Gazzetta n. 132 del 10 giugno 2003 (vai al sommario)
LEGGE 5 giugno 2003, n. 131
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:

Art. 1
Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma,
della Costituzione, in materia di legislazione regionale

1. Costituiscono vincoli alla potesta' legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranita', di cui all'articolo 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali.
2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.
3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potesta' legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.
4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definira' i nuovi principi fondamentali, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o piu' decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai principi della esclusivita', adeguatezza, chiarezza, proporzionalita' ed omogeneita'. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni", sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo e' reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo puo' omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le puo' modificare in conformita' alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformita' dal parere parlamentare.
5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione, possono essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri direttivi: a) individuazione dei principi fondamentali per settori organici
della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso
delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e
complementari, e in modo da salvaguardare la potesta' legislativa
riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma,
della Costituzione; b) considerazione prioritaria, ai fini dell'individuazione dei
principi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per
garantire l'unita' giuridica ed economica, la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e
della normativa comunitaria, la tutela dell'incolumita' e della
sicurezza pubblica, nonche' il rispetto dei principi generali in
materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o
autorizzatori; c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti
istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della
Costituzione; d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati
dall'articolo 51, primo comma, e dall'articolo 117, settimo comma,
della Costituzione, alla legislazione regionale; e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro
eventuale semplificazione.



Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicate e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si reputa opportuno riportare l'intero testo degli
articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, cosi' come
modificati dalla legge cost., 18 ottobre 2001, n. 3,
recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 ottobre 2001, n. 248:
"Art. 114. - La Repubblica e' costituita dai Comuni,
dalle Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e
dallo Stato. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane
e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri
e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello Stato
disciplina il suo ordinamento.".
"Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di
trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali
e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse
di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta
alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.".
"Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.".
- Il testo degli articoli 10 e 11 della Costituzione e'
il seguente:
"Art. 10 - 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi
statuti, le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano
per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie
rispetto a quelle gia' attribuite.".
"Art. 11. - 1. Sino alla revisione delle norme del
titolo I della parte seconda della Costituzione, i
regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica possono prevedere la partecipazione di
rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e
degli enti locali alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie
di cui al terzo comma dell'art. 117 e all'art. 119 della
Costituzione contenga disposizioni sulle quali la
Commissione parlamentare per le questioni regionali,
integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere
contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione
di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione
che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia
adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge
l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.".
- Il testo dell'art. 51 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 51. - Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro
sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche
elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti
stabiliti dalla legge.
La legge puo', per l'ammissione ai pubblici uffici e
alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica.
Chi e' chiamato a funzioni pubbliche elettive ha
diritto di disporre del tempo necessario al loro
adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.".
Con legge costituzionale in corso di promulgazione,
alla fine del primo comma dell'art. 51 e' stato aggiunto il
seguente periodo: "A tale fine la Repubblica promuove con
appositi provvedimenti le pari opportunita' tra uomini e
donne.".



 
Art. 2
Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione e per
l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti
locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Citta' metropolitane nonche' per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunita' di riferimento.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresi', nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.
4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e
delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli
enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della
Costituzione, nonche' la valorizzazione delle potesta' statutaria
e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Citta'
metropolitane; b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e
delle Citta' metropolitane in modo da prevedere, anche al fine
della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica,
per ciascun livello di governo locale, la titolarita' di funzioni
connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente,
essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per
il soddisfacimento di bisogni primari delle comunita' di
riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per Comuni e
Province, delle funzioni storicamente svolte; c) valorizzare i principi di sussidiarieta', di adeguatezza e di
differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in
modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente
locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne
garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei
criteri per la gestione associata tra i Comuni; d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di
leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello
svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro
esercizio la partecipazione di piu' enti, allo scopo individuando
specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali,
Regioni e Stato; e) attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potesta'
di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire
il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di
efficacia e di economicita' dell'azione amministrativa, nonche'
forme e modalita' di intervento, secondo criteri di neutralita',
di sussidiarieta' e di adeguatezza, nei casi previsti dagli
articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b),
247 e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; f) prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a
garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la
rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti
locali ai fini della attivazione degli interventi previsti
dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche
tenendo conto delle indicazioni dell'Alta Commissione di studio di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre
2002, n. 289; g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti
locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano
con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la
modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento
formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la
coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la
semplificazione del linguaggio normativo; h) adeguare i procedimenti di istituzione della Citta' metropolitana
al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermo restando
il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni
interessati; i) individuare e disciplinare gli organi di governo delle Citta'
metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di
rappresentativita' e democraticita' che favoriscano la formazione
di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle
minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e
le Province; l) definire la disciplina dei casi di ineleggibilita', di
incompatibilita' e di incandidabilita' alle cariche elettive delle
Citta' metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in
materia per gli amministratori di Comuni e Province; m) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo
sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di
competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del
Governo, nonche', fatta salva la polizia amministrativa locale, ai
procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica nonche' le disposizioni volte ad assicurare la
conformita' dell'attivita' amministrativa alla legge, allo statuto
e ai regolamenti; n) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi
di competenza statale affidati ai comuni; o) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia
funzionale; p) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per
effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da
successive disposizioni; q) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza
costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, e' stabilita dalle leggi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. A tale fine il Governo, in conformita' ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o piu' disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge e' corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruita' tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme concernenti il nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
7. I provvedimenti collegati di cui al comma 5 non possono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, recante: "Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Il testo dell'art. 141, commi 2 e 8, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.,
e' il seguente:
"2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il
relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un
commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per
sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il
consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo
schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo
regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera
notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
sostituisce, mediante apposito commissario,
all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento
sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio.
(Omissis).
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali
le disposizioni di cui al presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui
all'art. 2, comma 1, ed ai consorzi tra enti locali. Il
relativo provvedimento di scioglimento degli organi
comunque denominati degli enti locali di cui al presente
comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.".
- Il testo dell'art. 193, comma 4, del sopracitato
decreto legislativo n. 267/2000, e' il seguente:
"4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei
provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente
articolo e' equiparata ad ogni effetto alla mancata
approvazione del bilancio di previsione di cui all'art.
141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2
del medesimo articolo.".
- Il testo dell'art. 243, comma 6, lettera b), del
sopracitato decreto legislativo n. 267/2000, e' il
seguente:
"6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli
centrali di cui al comma 2:
a) (Omissis);
b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta
nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della
gestione, sino all'adempimento.".
- Il testo dell'art. 247 del sopracitato decreto
legislativo n. 267/2000, e' il seguente:
"Art. 247 (Omissione della deliberazione di
dissesto). - 1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai
bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte
l'organo regionale di controllo venga a conoscenza
dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti
all'ente e motivata relazione all'organo di revisione
contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta
giorni.
2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto
l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con
lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non
superiore a venti giorni, per la deliberazione del
dissesto.
3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo
regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la
deliberazione dello stato di dissesto.
4. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione
al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del
consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141.".
- Il testo dell'art. 251 del sopracitato decreto
legislativo n. 267/2000, e' il seguente:
"Art. 251 (Attivazione delle entrate
proprie). - 1. Nella prima riunione successiva alla
dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni
dalla data di esecutivita' della delibera, il consiglio
dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art.
247, comma 3, e' tenuto a deliberare per le imposte e tasse
locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le
aliquote e le tariffe di base nella misura massima
consentita, nonche' i limiti reddituali, agli effetti
dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di
imprese, arti e professioni, che determinano gli importi
massimi del tributo dovuto.
2. La delibera non e' revocabile ed ha efficacia per
cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di
bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della
delibera nei termini predetti l'organo regionale di
controllo procede a norma dell'art. 136.
3. Per le imposte e tasse locali di istituzione
successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo
dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della
legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i
termini previsti per la prima applicazione del tributo
medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura
massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero
di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a
decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di
deliberare, secondo le competenze, le modalita', i termini
ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le
maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni
previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3,
nonche' di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili consentita per straordinarie
esigenze di bilancio.
5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa
smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno
dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie
che assicurino complessivamente la copertura integrale dei
costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi
ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella
misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i
servizi a domanda individuale il costo di gestione deve
essere coperto con proventi tariffari e con contributi
finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme
vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la
loro efficacia e per la individuazione dell'organo
competente si applicano le norme ordinarie vigenti in
materia. Per la prima delibera il termine di adozione e'
fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione
del dissesto.
6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere
comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro
30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata
osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono
sospesi i contributi erariali.".
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera b), della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, S.O., e' il seguente:
"Art. 3 (Sospensione degli aumenti delle addizionali
all'imposta sul reddito delle persone fisiche). - 1. In
funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda
della Costituzione e in attesa della legge quadro sul
federalismo fiscale:
a) (Omissis),
b) fermo restando quanto stabilito dall'Accordo
interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le
province e le comunita' montane stipulato il 20 giugno
2002, e' istituita l'Alta Commissione di studio per
indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui alla
lettera a), i principi generali del coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.
Per consentire l'applicazione del principio della
compartecipazione al gettito dei tributi erariali
riferibili al territorio di comuni, province, citta'
metropolitane e regioni, previsto dall'art. 119 della
Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente
periodo propone anche i parametri da utilizzare per la
regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la
sede legale e tutta o parte dell'attivita' produttiva in
regioni diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione
del disposto dell'art. 37 dello statuto della Regione
siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455, l'Alta Commissione propone le modalita'
mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti
dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che
esercitano imprese industriali e commerciali con sede
legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che
in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la
relativa obbligazione tributaria nei confronti della
Regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro
per le riforme istituzionali e la devoluzione, e' definita
la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno
parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti
locali, designati dalla Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo
funzionamento ed e' stabilita la data di inizio delle sue
attivita'. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al precedente periodo e' emanato entro il
31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al
Governo la sua relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo
presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003 una
relazione nella quale viene dato conto degli interventi,
anche di carattere legislativo, necessari per dare
attuazione all'art. 119 della Costituzione. Per
l'espletamento della sua attivita' l'Alta Commissione si
avvale della struttura di supporto della Commissione
tecnica per la spesa pubblica, la quale e' soppressa con
decorrenza dalla data di costituzione dell'Alta
Commissione. Il Ministero dell'economia e delle finanze
fornisce i mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta
Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie,
previste per il funzionamento della soppressa Commissione
tecnica per la spesa pubblica sono destinate al
funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri
relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti,
fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.".
- Il testo dell'art. 3, comma 4, della legge 5 agosto
1978, n. 468, recante: "Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233,
e' il seguente:
"4. Il documento di programmazione
economico-finanziaria indica i disegni di legge collegati,
di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 1-bis, ciascuno
dei quali reca disposizioni omogenee per materia,
evidenziando il riferimento alle regole e agli indirizzi di
cui alle lettere e) e f) del precedente comma 2.".
- Il testo dell'art. 119 della Costituzione, cosi' come
modificato dalla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, gia'
citata nelle note all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 119. - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria
d'entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.".



