Gazzetta n. 133 del 11 giugno 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 2003
Ripartizione del Fondo per progetti di ricerca, ex art. 56, legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica;
Visto, in particolare, che il predetto fondo e' istituito con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per 1'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;
Considerato che il predetto art. 56 prevede come alla ripartizione del fondo tra le diverse finalita' si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute e il Ministro per 1'innovazione e le tecnologie;
Considerato, altresi', che con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' previsto siano stabiliti procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo delle risorse stanziate;
Ritenuto, in particolare, che, ai sensi del predetto art. 56, nella ripartizione del fondo dovra' essere assicurato, in via prioritaria, il finanziamento dei progetti presentati da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o dai fondi strutturali;
Viste le Linee-Guida per la Politica scientifica e tecnologica del Governo approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nella seduta del 19 aprile 2002 e, in particolare, i quattro assi in cui esse si articolano:
1) avanzamento delle frontiere della conoscenza;
2) sostegno della ricerca orientata allo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti a carattere multisettoriale;
3) potenziamento delle attivita' di ricerca industriale, e relativo sviluppo tecnologico, finalizzato ad aumentare la capacita' delle imprese a trasformare conoscenze e tecnologie in prodotti e processi a maggiore valore aggiunto;
4) promozione della capacita' d'innovazione nei processi e nei prodotti delle piccole e medie imprese e creazione di aggregazioni sistemiche a livello territoriale;
Visto il VI Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione europea 2002-2006, approvato il 3 giugno 2002 e in particolare, le priorita' tematiche in cui esso si articola:
1) scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute;
2) tecnologie per la societa' dell'informazione;
3) nanotecnologie, materiali multifunzionali e nuovi processi di produzione;
4) aeronautica e spazio;
5) qualita' e sicurezza alimentari;
6) sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi (compresa la ricerca in materia di energia e trasporti);
7) cittadini e governance nella societa' della conoscenza;
Vista la proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in data 14 marzo 2003, per la ripartizione del fondo di cui all'art. 56 della legge n. 289/2003 che, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'indicare gli obiettivi della ripartizione, individua, in coerenza con le Linee guida per la Politica scientifica e tecnologica del Governo e il VI Programma Quadro comunitario, i seguenti settori di intervento:
progetti di ricerca su temi prioritari per la salute;
progetti di ricerca sui temi prioritari nel settore dell'innovazione tecnologica;
realizzazione di grandi infrastrutture scientifiche, promozione di laboratori pubblico-privato e di distretti tecnologici;
ricerca e nuove tecnologie per la protezione e difesa del territorio dai disastri naturali;
Considerato che, in coerenza con le richiamate Linee guida per la Politica scientifica e tecnologica del Governo, la predetta proposta indica tra gli strumenti per l'attuazione degli interventi proposti: il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB), di cui all'art. 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed il Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
Ritenuta l'opportunita' che alcuni dei temi prioritari per la salute siano finanziati mediante il ricorso a strumenti gia' in essere presso il Ministero della salute;
Considerato che le specifiche modalita' operative degli strumenti predetti risultano pienamente coerenti con le normative comunitarie in tema di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e, in particolare, il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000 (di attuazione del decreto legislativo n. 297/1999) costituisce regime di aiuti approvato dalla Commissione europea con decisione n. D430165 del 26 luglio 2000;
Verificata la coerenza della proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con i contenuti delle richiamate Linee-guida della Politica scientifica e tecnologica del Governo, nonche' con i contenuti del richiamato VI Programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo;
Tenuto conto degli interventi gia' attivati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nelle aree individuate dalle predette Linee guida della Politica scientifica e tecnologica del Governo;
Rilevato che gli interventi proposti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca attengono a settori di rilevante interesse scientifico-tecnologico, individuati nelle predette Linee-Guida e che sinora non hanno trovato adeguato sostegno finanziario;
Ravvisata la necessita' che la ripartizione del fondo di cui alla legge n. 289/2003 persegua le seguenti finalita':
1) rafforzamento della competitivita' del sistema scientifico nazionale rispetto alle sfide poste in sede europea ed internazionale delle dinamiche scientifiche europee;
2) concentrazione di risorse finanziarie e di competenze interne ed esterne al sistema pubblico su definiti obiettivi di rilevanza scientifica, economica e sociale;
3) incentivazione di una maggiore integrazione tra il sistema di ricerca pubblico e le imprese anche attraverso la promozione di laboratori congiunti nazionali e lo sviluppo di distretti tecnologici;
4) garantire il miglior coordinamento e la piu' puntuale valutazione di ciascun intervento al fine di assicurarne la massima efficacia;
5) focalizzazione su tematiche interdisciplinari alla frontiera delle conoscenze con particolare impatto nelle aree della salute e dell'innovazione tecnologica;
6) rafforzare la capacita' di attrazione di investimenti nazionali e internazionali diretti;
7) previsione all'interno dei progetti di specifiche azioni per consentire l'inserimento di giovani ricercatori su scala nazionale e internazionale per il potenziamento delle capacita' scientifiche del Paese;
Decreta:
Art. 1.
La quota di 225 milioni di euro per l'anno 2003, di cui all'art. 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), e destinata al finanziamento degli interventi secondo la seguente tabella:

RIPARTIZIONE, PER L'ANNO 2003, DELLE RISORSE DEL FONDO DI CUI
ALL'ARTICOLO 56 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289 (LEGGE
FINANZIARIA 2003)

1) PROGETTI INERENTI TEMI | PREVISIONE DI FINANZIAMENTO PRIORITARI PER LA SALUTE | (milioni di euro) ---------------------------------------------------------------------
Ricerche finalizzate nei settori| tumori, AIDS, sangue e cellule | staminali, malattie | neurodegenerative e malattie rare.| 50 ---------------------------------------------------------------------
Ricerche a carattere | interdisciplinare finalizzate allo| sviluppo di tecnologie abilitanti | nell'area delle nano e | microtecnologie applicate alla | post-genomica, ai sistemi di | diagnostica medica avanzata. | 38 --------------------------------------------------------------------- 2) PROGETTI INERENTI TEMI | PRIORITARI NEL SETTORE | DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA | ---------------------------------------------------------------------
Ricerca e sviluppo di tecnologie| e metodologie per incubatori, reti| di imprese, territori digitali e | e-government di prossima | generazione. | ---------------------------------------------------------------------
Ricerca e sviluppo di tecnologie| per l'interazione multisensoriale | e per l'integrazione dinamica dei | servizi per sistemi adattivi. | 25 ---------------------------------------------------------------------
Nuove tecnologie nel settore | della sicurezza stradale. | 5 ---------------------------------------------------------------------
Nuove tecnologie per la lotta | alla criminalita'. | 5 ---------------------------------------------------------------------
Ricerche finalizzate alla | elaborazione di modelli teorici e | di simulatori per la gestione del | debito pubblico. | 2 --------------------------------------------------------------------- 3) REALIZZAZIONE DI GRANDI | INFRASTRUTTURE SCIENTIFICHE. | PROMOZIONE DI LABORATORI | PUBBLICO-PRIVATO E DI DISTRETTI | TECNOLOGICI | 80 --------------------------------------------------------------------- 4) RICERCA E NUOVE TECNOLOGIE PER | LA PROTEZIONE E DIFESA DEL | TERRITORIO DAI DISASTRI NATURALI | 20
 
Art. 2.
In relazione a quanto disposto nel precedente art. 1, la quota di 225 milioni di euro risulta, per l'anno 2003, cosi' assegnata:
175 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per interventi da realizzarsi secondo gli strumenti del FAR e del FIRB di propria competenza e ivi compresi una quota pari a 25 milioni di euro da destinare alla realizzazione delle iniziative indicate dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
50 milioni di euro al Ministero della salute per interventi da realizzarsi secondo gli strumenti di propria competenza al capitolo da istituirsi appositamente.
 
Art. 3.
Nella selezione e nel finanziamento dei progetti le amministrazioni dovranno assicurare, ai sensi dell'art. 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), il sostegno prioritario, a parita' di merito scientifico, ai progetti presentati da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o dai fondi strutturali.
 
Art. 4.
Al fine di assicurare il miglior coordinamento e la piu' puntuale valutazione degli interventi, e per la massima efficacia degli stessi, e' istituita, presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, una commissione composta dai rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della salute, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nonche' dal rappresentanti di tutte le altre amministrazioni centrali e regionali di volta in volta coinvolte. Ai componenti della commissione non compete alcun compenso e rimborso spese per la partecipazione alle riunioni.
Roma, 7 aprile 2003

p. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri
Letta Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
Moratti

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2003 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 269
 
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