Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 12 giugno 2003, n. 134 |
Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale e' sostituito dai seguenti: «1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indi cata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta». - Si riporta, per completezza di informazione, il testo dei commi 3-bis e 3-quater dell'art. 51 del codice di procedura penale: «Art. 51. (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale). - Da 1 a 3. (Omissis). 3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. 3-ter. (Omissis). 3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter». - Per completezza di informazione si riporta il testo del quarto comma dell'art. 99 del codice penale: «Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, puo' essere fino alla meta', e nei casi preveduti dai numeri 1) e 2) del primo capoverso, puo' essere fino a due terzi; nel caso preveduto dal numero 3) dello stesso capoverso puo' essere da un terzo ai due terzi».
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| Art. 2. 1. All'articolo 445 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento ne' l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale. 1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando e' pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata a una pronuncia di condanna»; b) al comma 2, dopo le parole: «Il reato e' estinto» sono inserite le seguenti: «, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria,».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 445 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 445 (Effetti dell'applicazione della pena su richiesta). - 1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento ne' l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale. 1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando e' pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata a una pronuncia di condanna. 2. Il reato e' estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se e' stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non e' comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena». - Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 240 del codice penale: «Art. 240 (Confisca). - Nel caso di condanna, il giudice puo' ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto. E' sempre ordinata la confisca: 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non e' stata pronunciata condanna. Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa». - Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 653 del codice di procedura penale: «Art. 653 (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare) - 1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso. 1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.».
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| Art. 3. 1. Al comma 1 dell'articolo 629 del codice di procedura penale, dopo le parole: «delle sentenze di condanna» sono inserite le seguenti: «o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2,».
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 629 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 629 (Condanne soggette a revisione). - 1. E' ammessa in ogni tempo a favore dei condannati nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena e' gia' stata eseguita o e' estinta».
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| Art. 4. 1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il primo e il secondo comma dell'articolo 53 sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, puo' sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, puo' sostituirla anche con la liberta' controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, puo' sostituirla altresi' con la pena pecuniaria della specie corrispondente. La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57. Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale puo' essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condi-zione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non puo' essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e non puo' superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale»; b) al primo comma dell'articolo 59 le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti parole: «tre anni»; c) l'articolo 60 e' abrogato.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 53 (Sostituzione di pene detentive brevi). - Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, puo' sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, puo' sostituirla anche con la liberta' controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, puo' sostituirla altresi' con la pena pecuniaria della specie corrispondente. La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57. Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale puo' essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non puo' essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e non puo' superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale. Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione. Nei casi previsti dall'art. 81 del codice penale, quando per ciascun reato e' consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato piu' grave. Quando la sostituzione della pena detentiva e' ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione». - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 57 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689: «Art. 57 (Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio). - Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la liberta' controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita. La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva. Per la determinazione della durata della pena sostitutiva anche nei casi in cui e' concessa la sospensione condizionale della pena, e per qualsiasi altro effetto giuridico, un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semidetenzione o a due giorni di liberta' controllata.». - Si riporta per opportuna conoscenza, il testo degli articoli 135 e 133-ter del codice penale: «Art. 135 (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). - Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva». «Art. 133-ter (Pagamento rateale della multa o dell'ammenda). - Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena mediante un unico pagamento». - Si riporta il testo dell'art. 59 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 59 (Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva). - La pena detentiva non puo' essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o piu' sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente. La pena detentiva, se e' stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non puo' essere sostituita: a) nei confronti di coloro che sono stati condannati piu' di due volte per reati della stessa indole; b) nei confronti di coloro ai quali la pena detentiva sostitutiva, inflitta con precedente condanna, e' stata convertita, a norma del primo comma dell'art. 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semiliberta'; c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della liberta' vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575».
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| Art. 5. 1. L'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale, e cio' anche quando sia gia' stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente. 2. Su richiesta dell'imputato il dibattimento e' sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunita' della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare. 3. Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano anche ai procedimenti in corso. Per tali procedimenti la Corte di cassazione puo' applicare direttamente le sanzioni sostitutive. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 giugno 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 718): Presentato dall'on. Giuliano Pisapia il 12 giugno 2001. Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 ottobre 2001 con parere della commissione I. Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 28 novembre 2001; il 14, 21 marzo 2002; il 10, 23 aprile 2002; il 7, 14 maggio 2002. Nuovamente assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 12 giugno 2002 con parere della commissione I. Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il 29, 30 maggio 2002 e approvato, in un testo unificato con atti n. 1423 (on. Palma) e n. 1488 (on. Vitali) il 2 luglio 2002. Senato della Repubblica (atto n. 1577): Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 15 luglio 2002 con parere della commissione 1ª. Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 17 settembre 2002; l'8 ottobre 2002; il 5 novembre 2002 e il 4 dicembre 2002. Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 4 dicembre 2002, con parere della commissione 1ª. Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 4 e 5 dicembre 2002. Esaminato in aula il 23, 28 gennaio 2003 ed approvato, con modificazioni, il 29 gennaio 2003. Camera dei deputati (atto n. 718-B): Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 3 febbraio 2003 con parere della commissione I. Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 5, 12, 18, 19, 27 febbraio 2003; il 6, 12, 18 marzo 2003; il 1° aprile 2003. Esaminato in aula il 10 aprile 2003 ed approvato, con modificazioni, il 28 aprile 2003. Senato della Repubblica (atto n. 1577-B). Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 30 aprile 2003 con parere della commissione 1ª. Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 13 e 15 maggio 2003. Esaminato in aula il 29 maggio 2003 ed approvato il 10 giu gno 2003.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale, vedi note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 446 del codice di procedura penale: «Art. 446 (Richiesta di applicazione della pena e consenso). - 1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'art. 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se e' stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'art. 458, comma 1. 2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto. 3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata nelle forme previste dall'art. 583, comma 3. 4. Il consenso sulla richiesta puo' essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato. 5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarieta' della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato. 6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni».
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