 
Art. 3.
(Testi unici delle disposizioni legislative vigenti
non aventi carattere di principio fondamentale nelle
materie di legislazione concorrente)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici meramente compilativi le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonche' la coerenza terminologica.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorsi trenta giorni dall'assegnazione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.
 
Art. 4.
(Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117,
sesto comma, della Costituzione in materia di potesta' normativa
degli enti locali)

1. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potesta' normativa consiste nella potesta' statutaria e in quella regolamentare.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonche' le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.
3. L'organizzazione degli enti locali e' disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Citta' metropolitane e' riservata alla potesta' regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformita', secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
5. Il potere normativo e' esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunita' montane e isolane.
6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.
 
Art. 5.
(Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione
sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attivita' del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalita' da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarita' delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarieta' della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che puo' essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, e' designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione e' designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo puo' proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo e' tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.
 
Art. 6.
(Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma,
della Costituzione sull'attivita' internazionale delle regioni)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilita' delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonche' a realizzare attivita' di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attivita' sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, ne' possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresi', concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonche', nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma da' tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri puo' indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunita' politica e la legittimita' dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.
4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e' data pubblicita' in base alla legislazione vigente.
5. Il Ministro degli affari esteri puo', in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunita' inerenti alle attivita' di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione.
6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilita' delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Citta' metropolitane continuano a svolgere attivita' di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.
 
Art. 7.
(Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia
di esercizio delle funzioni amministrative)

1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Citta' metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarieta' di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneita' territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province, Comuni e Comunita' montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le Comunita' montane e le unioni dei Comuni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o piu' disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato puo' avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le modalita' previste al numero 4) del punto II dell'Accordo del 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilita'. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.
4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I decreti sono adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.
5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.
7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilita' interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonche' la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. Resta ferma la potesta' delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalita'. Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno.
8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonche' pareri in materia di contabilita' pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Citta' metropolitane.
9. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti e' equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalita' previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7 e 8, ciascuna sezione regionale di controllo, previe intese con la Regione, puo' avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo di dieci unita', il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri a carico della Regione, anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previe intese con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali.



