Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2003 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI |
DECRETO RETTORALE 28 maggio 2003 |
Modificazioni allo statuto. |
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IL RETTORE
Vista la legge n. 590 del 14 agosto 1989, che ha istituito tra l'altro questa Universita' statale; Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, ed in particolare l'art. 6; Visto il proprio decreto n. 350 del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996, con il quale e' stato emanato lo Statuto dell'Ateneo; Visti i propri decreti n. 455 del 2 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1998 e n. 1136 del 28 settembre 2001, pubblicato sul supplemento ordinario n. 242 alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 2001 con i quali sono state apportate modifiche al testo dello statuto; Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico nelle sedute del 21 gennaio 2003 e del 17 marzo 2003 e la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2002 relative alla ulteriore modifica dello statuto dell'Ateneo consistente nella riformulazione dell'art. 83, comma 1, ultima parte; Vista la nota prot. n. 4353 del 29 marzo 2003 con la quale e' stata inviata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la suddetta proposta di modifica statutaria per le procedure di controllo di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989; Vista la nota del MIUR prot. n. 1862 del 19 maggio 2003 con la quale il suddetto Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla suindicata modifica; Decreta: Art. 1. Lo statuto dell'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996 e successivamente modificato come indicato in premessa, e' ulteriormente modificato come segue: L'art. 83, comma 1, ultima parte e' cosi' modificato: «- 50% per i compensi al personale che ha collaborato allo svolgimento della prestazione. La retribuzione in tal senso e' incompatibile con lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie.». |
| Art. 2. Alla luce di quanto, il testo dell'art. 83 e' il seguente: «Art. 83. Il regolamento di Ateneo, per quanto attiene all'attuazione dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, relativo ai contratti di ricerca, di consulenza e convenzione per conto terzi, deve prevedere l'utilizzazione del residuo ripartibile delle prestazioni (differenza tra l'importo globale del contratto o convenzione e l'ammontare a consuntivo delle voci di spesa) secondo la seguente ripartizione: 1% per la copertura delle spese generali dell'Universita'; 20% al Fondo comune di Ateneo, in attuazione dell'art. 4 del decreto-legge n. 55 del 22 maggio 1981, convertito nella legge n. 391 del 24 luglio 1981; 29% destinato all'istituto, dipartimento, clinica, centro per acquisto attrezzature scientifiche e didattiche e per spese di funzionamento; 50% per i compensi al personale che ha collaborato allo svolgimento della prestazione. La retribuzione in tal senso e' incompatibile con lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. Le spese necessarie per la esecuzione delle prestazioni, consulenze e convenzioni, non possono superare di norma il 50% dell'importo globale del corrispettivo delle medesime. Il consiglio di amministrazione puo' autorizzare, di volta in volta, il superamento del limite di spesa predetto su richiesta motivata e documentata da parte del responsabile della prestazione.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Chieti, 28 maggio 2003 Il rettore: Cuccurullo |
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