Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2003
Ulteriori disposizioni di protezione civile in relazione ad alcune emergenze in atto nella regione Campania. (Ordinanza n. 3293).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002, con il quale lo stato di emergenza in conseguenza del crollo di un edificio nel quartiere Arenella, e' stato prorogato, da ultimo, fino al 31 luglio 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio della provincia di Napoli nei giorni 14 e 15 settembre 2001, e' stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico nel sottosuolo, con particolare riferimento al territorio di Napoli, e' stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2003;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 18 marzo 1996, n. 2425, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 1996;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 22 febbraio 1997, n. 2509, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1997;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 15 luglio 1998, n. 2808, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 1998;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 25 febbraio 1999, n. 2948, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 21 ottobre 1999, n. 3011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 255 del 29 ottobre 1999;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 21 dicembre 1999, n. 3031, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1999;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 22 dicembre 2000, n. 3100, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2001;
Vista l'ordinanza di protezione civile dell'11 luglio 2001, n. 3142, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2001;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 21 settembre 2001, n. 3147, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 223 del 25 settembre 2001;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 12 novembre 2001, n. 3158, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 15 novembre 2001;
Considerato che le emergenze di cui ai summenzionati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono tuttora in corso, e si rende quindi necessario disporre ulteriori misure urgenti per il ritorno alle normali condizioni di vita;
Ravvisata, quindi, la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile sopracitate, adottate per fronteggiare situazioni emergenziali che interessano la regione Campania, con particolare riferimento al territorio del comune di Napoli, e cio' al fine di favorire un rapido rientro nell'ordinario;
Vista la nota del sindaco di Napoli in data 11 febbraio 2003;
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di agevolare il completamento delle attivita' ancora in corso di esecuzione, il sindaco di Napoli, commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2509/1997, per gli adempimenti di sua competenza, connessi alla situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, citato in premessa, si avvale di un soggetto attuatore, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di apposite direttive di volta in volta impartite dal commissario delegato.
2. Al soggetto attuatore e' riconosciuto un compenso commisurato all'indennita' prevista per l'incarico di assessore comunale.
3. L'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2509/1997 e' soppresso.
4. Il commissario delegato si avvale, altresi', del comitato tecnico istituito dall'art. 1, comma 3, della citata ordinanza n. 2509/1997, incrementato da due unita', nonche' della collaborazione di strutture universitarie od enti pubblici di ricerca.
5. Il commissario delegato e' altresi' autorizzato a prorogare, fino alla scadenza dello stato di emergenza, i contratti a tempo determinato ancora in vigore alla data di adozione del presente provvedimento.
 
Art. 2.
1. Il personale del comune di Napoli e degli altri enti pubblici in posizione di comando, anche a tempo parziale, presso la struttura commissariale del sindaco di Napoli - commissario delegato, e' autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, cosi' come previsto dall'art. 5 dell'ordinanza n. 2425/1996.
 
Art. 3.
1. Per far fronte agli oneri derivanti dal funzionamento della struttura commissariale di cui all'art. 1, il sindaco di Napoli - commissario delegato provvede a valere sulle disponibilita' residue dei fondi di cui all'art. 15, comma 1, lettere c) ed e), dell'ordinanza n. 2948/1999, sugli ulteriori finanziamenti eventualmente disposti per il prosieguo delle attivita' affidate al Commissario delegato, nonche' mediante l'inserimento di un'aliquota per spese di gestione, in misura non superiore al 3% dell'importo dei lavori e delle espropriazioni, in deroga all'art. 16, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' in deroga all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554, nei quadri economici degli interventi di competenza, anche se gia' approvati e finanziati della stazione appaltante.
2. Il sindaco di Napoli - commissario delegato, nei limiti strettamente necessari alla realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell'emergenza in materia di tutela di acque superficiali e dissesto idrogeologico del sottosuolo, continua ad avvalersi delle deroghe gia' previste rispettivamente agli articoli 6 e 7 dell'ordinanza n. 2509/1997, all'art. 18 dell'ordinanza n. 2948/1999, ed e' altresi' autorizzato a derogare alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, strettamente collegate all'applicazione degli articoli 6, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 30 terzo comma, 32, 34 della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 4.
1. Al fine del superamento della situazione di emergenza determinatasi a seguito del crollo di un edificio nel quartiere Arenella, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002, citato in premessa, il sindaco di Napoli, commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2509/1997, ai fini del compimento dell'attivita' istruttoria necessaria alla realizzazione del progetto pilota per la valutazione della vulnerabilita' del tessuto urbano della citta' di Napoli, di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3142/2001, si avvale dei servizi tecnici comunali, che opereranno in stretta sinergia con il comando provinciale dei Vigili del fuoco. A tal fine il commissario delegato provvede a mettere a disposizione dei servizi tecnici comunali per il periodo strettamente necessario al compimento dell'attivita' istruttoria di cui sopra, un immobile di proprieta' del comune di Napoli, o, in alternativa, altro immobile idoneo, da reperire sul mercato, il cui onere locativo e' posto a carico dei fondi a disposizione del comune di Napoli.
2. Alle esigenze occorrenti per l'espletamento degli adempimenti previsti al comma 1, si provvede sia mediante l'utilizzo dello stanziamento disposto per detto progetto e di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3142/2001, in misura non superiore al 20%, sia mediante il ricorso a finanziamenti comunali, regionali ed europei.
3. Il sindaco di Napoli - commissario delegato in presenza di risorse successivamente stanziate allo scopo dallo Stato o dalla regione Campania, e' autorizzato ad erogare contributi a fondo perduto per consentire il ripristino dell'agibilita' statica dei fabbricati danneggiati.
 
Art. 5.
1. Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 3158/2001, emanata per fronteggiare la situazione emergenziale determinatasi a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici del 14 e 15 settembre 2001, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, citato in premessa, decorre dalla presa d'atto del programma degli interventi adottato con ordinanza n. 52/2002 dal sindaco di Napoli, commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3158/2001, ed approvato con ordinanza commissariale n. 21 del 4 giugno 2002, e successive rimodulazioni, dal Presidente della regione Campania, commissario delegato ai sensi del medesimo art. 1, comma 1 dell'ordinanza n. 3158/2001.
2. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3158/2001, le parole «non oltre il 31 dicembre 2002» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2003».
3. All'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 3158/2001, dopo le parole «in relazione al danno subito» e' aggiunto il seguente periodo: «dall'intero edificio».
4. Il sindaco di Napoli - commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo, fino ad un massimo di Euro 20.000,00, a favore dei nuclei familiari sistemati in alloggi di emergenza a seguito degli eventi di cui al comma 1, che provvedano autonomamente alla propria sistemazione e rinuncino espressamente ed in modo definitivo all'alloggio messo a disposizione dal Commissario delegato.
5. Il sindaco di Napoli - commissario delegato in presenza di risorse successivamente stanziate e finalizzate allo scopo, dallo Stato o dalla regione Campania, e' autorizzato ad erogare contributi a fondo perduto per consentire il ripristino dell'agibilita' statica dei fabbricati danneggiati dagli eventi di cui al comma 1.
6. Gli oneri derivanti dalla presente ordinanza sono posti a carico delle risorse finanziarie nella disponibilita' del commissario delegato sindaco di Napoli.
 
Art. 6.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza delle situazioni emergenziali determinatesi rispettivamente a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici del 14 e 15 settembre 2001, ed al crollo di un edificio nel quartiere Arenella, e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio del Ministri del 2 agosto e 20 dicembre 2002, citati in premessa, il Presidente della regione Campania ed il sindaco di Napoli - commissari delegati, predispongono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, i commissari medesimi comunicano al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio del Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attivita' si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito, e' stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalita' il capo del Dipartimento della protezione civile e' inoltre autorizzato a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonche' ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unita', anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone