Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2003, n. 135
Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la definizione degli ambiti e delle modalita' di svolgimento dell'attivita' di ricerca scientifica, di particolare interesse sociale, da parte di fondazioni senza fini di lucro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicabilita'
1. Il presente regolamento definisce gli ambiti e le modalita' di svolgimento dell'attivita' di ricerca scientifica di particolare interesse sociale da parte di fondazioni ai fini dell'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- L'art. 10, comma 1, lettera a), n. 11 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale) prevede:
«Art. 1. - Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) - 10) - (Omissis).
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400.».
- L'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) cosi' recita:
«1. - Il Governo della Repubblica e' composto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.».
Nota all'art. 1:
- Per il decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997
si veda la nota alle premesse.



 
Art. 2.
Ricerca scientifica di particolare interesse sociale
1. Ai fini del presente regolamento sono attivita' di ricerca scientifica di particolare interesse sociale le attivita' di ricerca svolte nei seguenti ambiti:
a) prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano;
b) prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe;
c) studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;
d) produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;
e) metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e nell'ambiente a tutela della salute pubblica;
f) riduzione dei consumi energetici;
g) smaltimento dei rifiuti;
h) simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico;
i) prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale;
l) miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.
 
Art. 3.
Modalita' di svolgimento
1. Le fondazioni svolgono le attivita' di cui all'articolo 2 secondo quanto previsto dallo statuto, direttamente o attraverso universita', enti di ricerca e altre fondazioni che le svolgono direttamente.
2. L'attivita' diretta delle fondazioni, che dovranno a tale fine dotarsi di idonee strutture operative e disporre di risorse professionali e forme di finanziamento adeguate, si svolge secondo progetti di ricerca da elaborare in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 2.
3. Qualora le fondazioni svolgano le attivita' di ricerca attraverso le universita' e gli altri enti indicati nel comma 1, i rapporti tra le fondazioni e questi ultimi soggetti sono regolati da specifiche convenzioni che disciplinano in particolare:
a) le linee guida dell'attivita' da svolgersi presso gli enti ai quali viene affidata la ricerca;
b) i rapporti tra la fondazione e l'ente per la prestazione di collaborazione, di consulenza, di assistenza, di servizio, di supporto e di promozione delle attivita';
c) le modalita' di utilizzazione di personale di ricerca e tecnico amministrativo, nonche' di conferimento di beni, di strutture e di impianti necessari allo svolgimento dell'attivita' di ricerca;
d) le forme di finanziamento, anche attraverso il concorso di altre istituzioni pubbliche e private.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 239
 
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