Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2003 (vai al sommario)
LEGGE COSTITUZIONALE 30 maggio 2003, n. 1
Modifica dell'articolo 51 della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;
Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge costituzionale:

Art. 1.
1. All'articolo 51, primo comma, della Costituzione, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunita' tra donne e uomini».
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 maggio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro per le pari
opportunita'

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
1ª Deliberazione
Camera dei deputati (atto n. 1583):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro senza portafoglio per le pari
opportunita' (Prestigiacomo) e dal Ministro senza
portafoglio per le riforme istituzionali (Bossi) il
18 settembre 2001.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 25 settembre 2001.
Esaminato dalla I commissione il 6, 8, 13 e 28 novembre
2001; 23, 30 e 31 gennaio 2002; 6 febbraio 2002.
Relazione presentata il 27 febbraio 2002 (atto n.
1583/A - relatore on. Montecchi).
Esaminato in aula il 1° e 6 marzo 2002 ed approvato il
7 marzo 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1213):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 12 marzo 2002.
Esaminato dalla 1ª commissione il 27 marzo 2002; 3, 10 e
16 aprile 2002; 8 maggio 2002.
Esaminato in aula il 28 maggio 2002 e approvato il 29
maggio 2002.

2ª Deliberazione
Camera dei deputati (atto n. 1583-B):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 30 maggio 2002.
Esaminato dalla I commissione il 12 e 13 giugno 2002.
Relazione presentata il 24 giugno 2002 (atto n. 1583/C
- relatore on. Montecchi).
Esaminato in aula il 1° luglio 2002 ed approvato il
3 luglio 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1213-B):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 4 luglio 2002.
Esaminato dalla 1ª commissione il 17 settembre 2002.
Esaminato in aula ed approvato il 20 febbraio 2003.



Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 51 della Costituzione,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 51. - Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro
sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche
elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti
stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove
con appositi provvedimenti le pari opportunita' tra donne e
uomini.
La legge puo', per l'ammissione ai pubblici uffici e
alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica.
Chi e' chiamato a funzioni pubbliche elettive ha
diritto di disporre del tempo necessario al loro
adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.».



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone