Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2003 (vai al sommario)
LEGGE 12 giugno 2003, n. 134
Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale e' sostituito dai seguenti:
«1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, nonche' quelli contro coloro che siano
stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per
tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto
comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni
soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indi
cata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel
dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi
e' costituzione di parte civile, il giudice non decide
sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato
al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile,
salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione
totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art.
75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta».
- Si riporta, per completezza di informazione, il testo
dei commi 3-bis e 3-quater dell'art. 51 del codice di
procedura penale:
«Art. 51. (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - Da 1 a 3.
(Omissis).
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del
codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti
dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-ter. (Omissis).
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter».
- Per completezza di informazione si riporta il testo
del quarto comma dell'art. 99 del codice penale:
«Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento
della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo
articolo, puo' essere fino alla meta', e nei casi preveduti
dai numeri 1) e 2) del primo capoverso, puo' essere fino a
due terzi; nel caso preveduto dal numero 3) dello stesso
capoverso puo' essere da un terzo ai due terzi».



 
Art. 2.
1. All'articolo 445 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento ne' l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale.
1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando e' pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata a una pronuncia di condanna»;
b) al comma 2, dopo le parole: «Il reato e' estinto» sono inserite le seguenti: «, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria,».



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 445 del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 445 (Effetti dell'applicazione della pena su
richiesta). - 1. La sentenza prevista dall'articolo 444,
comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di
pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non
comporta la condanna al pagamento delle spese del
procedimento ne' l'applicazione di pene accessorie e di
misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei
casi previsti dall'articolo 240 del codice penale.
1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la
sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando
e' pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha
efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve
diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata a
una pronuncia di condanna.
2. Il reato e' estinto, ove sia stata irrogata una pena
detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena
pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la
sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la
sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non
commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa
indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e
se e' stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione
sostitutiva, l'applicazione non e' comunque di ostacolo
alla concessione di una successiva sospensione condizionale
della pena».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 240 del codice penale:
«Art. 240 (Confisca). - Nel caso di condanna, il
giudice puo' ordinare la confisca delle cose che servirono
o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che
ne sono il prodotto o il profitto.
E' sempre ordinata la confisca:
1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la
detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato,
anche se non e' stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del
capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene
a persona estranea al reato.
La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa
appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione,
l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono
essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 653 del codice di procedura penale:
«Art. 653 (Efficacia della sentenza penale nel giudizio
disciplinare) - 1. La sentenza penale irrevocabile di
assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per
responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche
autorita' quanto all'accertamento che il fatto non sussiste
o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non
lo ha commesso.
1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha
efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita'
disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto
all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua
illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha
commesso.».



 
Art. 3.
1. Al comma 1 dell'articolo 629 del codice di procedura penale, dopo le parole: «delle sentenze di condanna» sono inserite le seguenti: «o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2,».



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 629 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 629 (Condanne soggette a revisione). - 1. E'
ammessa in ogni tempo a favore dei condannati nei casi
determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di
condanna o delle sentenze emesse ai sensi
dell'articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di
condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena e' gia'
stata eseguita o e' estinta».



