Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2003 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2003 |
Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Forli-Cesena a partire dal giorno 26 gennaio 2003. (Ordinanza n. 3292). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Forli-Cesena; Considerato che l'evento sismico ha reso totalmente o parzialmente inagibili edifici pubblici e privati; Visto il rapporto preliminare dei danni trasmesso dalla regione Emilia-Romagna con l'indicazione dei comuni coinvolti dall'evento sismico; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto; D'intesa con la regione Emilia-Romagna; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. L'efficacia delle disposizioni di cui alla presente ordinanza concerne i comuni di S. Sofia, Bagno di Romagna - Civitella di Romagna, Galeata, Verghereto, Sarsina, Mercato Saraceno e Rocca S. Casciano. 2. Il Presidente della regione Emilia-Romagna e' nominato commissario delegato e provvede, anche avvalendosi di uno o piu' soggetti attuatori, al compimento delle attivita' connesse alla messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche e private ed ai successivi interventi di miglioramento o adeguamento sismico dei medesimi edifici danneggiati dal sisma iniziato il 26 gennaio 2003, nonche' a porre in essere tutte le iniziative necessarie a salvaguardare l'incolumita' pubblica e privata, ad eliminare le situazioni di pericolo esistenti favorendo il ritorno alle normali condizioni di vita. |
| Art. 2. 1. Entro centoventi giorni dall'adozione della presente ordinanza, il commissario delegato predispone un piano recante l'individuazione degli interventi di ripristino in condizioni di sicurezza degli edifici danneggiati in modo grave e significativo dalla crisi sismica del 26 gennaio 2003. Nel piano dovranno essere specificati gli enti attuatori, i titolari degli immobili, la localizzazione dei medesimi, l'esito dei sopralluoghi da effettuarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, l'importo stimato del progetto, il contributo concedibile ed il tempo necessario per l'esecuzione dell'opera. 2. Il commissario delegato puo' ricomprendere nel piano di cui al comma 1 anche gli interventi urgenti ed indifferibili gia' eseguiti o in corso di esecuzione al momento dell'approvazione del piano stesso. 3. Agli interventi ricompresi nel piano di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61. Ai fini di cui al presente comma puo' essere utilizzata la procedura della Conferenza di servizi, i cui termini previsti dalla vigente legislazione sono ridotti alla meta'. |
| Art. 3. 1. Il commissario delegato provvede al rimborso agli enti locali degli oneri sostenuti per gli interventi disposti in emergenza al fine di assicurare i primi soccorsi, l'assistenza alla popolazione e la rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' provvede ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continuata sia stata distrutta totalmente o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' per la durata massima di dodici mesi, decorrenti dalla data di sgombero dall'immobile, un contributo per autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e comunque nel limite di Euro 100,00 per ogni componente abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00. 2. Il commissario delegato altresi' provvede, nei limiti delle risorse stanziate dalla presente ordinanza, alla concessione ed erogazione dei contributi a favore dei soggetti pubblici e privati per il ripristino in condizioni di sicurezza e la riduzione del rischio dei beni immobili danneggiati e per la ripresa delle attivita' produttive, secondo un ordine di priorita' preventivamente determinato nel piano di cui all'art. 2 e con le procedure di cui alla citata legge n. 61/1998 e successive modifiche ed integrazioni. |
| Art. 4. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato e' autorizzato a derogare alle seguenti disposizioni di legge, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49; decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 38; decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, art. 19; legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 14-quater, 16 e 17; legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articoli 4, comma 17, 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24; decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14,16 e 17; decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3; legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1; legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21; legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24; legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18; legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20; decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17, 21 e 23; legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, articoli 18, 19 e 20; decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364 convertito, con modificazioni, della legge 27 ottobre 1995, n. 438 e successive modifiche ed integrazioni, art. 1-septies. 2. Alla data di entrata vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 e successive modifiche, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo. |
| Art. 5. 1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi. 2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati. 3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attivita' si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito, sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalita' il capo del Dipartimento della protezione civile e' inoltre autorizzato a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonche' ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unita', anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali. |
| Art. 6. 1. Il commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dal datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute. |
| Art. 7. 1. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a contribuire con risorse a carico del Fondo della protezione civile nel limite massimo di 4,5 milioni di euro. A tal fine e' autorizzata l'apertura di una contabilita' speciale intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna - commissario delegato, secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 2. Il presidente della regione Emilia-Romagna - commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza e' autorizzato ad utilizzare risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 ed alle relative disposizioni normative regionali. 3. Per la finalita' di cui alla presente ordinanza la regione Emilia-Romagna, e' autorizzata a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di spesa dell'1,5% dei fondi di cui al comma 1, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e all'art. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritto il 14 settembre 2000. |
| Art. 8. 1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilita' finanziarie del medesimo Dipartimento della protezione civile. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 giugno 2003 Il Presidente: Berlusconi |
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