Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2003
Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi boschivi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge quadro in materia di incendi boschivi»;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera f), punto 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede che le funzioni di rilievo nazionale quali il soccorso tecnico, la prevenzione, lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi sono mantenute allo Stato;
Visti gli indirizzi operativi del 23 maggio 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a prevenire e fronteggiare il rischio incendi boschivi;
Vista la direttiva, con la quale il capo del Dipartimento della protezione civile ha fissato per l'11 giugno 2003 la formale apertura della campagna estiva antincendi boschivi 2003;
Considerato che le consistenti precipitazioni piovose verificatesi nel corso della stagione autunnale hanno determinato un significativo accrescimento della vegetazione presente nei boschi e nelle aree ad essi limitrofe;
Considerato che la particolare elevata consistenza di dette biomasse, con l'approssimarsi della stagione estiva e del conseguente aumento della temperatura determina un notevole aumento del rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi sul territorio nazionale;
Ravvisata, quindi, l'assoluta necessita' di adottare ogni iniziativa utile per assicurare l'aumento della complessiva capacita' operativa della flotta aerea attualmente esistente, nonche' di implementare la disponibilita' dei velivoli da destinare alla lotta attiva agli incendi boschivi;
Considerato che la situazione di rischio sopra descritta non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
Ritenuto che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato - Sez. IV, decisione n. 2361/2000, l'esistenza di una grave situazione di pericolo puo' realizzare quello stato di emergenza tale da richiedere la deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992;
Ravvisata la ricorrenza, nella fattispecie in esame, delle condizioni richieste dall'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2003;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, e' dichiarato fino al 31 ottobre 2003, lo stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi boschivi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
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