 
Art. 4.
1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo e il secondo comma dell'articolo 53 sono sostituiti dai seguenti:
«Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, puo' sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, puo' sostituirla anche con la liberta' controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, puo' sostituirla altresi' con la pena pecuniaria della specie corrispondente.
La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57. Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale puo' essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condi-zione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non puo' essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e non puo' superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale»;
b) al primo comma dell'articolo 59 le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti parole: «tre anni»;
c) l'articolo 60 e' abrogato.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 53 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 53 (Sostituzione di pene detentive brevi). - Il
giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando
ritiene di dovere determinare la durata della pena
detentiva entro il limite di due anni, puo' sostituire tale
pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di
doverla determinare entro il limite di un anno, puo'
sostituirla anche con la liberta' controllata; quando
ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi,
puo' sostituirla altresi' con la pena pecuniaria della
specie corrispondente.
La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i
criteri indicati dall'articolo 57. Per determinare
l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il
valore giornaliero al quale puo' essere assoggettato
l'imputato e lo moltiplica per giorni di pena detentiva.
Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente
periodo il giudice tiene conto della condizione economica
complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il
valore giornaliero non puo' essere inferiore alla somma
indicata dall'articolo 135 del codice penale e non puo'
superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione
della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica
l'articolo 133-ter del codice penale.
Le norme del codice di procedura penale relative al
giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore,
nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio,
ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in
sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono
essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.
Nei casi previsti dall'art. 81 del codice penale,
quando per ciascun reato e' consentita la sostituzione
della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati
nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe
infliggersi per il reato piu' grave. Quando la sostituzione
della pena detentiva e' ammissibile soltanto per alcuni
reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre,
determina, al solo fine della sostituzione, la parte di
pena per i reati per i quali opera la sostituzione».
- Per completezza di informazione si riporta il testo
dell'art. 57 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689:
«Art. 57 (Effetti delle pene sostitutive e criteri di
ragguaglio). - Per ogni effetto giuridico la semidetenzione
e la liberta' controllata si considerano come pena
detentiva della specie corrispondente a quella della pena
sostituita.
La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche
se sostitutiva della pena detentiva.
Per la determinazione della durata della pena
sostitutiva anche nei casi in cui e' concessa la
sospensione condizionale della pena, e per qualsiasi altro
effetto giuridico, un giorno di pena detentiva equivale a
un giorno di semidetenzione o a due giorni di liberta'
controllata.».
- Si riporta per opportuna conoscenza, il testo degli
articoli 135 e 133-ter del codice penale:
«Art. 135 (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene
detentive). - Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si
deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene
detentive, il computo ha luogo calcolando
settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila
lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva».
«Art. 133-ter (Pagamento rateale della multa o
dell'ammenda). - Il giudice, con la sentenza di condanna o
con il decreto penale, puo' disporre, in relazione alle
condizioni economiche del condannato, che la multa o
l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta.
Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire
trentamila.
In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena
mediante un unico pagamento».
- Si riporta il testo dell'art. 59 della citata legge
24 novembre 1981, n. 689, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 59 (Condizioni soggettive per la sostituzione
della pena detentiva). - La pena detentiva non puo' essere
sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati
condannati, con una o piu' sentenze, a pena detentiva
complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno
commesso il reato nei cinque anni dalla condanna
precedente.
La pena detentiva, se e' stata comminata per un fatto
commesso nell'ultimo decennio, non puo' essere sostituita:
a) nei confronti di coloro che sono stati condannati
piu' di due volte per reati della stessa indole;
b) nei confronti di coloro ai quali la pena detentiva
sostitutiva, inflitta con precedente condanna, e' stata
convertita, a norma del primo comma dell'art. 66, ovvero
nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la
concessione del regime di semiliberta';
c) nei confronti di coloro che hanno commesso il
reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di
sicurezza della liberta' vigilata o alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con
provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre
1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575».



 
Art. 5.
1. L'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale, e cio' anche quando sia gia' stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.
2. Su richiesta dell'imputato il dibattimento e' sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunita' della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.
3. Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano anche ai procedimenti in corso. Per tali procedimenti la Corte di cassazione puo' applicare direttamente le sanzioni sostitutive.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 718):
Presentato dall'on. Giuliano Pisapia il 12 giugno 2001.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 23 ottobre 2001 con parere della commissione
I.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il
28 novembre 2001; il 14, 21 marzo 2002; il 10, 23 aprile
2002; il 7, 14 maggio 2002.
Nuovamente assegnato alla II commissione (Giustizia),
in sede legislativa, il 12 giugno 2002 con parere della
commissione I.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il
29, 30 maggio 2002 e approvato, in un testo unificato con
atti n. 1423 (on. Palma) e n. 1488 (on. Vitali) il 2 luglio
2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1577):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
deliberante, il 15 luglio 2002 con parere della commissione
1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il
17 settembre 2002; l'8 ottobre 2002; il 5 novembre 2002 e
il 4 dicembre 2002.
Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (Giustizia),
in sede referente, il 4 dicembre 2002, con parere della
commissione 1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 4
e 5 dicembre 2002.
Esaminato in aula il 23, 28 gennaio 2003 ed approvato,
con modificazioni, il 29 gennaio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 718-B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 3 febbraio 2003 con parere della commissione
I.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il
5, 12, 18, 19, 27 febbraio 2003; il 6, 12, 18 marzo 2003;
il 1° aprile 2003.
Esaminato in aula il 10 aprile 2003 ed approvato, con
modificazioni, il 28 aprile 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 1577-B).
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente, il 30 aprile 2003 con parere della commissione
1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il
13 e 15 maggio 2003.
Esaminato in aula il 29 maggio 2003 ed approvato il
10 giu gno 2003.



Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 444 del codice di procedura
penale, vedi note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 446 del codice di
procedura penale:
«Art. 446 (Richiesta di applicazione della pena e
consenso). - 1. Le parti possono formulare la richiesta
prevista dall'art. 444, comma 1, fino alla presentazione
delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422,
comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se
e' stato notificato il decreto di giudizio immediato, la
richiesta e' formulata entro il termine e con le forme
stabilite dall'art. 458, comma 1.
2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono
formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con
atto scritto.
3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente
o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e'
autenticata nelle forme previste dall'art. 583, comma 3.
4. Il consenso sulla richiesta puo' essere dato entro i
termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era
stato negato.
5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la
volontarieta' della richiesta o del consenso, dispone la
comparizione dell'imputato.
6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve
enunciarne le ragioni».



 
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