Gazzetta n. 133 del 11 giugno 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 28 maggio 2003
Variazione delle condizioni di offerta del servizio di telefonia pubblica. (Deliberazione n. 182/03/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio 28 maggio 2003;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante «Tariffe telefoniche nazionali»;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante «Tariffe telefoniche internazionali»;
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998, recante «Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni»;
Vista la propria delibera n. 85/98, del 22 dicembre 1998, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale»;
Vista la propria delibera n. 101/99, del 24 giugno 1999, recante «Condizioni economiche d'offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali»;
Vista la propria delibera n. 170/99, del 28 luglio 1999, recante «Introduzione della tariffa a tempo»;
Vista la propria delibera n. 171/99, del 28 luglio 1999, recante «Regolamentazione e controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999»;
Vista la propria delibera n. 2/CIR/99, del 4 agosto 1999, concernente la «Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998»;
Vista la propria delibera n. 197/99, del 7 settembre 1999, in materia di «Identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;
Vista la propria delibera n. 338/99/CONS del 6 dicembre 1999 concernente la «Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia»;
Vista la propria delibera n. 236/00/CONS del 20 aprile 1999, recante «Autorizzazione alla societa' Telecom Italia alla variazione delle condizioni di offerta di servizi di telefonia non inseriti nel meccanismo di Price Cap»;
Vista la propria delibera n. 4/00/CONS dell'11 gennaio 2000 concernente la «Autorizzazione all'offerta delle condizioni economiche delle comunicazioni fisso-mobile uscenti dalla rete di telefonia pubblica di Telecom Italia»;
Vista la propria delibera n. 8/00/CIR concernente la «Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999»;
Vista la propria delibera n. 310/00/CONS del 24 maggio 2000 concernente la «Variazione delle condizioni economiche per la fornitura dei servizi di telefonia espletati da impianti a disposizione del pubblico da parte di Telecom Italia»;
Vista la propria delibera n. 19/01/CIR del 7 agosto 2001 concernente le «Modalita' operative per la portabilita' del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)»
Vista la propria delibera n. 375/01/CONS del 26 settembre 2001 concernente la «Variazione delle condizioni di fornitura del servizio di telefonia internazionale da impianti a disposizione del pubblico»;
Vista la propria delibera 468/01/CONS del 29 dicembre 2001 recante «Piano relativo alle modalita' d'introduzione dell'Euro per il servizio di Telefonia Pubblica»;
Vista la propria delibera n. 47/03/CONS, del 5 febbraio 2003 recante «Revisione e meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori di rete mobile notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa notificati» e, in particolare, l'art. 2;
Vista la proposta di variazione delle condizioni economiche per il traffico locale ed internazionale da impianti di telefonia pubblica presentata da Telecom Italia all'Autorita' in data 19 dicembre 2002;
Vista la proposta di variazione delle condizioni di offerta per il traffico fisso-mobile da impianti di telefonia a disposizione del pubblico presentata da Telecom Italia all'Autorita' in data 7 marzo 2003, come successivamente modificata in data 30 aprile 2003;
Considerato che il servizio di telefonia espletato attraverso impianti a disposizione del pubblico rientra nel campo di applicazione del servizio universale come regolato dall'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
Considerato che l'Autorita' deve garantire che i servizi inclusi nel servizio universale siano disponibili per tutti gli utenti nel proprio territorio, a prescindere dalla loro ubicazione geografica, a prezzi accessibili e che l'Autorita', tenuto conto del progressivo adeguamento ai costi delle condizioni economiche, deve garantire che le condizioni economiche siano accettabili a livello nazionale;
Ritenuto che la richiesta d'incremento del prezzo per il servizio di telefonia locale da impianti a disposizione del pubblico, pari al 26,4% pregiudichi l'accessibilita' del servizio da parte dell'utenza, a causa dello squilibrio tra tale proposta ed il contenuto incremento dell'indice dei prezzi al consumo e la corrispondente contenuta dinamica dei redditi disponibili delle famiglie rilevabili rispetto all'ultima variazione di prezzo relativa al medesimo servizio;
Ritenuto pertanto di consentire un incremento del prezzo del servizio di telefonia locale da impianti a disposizione del pubblico non superiore al 7,2%, pari all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo rilevabile rispetto all'ultima variazione di prezzo relativa al medesimo servizio, intervenuta nel settembre 2000;
Considerato che la proposta di variazione delle condizioni di offerta del servizio internazionale da impianti a disposizione del pubblico consiste in una rimodulazione che armonizza la struttura per zone geografiche con quella applicata alla clientela privata portandone il loro numero da cinque a sei, con un effetto sui prezzi applicati stimato in una riduzione pari allo 0,2%;
Considerato che Telecom Italia ha informato l'Autorita' di considerare eccessivamente oneroso, a causa dell'esiguita' del traffico fisso-mobile originato da impianti a disposizione del pubblico, lo sviluppo di un sistema di tariffazione in tempo reale delle chiamate fisso-mobile in funzione della rete di appartenenza del chiamato;
Considerato che, di conseguenza, Telecom Italia ha richiesto di potere applicare, per il traffico fisso-mobile da impianti a disposizione del pubblico, un prezzo indipendente dalla rete di terminazione delle chiamate;
Ritenuto che la proposta di Telecom Italia sia accoglibile in quanto migliora la trasparenza dell'offerta e non incrementa l'onere del servizio universale;
Considerato che Telecom Italia ha proposto, in data 30 aprile, una riduzione delle condizioni di offerta per il traffico fisso-mobile da impianti a disposizione del pubblico, in seguito all'introduzione della delibera 47/03/CONS;
Sentiti il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e le Associazioni dei consumatori che ne fanno parte, in data 17 febbraio 2003, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
Sentiti il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e le Associazioni dei consumatori che ne fanno parte in data 10 aprile 2003 relativamente alla proposta di Telecom Italia di variazione delle condizioni d'offerta per il servizio fisso-mobile;
Visti gli atti del procedimento;
Udita la relazione conclusiva del Commissario Paola Manacorda, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
1. L'Autorita' dispone la variazione delle condizioni di offerta del servizio di telefonia locale da impianti a disposizione del pubblico nella misura massima del 7,2%.
 