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente:
"Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione
ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le
amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.".
- Per la legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 3, comma 4,
vedi note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 119 della Costituzione, vedi
note all'art. 2.
- Il testo degli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10, 11, ed
8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O., e' il
seguente:
"Art. 3 (Conferimenti alle regioni e agli enti locali e
strumenti di raccordo). - 1. Ciascuna regione, ai sensi
dell'art. 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto
legislativo, determina, in conformita' al proprio
ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo
contestualmente a conferire tutte le altre agli enti
locali, in conformita' ai principi stabiliti dall'art. 4,
comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonche' a
quanto previsto dall'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n.
142.
2. La generalita' dei compiti e delle funzioni
amministrative e' attribuita ai comuni, alle province e
alle comunita' montane, in base ai principi di cui all'art.
4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le
loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative,
con esclusione delle sole funzioni che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni,
nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente
articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei
confronti della generalita' dei comuni. Al fine di favorire
l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore
dimensione demografica, le regioni individuano livelli
ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle
sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo.
Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano
le funzioni in forma associata, individuando autonomamente
i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine
temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso
inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il
potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge
stessa. La legge regionale prevede altresi' appositi
strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio
associato delle funzioni.
3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce
agli enti locali le risorse umane, finanziarie,
organizzative e strumentali in misura tale da garantire la
congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio
delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto
dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti
locali.
4. Qualora la regione non provveda entro il termine
indicato, il Governo adotta con apposito decreto
legislativo le misure di cui all'art. 4, comma 5, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia
legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e
concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di
cooperazione strutturali e funzionali, al fine di
consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra
regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive
competenze.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.
7. Ai fini dell'applicazione del presente decreto
legislativo e ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 3 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti
non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni
del presente decreto legislativo sono conferiti alle
regioni e agli enti locali.".
"Art. 7 (Attribuzione delle risorse).
(Omissis).
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza
unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra
Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9,
comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli
schemi dei singoli decreti debbono contenere:
a) l'individuazione del termine, eventualmente
differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni
conferite e la contestuale individuazione delle quote di
tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo
restando quanto previsto dall'art. 48 della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
b) l'individuazione dei beni e delle strutture da
trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni,
alle regioni e agli enti locali;
c) la definizione dei contingenti complessivi, per
qualifica e profilo professionale, del personale necessario
per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e
del personale da trasferire;
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni
finanziari in relazione alla concreta ripartizione di
funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza
dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime,
secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente
articolo.
9. In caso di mancato accordo, il Presidente del
Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della
Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59.
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare
gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze
previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal presente
decreto legislativo, la Conferenza unificata puo'
predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e
inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le
iniziative di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'art.
2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse
disposte ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali
interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare
il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei
Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso
inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei
Ministri nomina un commissario ad acta".
"Art. 8 (Regime fiscale del trasferimento dei beni). -
1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che
trasferiscono a regioni ed enti locali i beni in relazione
alle funzioni conferite, costituiscono titolo per
l'apposita trascrizione dei beni immobili che dovra'
avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni
onere relativo ad imposte e tasse.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
1977, n. 385, recante: "Norme di attuazione dell'art. 7,
terzo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei
conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.
1214", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del
12 luglio 1977.
- Per il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
vedi note all'art. 2.
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345,
recante: "Istituzione di una quarta e quinta Sezione
speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di
guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei
conti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del
2 gennaio 1962.
"Art. 12 (Nomine a referendario). - Le nomine a
referendario sono conferite a seguito di concorso per
titoli ed esami, al quale possono partecipare:
a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano
conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;
b) i sostituti procuratori dello Stato;
c) i sostituti procuratori e giudici istruttori
militari;
d) gli avvocati iscritti nel relativo albo
professionale da almeno un anno;
e) gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato,
nonche' quelli dei due rami del Parlamento e del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica,
muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle
carriere direttive con qualifica non inferiore a quelle di
consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo
triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di
"ottimo". I bandi di concorso possono prevedere la
partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa
adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una
percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a
concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche
o statistiche e attuariali.
Per quanto altro attiene alle modalita' del concorso
per l'accesso alla qualifica iniziale della magistratura
della Corte si applicano, fino all'emanazione del testo
unico previsto dal successivo art. 44, le norme vigenti.
Alla lettera a) dell'art. 45 del regio decreto
12 ottobre 1933, n. 1364, sono soppresse le parole "della
regia universita' di Roma".



 
Art. 8.
(Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo)

1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita' montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.



Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 120 della Costituzione, cosi' come
modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248
del 24 ottobre 2001, e' il seguente:
«Art. 120. - La Regione non puo' istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le regioni, ne'
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le
regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di forme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione.».
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 30 agosto 1997, e' il seguente:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
- Il testo dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997, S.O., e' il seguente:
«Art. 8. - 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento
delle funzioni amministrative regionali, gli atti di
coordinamento tecnico, nonche' le direttive relative
all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla
prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli
atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro
trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei Ministri puo'
provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai
commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono
sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2
entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei
Ministri e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine
ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di
coordinamento tecnico, nonche' le direttive adottate con
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi
alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti
funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) l'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'art. 4, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il
primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole
da: «nonche' la funzione di indirizzo» fino a: «n. 382» e
alle parole «e con la Comunita' economica europea», nonche'
il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle
parole: «impartisce direttive per l'esercizio delle
funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono
tenute ad osservarle, ed»;
c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23
agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: «gli atti
di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa
delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni
statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano»;
d) l'art. 13, comma 1, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: «anche per
quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e
coordinamento»;
e) l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12
gennaio 1991, n. 13.
6. E' soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del
primo comma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n.
281.».
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, gia' citato nelle note all'art. 7, e' il
seguente:
«Art. 4 (Indirizzo e coordinamento). - 1. Relativamente
alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli
enti locali con il presente decreto legislativo, e'
conservato allo Stato il potere di indirizzo e
coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'art. 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.».



 
Art. 9.
(Attuazione degli articoli 123, secondo comma,
e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi
alla Corte costituzionale)

1. L'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' sostituito dal seguente:
"Art. 31. - 1. La questione di legittimita' costituzionale di uno statuto regionale puo', a norma del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.
2. Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, puo' promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
3. La questione di legittimita' costituzionale e' sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente della Giunta regionale.
4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione".
2. Il secondo comma dell'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' sostituito dal seguente:
"La questione di legittimita' costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, e' promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati".
3. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole: "dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione".
4. L'articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' sostituito dal seguente:
"Art. 35. - 1. Quando e' promossa una questione di legittimita' costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio puo' adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di discussione e' fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza e' depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione".
5. Le Regioni assicurano la pronta reperibilita' degli atti recanti la pubblicazione ufficiale degli statuti e delle leggi regionali.
6. Nei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regione e Regione, di cui agli articoli da 39 a 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposti anteriormente alla data dell'8 novembre 2001, il ricorrente deve chiedere la trattazione del ricorso, con istanza diretta alla Corte costituzionale e notificata alle altre parti costituite, entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione di pendenza del procedimento effettuata a cura della cancelleria della Corte costituzionale; in difetto di tale istanza, il ricorso si considera abbandonato ed e' dichiarato estinto con decreto del Presidente.



Note all'art. 9:
- Il testo degli articoli 123 e 127 della Costituzione,
cosi' come modificati dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, recante: «Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001, e' il seguente:
«Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in
armonia con la Costituzione, ne determina la forma di
Governo e i principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di
iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi
e dei regolamenti regionali.
Lo statuto e' approvato e modificato dal Consiglio
regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate
ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non e'
richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario
del Governo. Il Governo della Repubblica puo' promuovere la
questione di legittimita' costituzionale sugli statuti
regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta
giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto e' sottoposto a referendum popolare qualora
entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta
un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto
dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto
sottoposto a referendum non e' promulgato se non e'
approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio
delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra
la Regione e gli enti locali.».
«Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge
regionale ecceda la competenza della Regione, puo'
promuovere la questione di legittimita' costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni
dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto
avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione
leda la sua sfera di competenza, puo' promuovere la
questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione
della legge o dell'atto avente valore di legge.».
- Il testo degli articoli 25, 31, 39, 40, 41 e 42 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, recante: «Norme sulla
Costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62
del 14 marzo 1953, e' il seguente:
«Art. 25. - Il Presidente della Corte costituzionale,
appena e' pervenuta alla Corte l'ordinanza con la quale
l'autorita' giurisdizionale promuove il giudizio di
legittimita' costituzionale, ne dispone la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale e, quando occorra, nel «Bollettino
Ufficiale» delle Regioni interessate.
Entro venti giorni dall'avvenuta notificazione della
ordinanza, ai sensi dell'art. 23, le parti possono
esaminare gli atti depositati nella Cancelleria e
presentare le loro deduzioni.
Entro lo stesso termine, il Presidente del Consiglio
dei Ministri ed il Presidente della Giunta regionale
possono intervenire in giudizio e presentare le loro
deduzioni.».
«Art. 31. - La questione della legittimita'
costituzionale di una legge di una Regione puo', a norma
dell'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione, essere
promossa entro il termine di quindici giorni dalla data in
cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ricevuto
comunicazione dal Presidente della Giunta regionale che la
legge e' stata per la seconda volta approvata dal Consiglio
regionale.
La questione e' sollevata, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, dal Presidente del Consiglio
mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e
notificato, entro il termine previsto dal comma precedente,
al Presidente della Giunta regionale.
Il ricorso deve essere depositato nella Cancelleria
della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni
dalla notificazione.».
- Si riporta il testo dall'art. 32 della citata legge
11 marzo 1953, n. 87, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 32. - La questione della legittimita'
costituzionale di una legge o di un atto avente forza di
legge dello Stato puo' essere promossa dalla Regione che
ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della
competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione
e da leggi costituzionali.
La questione di legittimita' costituzionale, previa
deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del
Consiglio delle autonomie locali, e' promossa dal
Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte
costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei
Ministri entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione della legge o dell'atto impugnati.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.».
- Si riporta il testo dall'art. 33 della citata legge
11 marzo 1953, n. 87, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 33. - La questione di legittimita' costituzionale
di una legge o di un atto avente forza di legge di una
Regione puo' essere, a norma dell'art. 127, secondo comma,
della Costituzione, promossa da un'altra Regione che
ritenga da quella legge invasa la sfera della sua
competenza.
La questione, previa deliberazione della Giunta
regionale, e' promossa dal Presidente della Giunta mediante
ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato,
entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
della legge, al Presidente della Giunta della Regione di
cui si impugna la legge ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Il ricorso deve essere depositato nella Cancelleria
della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni
dall'ultima notificazione.».
«Art. 39. - Se la Regione invade con un suo atto la
sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato
ovvero ad un'altra Regione, lo Stato o la Regione
rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla
Corte costituzionale per il regolamento di competenza. Del
pari puo' produrre ricorso la Regione la cui sfera di
competenza costituzionale sia invasa da un atto dello
Stato.
Il termine per produrre ricorso e' di sessanta giorni a
decorrere dalla notificazione o pubblicazione ovvero
dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato.
Il ricorso e' proposto per lo Stato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato e
per la Regione dal Presidente della Giunta regionale in
seguito a deliberazione della Giunta stessa.
Il ricorso per regolamento di competenza deve indicare
come sorge il conflitto di attribuzione e specificare
l'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di
competenza, nonche' le disposizioni della Costituzione e
delle leggi costituzionali che si ritengono violate.».
«Art. 40. - L'esecuzione degli atti che hanno dato
luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione
ovvero fra Regioni puo' essere in pendenza del giudizio,
sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla
Corte.».
«Art. 41. - Si osservano per i ricorsi per regolamento
di competenza indicati nei precedenti articoli le
disposizioni degli articoli 23, 25, 26 e 38, in quanto
applicabili.».
«Art. 42. - Le disposizioni di questa sezione che
riguardano la Regione ed i suoi organi si osservano anche,
in quanto applicabili, per le due Province della Regione
Trentino-Alto Adige.».



 
Art. 10
Rappresentante dello Stato per i rapporti
con il sistema delle autonomie

1. In ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale: a) le attivita' dirette ad assicurare il rispetto del principio di
leale collaborazione tra Stato e Regione, nonche' il raccordo tra
le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche
attraverso le conferenze di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la
rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il
miglioramento della qualita' dei servizi resi al cittadino e di
favorire e rendere piu' agevole il rapporto con il sistema delle
autonomie; b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri
interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per
le finalita' di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e
degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo
134 della Costituzione, nonche' il tempestivo invio dei medesimi
atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel
capoluogo; c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra
Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate
dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonche' delle
misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281; d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri
costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo
120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici
territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede
nel territorio regionale; e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti
sull'attivita' statale, regionale e degli enti locali, di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie; f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi
consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni,
nonche' l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino
alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta
negli statuti e nelle leggi regionali; g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni
degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca
informazione nei rapporti con le autorita' regionali; la fornitura
di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale
sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo
scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo
gli standard e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali,
d'intesa con lo stesso.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il rappresentante dello Stato si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo.
4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilita' per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.
5. Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalita' definite da apposite norme di attuazione.
6. Ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione.
7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali.
8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole da: "autonomie locali" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "autonomie locali, nonche' dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresi', sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri".
9. All'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta.
Il testo e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha
approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga""; b) i commi secondo e terzo sono abrogati; c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Promulgazione delle
leggi regionali".
10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; l'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione del comma 3; l'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo e' da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale.



Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999, S.O., come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 11 (L'ufficio territoriale del Governo). - 1. Le
prefetture sono trasformate in uffici territoriali del
Governo.
2. Gli uffici territoriali del Governo mantengono tutte
le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle
ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono
titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione
periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri
uffici. Sono in ogni caso fatte salve le competenze
spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome.
3. (Comma abrogato).
4. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla
specificazione dei compiti e delle responsabilita' del
titolare dell'ufficio territoriale del Governo, al
riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale del
Governo, dei compiti degli uffici periferici delle
amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e
all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del
Governo, delle relative strutture, garantendo la
concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni
strumentali da esercitarsi unitamente, assicurando
un'articolazione organizzativa e funzionale atta a
valorizzare la specificita' professionali, con particolare
riguardo alle competenze di tipo tecnico. Il regolamento
disciplina inoltre le modalita' di svolgimento in sede
periferica da parte degli uffici territoriali del Governo
di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui
competenza ecceda l'ambito provinciale. Il regolamento
prevede altresi' il mantenimento dei ruoli di provenienza
per il personale delle strutture periferiche trasferite
all'ufficio territoriale del Governo e della disciplina
vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli,
nonche' la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale
del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore
per gli aspetti relativi alle materie di competenza.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano alle amministrazioni periferiche degli affari
esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, delle
finanze, della pubblica istruzione, dei beni e delle
attivita' culturali; non si applicano inoltre agli uffici i
cui compiti sono attribuiti dal presente decreto
legislativo ad agenzie. Il titolare dell'ufficio
territoriale del Governo e' coadiuvato da una Conferenza
permanente, da lui presieduta e composta dai responsabili
delle strutture periferiche dello Stato. Il titolare
dell'ufficio territoriale di Governo nel capoluogo della
regione e' coadiuvato da una Conferenza permanente composta
dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali
dello Stato.".
- Il testo dell'art. 118 della Costituzione e'
riportato nelle note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 120 della Costituzione e'
riportato nelle note all'art. 8.
- Il testo degli articoli 123 e 127 della Costituzione
e' riportato nelle note all'art. 9.
- Il testo dell'art. 134 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 134. - La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimita'
costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di
legge dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello
Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le
Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica, a norma della Costituzione.".
- Il testo dell'art. 9, comma 5, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gia' citato nelle note
all'art. 8, e' il seguente:
"5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle
problematiche connesse agli indirizzi di politica generale
che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di
province e comuni e comunita' montane.".
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, gia' citato nelle note all'art. 7, e' il
seguente:
"Art. 6 (Coordinamento delle informazioni). - 1. I
compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni
conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed
enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da
assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici
automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle
informazioni fra le amministrazioni, per consentirne,
quando prevista, la fruizione su tutto il territorio
nazionale.
2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie
funzionali, nello svolgimento delle attivita' di rispettiva
competenza e nella conseguente verifica dei risultati,
utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in
collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E'
in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi
informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico
nazionale (SISTAN).
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure
e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, recante: "Disposizioni
in materia di ordinamento degli uffici territoriali del
Governo, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2001, e' il seguente:
"Art. 1 (Compiti dell'Ufficio territoriale del
Governo). - 1. L'Ufficio territoriale del Governo, di
seguito abbreviato in Ufficio del Governo, e' la struttura
del Governo sul territorio a competenza generale e fa parte
della organizzazione periferica del Ministero dell'interno
dal quale dipende.
2. L'Ufficio del Governo assicura:
a) il supporto al prefetto nell'esercizio delle
funzioni di rappresentanza generale del Governo, di
coordinamento delle pubbliche amministrazioni statali sul
territorio e nell'espletamento dei compiti di
collaborazione a favore delle regioni e degli enti locali
interessati;
b) il supporto al prefetto nell'esercizio delle
funzioni di autorita' provinciale di pubblica sicurezza
nonche' nell'espletamento dei compiti in materia di difesa
civile e protezione civile;
c) il supporto al prefetto del capoluogo regionale
nell'esercizio delle funzioni di commissario del Governo in
posizione di dipendenza funzionale dal Presidente del
Consiglio dei Ministri;
d) l'esercizio a livello regionale o provinciale di
funzioni e compiti del Ministero dell'interno;
e) l'esercizio a livello periferico delle funzioni e
dei compiti, non affidati ad agenzie dei Ministeri delle
attivita' produttive, delle infrastrutture e dei trasporti
e del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
avvalendosi del personale assegnato dalle rispettive
amministrazioni;
f) l'esercizio a livello periferico delle funzioni
per le quali il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e le Agenzie per le normative e i controlli
tecnici e per la proprieta' industriale ritengono di
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, degli Uffici
del Governo;
g) l'esercizio a livello periferico delle funzioni
per le quali disposizioni di legge o di regolamento
prevedono l'avvalimento, da parte delle altre
amministrazioni dello Stato, degli Uffici del Governo.
3. L'Ufficio del Governo mantiene tutte le funzioni di
competenza delle prefetture. Assicura l'esercizio da parte
del Prefetto di ogni altro compito che gli e' affidato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro
per la funzione pubblica e dagli altri Ministri, sentito il
Ministro dell'interno, e svolge tutte le attribuzioni
dell'amministrazione periferica dello Stato non
espressamente attribuite ad altri uffici. Assicura,
inoltre, l'esercizio da parte del prefetto dei necessari
rapporti funzionali con i dirigenti preposti alle strutture
di primo livello degli altri Ministeri.".
- Il testo dell'art. 18, comma 9, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465,
recante: "Regolamento recante disposizioni in materia di
ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma
dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio
1998", e' il seguente:
"9. Il Dipartimento della funzione pubblica,
utilizzando i criteri di cui al presente articolo,
predispone una ulteriore graduatoria dei funzionari non
utilmente collocati nella graduatoria per l'assegnazione di
uno dei posti scelti e di coloro che non abbiano accettato
il trasferimento. Sulla base di tale graduatoria sono
d'ufficio assegnati, rispetto alla sede ove presta servizio
il funzionario, prioritariamente nelle amministrazioni che
si trovino nell'ambito della regione, quindi in quelle
limitrofe, con preferenza, in ogni caso, per le
amministrazioni statali e per gli uffici territoriali del
Governo. In mancanza di posti disponibili il trasferimento
puo' temporaneamente avvenire anche in soprannumero. Entro
un biennio dall'assegnazione, il personale in soprannumero
e' ricollocato presso altre amministrazioni pubbliche,
prioritariamente presso quelle per le quali aveva fatto
richiesta, laddove si verifichino delle vacanze.".
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
recante: "Disposizioni in materia di rapporto di impiego
del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art.
10 della legge 28 luglio 1999, n. 266", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2 giugno 2000, S.O.
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, recante: "Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1° settembre 1999, come
modificato dalla legge qui pubblicata, S.O., e' il
seguente:
"Art. 4 (Rapporti con il sistema delle autonomie). - 1.
Il Presidente coordina l'azione del Governo in materia di
rapporti con il sistema delle autonomie e promuove lo
sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e
autonomie locali.
2. Il Presidente, anche in esito alle deliberazioni
degli appositi organi a composizione mista, promuove le
iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento dei
rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali ed assicura
l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi
previsti per i casi di inerzia e di inadempienza.
3. Per l'esercizio dei compiti di cui al presente
articolo, il Presidente si avvale di un apposito
Dipartimento per gli affari regionali, e, ferma restandone
l'attuale posizione funzionale e strutturale, delle
segreterie della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano e della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali,
nonche' dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel
quale confluisce il personale addetto alla struttura di
supporto del Commissario straordinario del Governo per
l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il
proprio stato giuridico; si avvale altresi', sul
territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni,
che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio
dei Ministri.".
- Si riporta il testo dall'art. 11 della legge 10
febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli
organi regionali), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 11 (Promulgazione delle leggi regionali). - Le
leggi regionali sono promulgate dal Presidente della
Giunta. Il testo e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio
regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta
regionale promulga.
(Comma abrogato).
(Comma abrogato).
Al testo segue la formula: "La presente legge regionale
sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione (indicazione della
Regione)".
Le leggi regionali sono riprodotte nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.".



