Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 28 maggio 2003
Riconoscimento alla sig.ra Francese Rosana Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Francese Rosana Maria, nata a Santiago del Estero (Argentina) l'11 marzo 1975, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Profesional de Trabajo Social», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Licenciado en Trabajo Social», conseguito presso la «Universidad Nacional» di Santiago del Estero in data 18 febbraio 2002;
Considerato inoltre che e' iscritta al «Colegio de Profesionales de Trabajo Social» dal 17 giugno 2002;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 febbraio 2003 in cui si esprime parere favorevole per l'iscrizione nella sezione B (come richiesto dalla migrante) senza applicazione di nessuna misura compensativa oppure l'iscrizione alla sezione A con l'applicazione di misura compensativa;
Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;
Vista la nota dell'8 aprile 2003 del consiglio nazionale di categoria in cui si indicano le materie per la prova integrativa, qualora l'istante avesse chiesto l'iscrizione alla sezione A;
Preso atto che la sig.ra Francese con nota del 12 maggio 2003, ha inviato domanda per l'iscrizione alla sezione A con l'applicazione della misura compensativa dovuta;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sezione A e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie:
1) organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane;
2) legislazione sociale;
3) istituzioni di diritto privato (con particolare riferimento al diritto di famiglia);
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Francese Rosana Maria, nata a Santiago del Estero (Argentina) l'11 marzo 1975, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:
1) organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane;
2) legislazione sociale;
3) istituzione di diritto privato (con particolare riferimento al diritto di famiglia).
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 28 maggio 2003
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.
d) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione A.
 
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