dall'art. 3 che precede.

ART. 8

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine perentorio di cui all'art. 6 che precede, la Ditta sara' assoggettata al pagamento di una penale pari ad euro 6.000,00, a valere sulla cauzione di cui all'art. 9 seguente.
Inoltre alla Ditta verranno applicate le clausole penali e risolutive tutte sancite dagli artt. 10 e 15 del Capitolato Speciale d'Oneri, fatto salvo il diritto per il Commissario di adire le vie legali per il risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente alla mancata attivita' istituzionale.

ART. 9

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ivi inclusa l'applicazione ed il pagamento delle penali, la Ditta ha prestato cauzione definitiva di Euro 495.920,00 = ragguagliata al 20% dell'importo contrattuale.

ART. 10

Il Commissario autorizza la Ditta aggiudicataria a subappaltare l'esecuzione delle seguenti opere:

- opere edili;
- scavi e movimento di terra;
- opere elettriche;
- termo meccaniche,
- giardinaggio,
- arredamento ed impiantistica.

La Ditta si impegna a presentare al Commissario tutti i documenti previsti a norma dell'art. 18 della legge n. 55/90 nei tempi ivi indicati.

ART. 11

Le personalizzazioni del progetto tecnico presentato dalla Ditta richieste dagli organi regionali, essendo a tutt'oggi in corso di valutazione, saranno oggetto di successivo provvedimento commissariale.

ART. 12

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto, anche future - fatta salva l'I.V.A. che resta a carico del Commissario. - sono a carico della Ditta.

ART. 13

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine agli adempimenti del presente contratto sara' competente il Foro di Milano.

ART. 14

A conclusione della gestione commissariale stabilita per il 31/12/02 per effetto del DPCM 3 maggio 2002 nonche' dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3219/2002, qualora non fosse prorogata con apposito atto ministeriale, succedera' nel rapporto contrattuale a tutti gli effetti, la Giunta Regionale della Lombardia, che provvedera' ad adottare i conseguenti provvedimenti amministrativi ed a segnalare il recapito a cui indirizzare le fatture.

ART. 15

Ai sensi della legge n. 675/96 le parti contraenti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto per le finalita' strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Commissario Delegato Guido Della Frera
Per la ditta Zak
Il Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. la Ditta dichiara di aver letto, conoscere ed approvare espressamente le disposizioni contenute negli artt. 8 - 13 del presente contratto.

Per la Ditta Zak Il Legale Rappresentante (firma illeggibile)
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone