IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il Programma operativo nazionale (P.O.N.) «Sviluppo imprenditoriale locale», approvato dalla Commissione della U.E. con decisione C(2000)2342 dell'8 agosto 2000, ed il relativo Complemento di programmazione, ed in particolare la Misura 2.1.a, denominata pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Innovazione finalizzata alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese che promuovono iniziative organiche e complete riferite ad un programma di «sviluppo precompetitivo» ed al conseguente programma di investimenti per la «industrializzazione dei risultati»; Vista la circolare n. 1167509 del 28 novembre 2001 del Ministero delle attivita' produttive, con la quale sono state fissate le modalita' applicative per la detta misura PIA Innovazione; Visti i propri decreti del 28 marzo 2002, del 10 maggio 2002 e del 23 luglio 2002 con i quali il termine finale di presentazione delle domande e' stato dapprima fissato al 4 giugno 2002 e successivamente prorogato al 26 luglio 2002 e poi al 9 agosto 2002; Considerato che, con il detto decreto del 28 marzo 2002, per l'attuazione del bando relativo alla detta misura 2.1.a, sono stati assegnati 336,1 milioni di euro cofinanziati dal FESR, per la concessione delle agevolazioni relative alla legge n. 488/1992 e dei contributi alla spesa relativi all'art. 14 della legge n. 46/1982, e 17 milioni di euro cofinanziati dal FSE, per la concessione delle agevolazioni relative alle attivita' formative; Ritenuto di dover assicurare in via prioritaria il pieno utilizzo delle suddette risorse comunitarie e di dover assumere ogni iniziativa tesa a garantire la rendicontazione delle stesse nelle misure e nei tempi stabiliti dai regolamenti comunitari; Ritenuto altresi' di dover assicurare un'adeguata copertura finanziaria al fabbisogno agevolativo delle domande presentate dalle imprese a valere sulla richiamata misura 2.1.a PIA Innovazione e valutate positivamente dal Comitato tecnico di cui alla legge n. 46/1982 nella seduta del 9 e 10 aprile 2003, nonche' di dover individuare le risorse necessarie, ai sensi del punto 11 della richiamata circolare n. 1167509 del 28 novembre 2001, per la copertura degli oneri derivanti dalle attivita' svolte dalle banche concessionarie e di quelli per l'effettuazione degli accertamenti di cui al punto 8.6 della stessa circolare; Visto l'art. 61, commi 3 e 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 secondo i quali, presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito un apposito Fondo in cui confluiscono, tra l'altro, le economie derivanti da provvedimenti di revoca degli interventi citati nello stesso comma 3 che, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, sono utilizzate anche per gli interventi della legge n. 488/1992; Decreta: Articolo unico Per la formazione della graduatoria del bando di attuazione della Misura 2.1.a - PIA Innovazione programma operativo nazionale - Sviluppo imprenditoriale locale» richiamata nelle premesse, sono utilizzati, in aggiunta alle risorse cofinanziate gia' individuate con decreto ministeriale del 28 marzo 2002 ed alle risorse del F.I.T. di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982, 150 milioni di euro derivanti dalle economie di spesa di cui all'art. 61, commi 3 e 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 accertate alla data del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 maggio 2003 Il Ministro: Marzano |