Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2003, n. 132
Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
Visto, in particolare l'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999, il quale demanda ad uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina dell'organizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni di cui trattasi;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la preliminare esigenza di determinare i criteri generali per consentire alle predette istituzioni di esercitare l'autonomia statutaria e regolamentare, ai sensi del citato articolo 2, comma 7, lettera f), della legge n. 508 del 1999;
Acquisiti i pareri dell'organismo consultivo provvisorio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 508 del 1999, resi nelle adunanze del 7 novembre 2001, dell'8 febbraio 2002 e dell'8 aprile 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 7 maggio 2001 e del 6 maggio 2002;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari resi nelle sedute del 2 e del 3 agosto 2001, dell'11 giugno 2002 e del 3 luglio 2002;
Considerato che i pareri predetti sono tra loro discordanti;
Ritenuto di conformarsi alle indicazioni del Consiglio di Stato, conservando al vertice delle istituzioni di alta formazione l'assetto binario previsto dalla legge;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalita' e definizioni
1. Il presente regolamento determina i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia, nonche' per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, da parte delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' da parte dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati e dell'Accademia nazionale di danza.
2. Il presente regolamento non si applica alle accademie legalmente riconosciute.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per "Ministro" e per "Ministero", rispettivamente, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per "istituzioni", le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' i conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati;
c) per "organi di gestione", i consigli di amministrazione delle Istituzioni;
d) per "CNAM", il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
e) per "legge", la legge 21 dicembre 1999, n. 508.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7 della legge
21 dicembre 1999, n. 508: Riforma delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per
le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati:
«7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti
commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono
disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica,
scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le
modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di
autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalita' per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e
l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui
all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la
programmazione degli accessi;
i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di
cui all'art. 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- L'art. 3, comma 3 della legge n. 508 del 1999 reca:
«3. In sede di prima applicazione della presente legge
e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze
sono esercitate da un organismo composto da:
a) quattro membri in rappresentanza delle accademie
e degli ISIA;
b) quattro membri in rappresentanza dei
Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;
c) quattro membri designati in parti eguali dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e dal CUN;
d) quattro studenti delle istituzioni di cui
all'art. 1;
e) un direttore amministrativo.».



 
Art. 2.
Autonomia statutaria
1. Le istituzioni di cui all'articolo 1, attraverso i propri statuti di autonomia e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, disciplinano:
a) l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi, in correlazione alle specifiche attivita' formative e scientifiche, nonche' alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e musicale;
b) lo svolgimento dell'attivita' didattica e di ricerca, nonche' della correlata attivita' di produzione;
c) modalita' e criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonche' dell'attivita' complessiva dell'istituzione;
d) la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformita' all'articolo 6 della legge;
e) modalita' e procedure per le intese programmatiche, e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri;
f) la rappresentanza degli studenti negli organi di governo;
g) l'organo competente per i procedimenti disciplinari in conformita' alla normativa vigente;
h) per l'Accademia nazionale di arte drammatica, la possibilita' di una sua articolazione sul territorio, in conformita' al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonche' di opportune intese con gli istituti di istruzione secondaria;
i) per l'Accademia nazionale di danza, la possibilita' di una sua articolazione sul territorio, in conformita' al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonche' le forme di intesa e di collegamento con gli istituti di istruzione primaria e secondaria, anche attraverso apposite convenzioni finalizzate a realizzare lo sviluppo integrato del processo formativo.
 
Art. 3.
Autonomia regolamentare
1. Le istituzioni dettano, con propri regolamenti, in conformita' alla vigente normativa e allo statuto, disposizioni di carattere organizzativo e funzionale, ed in particolare:
a) il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attivita' formative, in conformita' ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge;
b) i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita' disciplinano le modalita' di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformita' all'articolo 2, comma 4, della legge.
 
Art. 4.
O r g a n i
1. Sono organi necessari delle istituzioni:
a) il presidente;
b) il direttore;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il consiglio accademico;
e) il collegio del revisori;
f) il nucleo di valutazione;
g) il collegio dei professori;
h) la consulta degli studenti.
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.
 
Art. 5
Presidente

1. Il presidente e' rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
2. Il presidente e' nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.
3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.
 
Art. 6.
Direttore
1. Il direttore e' responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attivita' per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il consiglio accademico.
2. Il direttore e' eletto dai docenti dell'istituzione, nonche' dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalita' stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo statuto, con riferimento all'esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
3. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di direttore ai sensi degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro, acquisisce preventivamente il parere del consiglio accademico.
4. Il direttore e' titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.
5. Il direttore, qualora lo richieda, e' esonerato dagli obblighi didattici.
6. Al direttore e' attribuita un'indennita' di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.
7. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli attuali docenti incaricati della direzione di istituzioni diverse da quelle in cui abbiano la sede di titolarita' e che optino per l'elezione nella sede di servizio.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 212, comma 3, 220,
comma 5, 228 comma 7 e 241 comma 5 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislativevigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado):
«Art. 212. - 1. - 2. (Omissis).
3. L'incarico puo' essere conferito, in via
eccezionale, anche a persona che, per opere compiute o per
insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare
perizia nella sua arte.».
«Art. 220. - 1. - 4. (Omissis).
5. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire
senza concorso il posto di direttore a persona che, per
opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in
meritata fama di singolare perizia nella sua arte. Il
Ministro puo' esonerare dal periodo di prova la persona
cosi' nominata.».
«Art. 228. - 1. - 6. (Omissis).
7. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire
senza concorso il posto di direttore a persona che, per
opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in
meritata fama di singolare perizia nella sua arte. Il
Ministro puo' esonerare dal periodo di prova la persona
cosi' nominata.».
«Art. 241. - 1. - 4. (Omissis).
5. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire
senza concorso i posti di direttore a persone che, per
opere compiute o per insegnamenti dati, siano venuti in
meritata fama di singolare perizia nella loro arte. Il
Ministro puo' esonerare dal periodo di prova il personale
cosi' nominato.».



 
Art. 7.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte del consiglio di amministrazione:
a) il presidente;
b) il direttore;
c) un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal consiglio accademico;
d) uno studente designato dalla consulta degli studenti;
e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalita' del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il consiglio di amministrazione e' integrato di ulteriori componenti, fino ad in massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.
6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In particolare:
a) delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), la programmazione della gestione economica dell'istituzione;
c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
d) definisce, nei limiti della disponibilita' di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attivita' didattiche e di ricerca, nonche' del personale non docente;
e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal consiglio accademico.
7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), e' approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
8. Nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parita' di voti, prevale il voto espresso dal presidente.
 
Art. 8.
Consiglio accademico
1. Il consiglio accademico e' composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente.
2. Fanno parte del consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede:
a) docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalita' stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente;
b) due studenti designati dalla consulta degli studenti.
3. Il consiglio accademico:
a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attivita' didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilita' di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attivita' di cui alla lettera a);
c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
d) delibera, in conformita' ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentito la consulta degli studenti;
e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge;
f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al consiglio di amministrazione.
 
Art. 9.
Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del presidente, e' composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; il collegio dei revisori vigila sulla legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarita' amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.



Nota all'art. 9:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88,
concerne: «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE,
relativa all'abilitazione delle persone incaricate del
controllo di legge dei documenti contabili».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 2. - 1. Al controlli di regolarita'
amministrativa e contabile provvedono gli organi
appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei
diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in
particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di
ragioneria, nonche' i servizi ispettivi, ivi compresi
quelli di cui all'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite
dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza
della Ragioneria generale dello Stato e quelli con
competenze di carattere generale.
2. Le verifiche di regolarita' amministrativa e
contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla
pubblica amministrazione, i principi generali della
revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi
professionali operanti nel settore.
3. Il controllo di regolarita' amministrativa e
contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via
preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla
legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui
le definitive determinazioni in ordine all'efficacia
dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo
responsabile.
4. I membri del collegi di revisione degli enti
pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati
tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Le
amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a
soggetti esterni specializzati nella certificazione dei
bilanci.».



 
Art. 10.
Nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, e' formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attivita' didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
b) redige una relazione annuale sulle attivita' e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione e' trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attivita' didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. Le istituzioni assicurano ai nuclei di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
 
Art. 11.
Collegio dei professori
1. Il collegio dei professori e' composto dal direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione, nonche' dagli assistenti, dai pianisti accompagnatori e dagli accompagnatori al pianoforte. Esso svolge funzioni di supporto alle attivita' del consiglio accademico, secondo modalita' definite dallo statuto dell'istituzione.
 
Art. 12.
La Consulta degli studenti
1. La consulta degli studenti e' composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico; oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la consulta puo' indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
2. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.
3. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c) il direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.
 
Art. 13.
Uffici e organizzazione amministrativa
1. Con apposito regolamento e' disciplinata l'organizzazione degli uffici cui e' attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 e' preposto in direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione.
3. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e gia' appartenente all'area direttiva.
4. L'incarico di cui al comma 3 puo' essere altresi' attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Nota all'art. 13:
- L'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), prevede:
«Art. 19. - 1. Per il conferimento di ciascun incarico
di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di
funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura
e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
attitudini e della capacita' professionale del singolo
dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in
precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al
passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103
del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con
facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente per
ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca di cui
all'art. 21, nonche' il corrispondente trattamento
economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'art. 24
ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con
le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle
direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui all'art. 24,
comma 2.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati,
modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione del
predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
all'art. 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore.».



 
Art. 14.
Statuto e regolamenti
1. Per l'elaborazione dello statuto, del regolamento didattico e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilita', le istituzioni possono costituire, con deliberazione degli attuali organi di gestione, sentito il collegio dei professori e la rappresentanza degli studenti appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa istituzione e da esperti esterni.
2. In sede di prima applicazione:
a) lo statuto e' deliberato dagli attuali organi di gestione, integrati con due rappresentanti degli studenti, sentito il collegio dei professori;
b) il regolamento didattico e' deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione;
c) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' e' deliberato dall'organo di gestione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Lo statuto ed il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita', nonche' il regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, sono deliberati e trasmessi, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, al Ministero per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Il regolamento didattico e' trasmesso, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.
4. I regolamenti interni sono adottati con decreto del presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il consiglio accademico.
5. Le spese di costituzione e funzionamento degli organismi di cui al comma 1 sono a carico del bilancio dell'istituzione.
 
Art. 15. Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome
di Trento e di Bolzano
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
 
Art. 16.
Norme transitorie
1. I direttori dell'Accademia di arte drammatica e dell'Accademia di danza in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, mantengono le funzioni fino alla cessazione del rapporto per effetto del verificarsi di cause previste dalla normativa vigente.
 
Art. 17.
Abrogazione di norme
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni incompatibili ed in particolare le seguenti norme: articolo 212, comma 1, comma 2, comma 4 e comma 5, articoli 213, 216, 220, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, e comma 6, articoli 221, 222, 228, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 e comma 6, articoli 229, 230, 231, 241, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, e comma 6, articoli 242, 243, 254, 255, 256, 257, 367, comma 1 e comma 2, articoli 368, 369, 370, 371 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 281



Nota all'art. 17:
- Per il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si
veda la nota all'art. 6.



 
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