Art. 2.
1. Le comunicazioni internazionali da impianti a disposizione del pubblico sono riordinate, in relazione al Paese di destinazione, nelle zone di tariffazione di cui alla seguente tabella:

Zone di tariffazione
|Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia,
|Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo,
|Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Monaco Principato, Regno
|Unito, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Canada, Stati Zona 1:|Uniti. ---------------------------------------------------------------------
|Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro,
|Gibilterra, Islanda, Faeroer, Iugoslavia, Libia, Macedonia,
|Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Zona 2:|Romania, Tunisia e Ungheria. ---------------------------------------------------------------------
|Algeria, Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania, Marocco, Zona 3:|Moldavia, Russia, Turchia e Ucraina. ---------------------------------------------------------------------
|Australia, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Hong
|Kong, India, Indonesia, Israele, Malaysia, Nuova Zelanda, Zona 4:|Palestina, Singapore, Taiwan e Thailandia. ---------------------------------------------------------------------
|Arabia Saudita, Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia,
|Ecuador, Egitto, Messico, Paraguay, Peru', Portorico, Sud Zona 5:|Africa e Venezuela. --------------------------------------------------------------------- Zona 6:|Tutti gli altri Paesi
 
Art. 3.
1. Alle zone tariffarie internazionali di cui all'art. 2 sono applicati i criteri di contabilizzazione di cui alla seguente tabella:

=====================================================================
| | | Ritmo in secondi
Zone di | | Impulsi alla | (sincrono
tariffazione |Fascia oraria| risposta | anticipato) ===================================================================== Zona 1 | Unica | 3 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Zona 2 | Unica | 3 | 10,00 --------------------------------------------------------------------- Zona 3 | Unica | 3 | 8,20 --------------------------------------------------------------------- Zona 4 | Unica | 3 | 7,30 --------------------------------------------------------------------- Zona 5 | Unica | 3 | 6,00 --------------------------------------------------------------------- Zona 6 | Unica | 3 | 5,00
 
Art. 4.
1. L'Autorita' dispone la variazione delle condizioni economiche d'offerta delle comunicazioni fisso-mobile originate da impianti a disposizione del pubblico a cui applicare i seguenti ritmi:

=====================================================================
Ritmo in secondi (sincrono anticipato) Fascia oraria Impulsi alla TIM Vodafone WIND H3G
risposta ---------------------------------------------------------------------
Unica 1 21,20 21,20 21,20 21,20
 
Art. 5.
1. Le condizioni di offerta di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° giugno 2003.
2. La societa' Telecom Italia provvede a dare tempestiva comunicazione alla clientela della variazione delle condizioni di offerta di cui alla presente delibera.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Avverso la presente delibera puo' essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
La presente delibera e' notificata alla societa' Telecom Italia e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e nel sito Web dell'Autorita' e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Napoli, 28 maggio 2003
Il presidente: Cheli
 
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