IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 3 della legge 24 febbraio1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 1, comma 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 9 dicembre 2002, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 10 settembre 2002, concernente l'organizzazione interna del dipartimento della protezione civile, che prevede, nell'ambito delle attivita' inerenti all'organizzazione ed alla gestione degli interventi in caso di emergenza, l'utilizzo di nuclei operativi di emergenza anche all'estero; Visto l'art. 1, comma 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale, partecipa alle attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita'; Considerato che il 21 maggio 2003 si e' verificato nel territorio settentrionale della repubblica Algerina democratica e popolare un sisma di magnitudo superiore al sesto grado della scala Richter; Considerato che il predetto evento calamitoso ha causato la perdita di numerose vite umane, nonche' la distruzione di numerosi centri abitati colpiti dal sisma; Tenuto conto che la situazione calamitosa derivante dal predetto evento sismico e' caratterizzata da una continua evoluzione connessa all'espletamento delle attivita' di soccorso, sicche' perdura l'ineludibile esigenza di assicurare una continua azione di soccorso; Considerato che la consistenza dell'evento calamitoso impone l'urgente implementazione delle risorse umane e materiali delle strutture algerine deputate al soccorso al fine di assicurare un completo e tempestivo aiuto alla popolazione colpita dal sisma; Ravvisata, pertanto, l'imprescindibile necessita', in un'ottica tesa a favorire il soccorso e l'avvio della prima assistenza alla popolazione algerina sinistrata, di disporre e coordinare l'invio di risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente ed in termini di particolare urgenza la situazione calamitosa verificatasi nel territorio in esame, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Acquisita l'intesa del Ministero degli affari esteri; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Nel quadro delle iniziative adottate e da adottarsi in favore della repubblica Algerina democratica e popolare, in adempimento dei doveri di cooperazione internazionale connessi all'esigenza di fronteggiare situazioni di rischio e di emergenza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad assumere tutte le iniziative e gli interventi utili a consentire, anche alle componenti di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di operare nell'attuale contesto calamitoso garantendo ogni aiuto alla popolazione algerina colpita dal sisma del 21 maggio 2003, avvalendosi delle risorse umane e materiali all'uopo necessarie. 2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a consentire l'utilizzazione, senza limiti di tempo, da parte delle autorita' locali algerine, dei necessari beni e materiali da impiegarsi, anche per finalita' di prevenzione, per impedire il verificarsi di maggiori danni alle popolazioni interessate ed il peggioramento delle relative condizioni di vita. 3. Il Dipartimento della protezione civile e', altresi', autorizzato a stipulare contratti, anche a trattativa privata, stante la situazione di somma urgenza, per l'acquisizione di forniture di beni e servizi idonei a garantire il piu' celere perseguimento delle finalita' di cui alla presente ordinanza, nonche' a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore del personale inviato in missione all'estero. 4. Il personale del Dipartimento della protezione civile inviato in loco, anche avvalendosi della collaborazione dell'ambasciata d'Italia in Algeria, e autorizzato a provvedere all'acquisizione urgente di beni e servizi nei limiti dei fondi posti a loro disposizione dal Dipartimento della protezione. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 maggio 2003 Il Presidente: Berlusconi |