 
Art. 11.
(Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3)

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonche' dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potesta' legislativa ai sensi dell'articolo 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresi' disposizioni specifiche per la disciplina delle attivita' regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari.



Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 10 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, e' il seguente:
«Art. 10. - 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi
statuti, le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano
per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie
rispetto a quelle gia' attribuite.».



 
Art. 12.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1545):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro senza portafoglio per gli
affari regionali (La Loggia) il 26 giugno 2002.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari regionali), in
sede referente, il 9 luglio 2002 con pareri delle
commissioni 2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 8ª, della Giunta per gli affari
delle Comunita' europee e della Commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione il 24, 30 luglio 2002;
25 settembre 2002; 2, 3, 22, 24 ottobre 2002; 5, 7 e 12
novembre 2002.
Relazione scritta annunciata il 20 novembre 2002 (atto
n. 1545/A - relatore sen.ri Pastore e Magnalbo).
Esaminato in aula il 22 gennaio 2003 e approvato il
23 gennaio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 3590):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 28 gennaio 2003 con pareri delle
commissioni II, III, V, XI, XIV e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione l'11, 12, 13, 18, 19, 20,
25, 26, e 27 febbraio 2003; 5, 6, 13, 18 e 20 marzo 2003.
Relazione scritta presentata il 20 marzo 2003 (atto n.
3590/A - relatore on. Cristaldi).
Esaminato in aula il 24, 27 marzo 2003; 16, 28 aprile
2003 e approvato con modificazioni il 29 aprile 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 1545-B):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 6 maggio 2003 con pareri delle
commissioni 5ª, 6ª, Giunta per gli affari delle Comunita'
europee e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione l'8, 13, 14 e 15 maggio
2003.
Esaminato in aula il 15 maggio 2003 e approvato il
27 maggio 2003.
 
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